Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20489 del 03/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20489 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: OLIVIERI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 24019/2016 R.G.,
sollevato dal Tribunale di Roma con ordinanza del 14/10/2016 nel
procedimento vertente tra NATALI FURTO contro EQUITALIA SUD SPA, ROMA
CAPITALE, PREFETTURA DI ROMA, ed iscritto al n. 72412/2015 R.G. di
quell’ufficio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 27/06/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale CARMELO CELENTANO, che chiede che la Corte di
Cassazione, in camera di consiglio, indichi la competenza del Giudice di Pace
territorialmente competente, con le conseguenze di legge.

RG n. 24019/2016
Reg. ufficio art. 45 c.p.c. (Natali c/Equitalia+2)

Co
Stefan Oiieri

Data pubblicazione: 03/08/2018

IL COLLEGIO
Premesso
che il Giudice di Pace di Roma, con sentenza 32576/2015, ha dichiarato
la propria incompetenza per materia in ordine alla causa di opposizione

di ipoteca”, emessa da Equitalia Sud s.p.a., in relazione a cartelle di
pagamento portanti crediti per sanzioni pecuniarie irrogate per violazione
delle norme del Codice della Strada, ritenendo trattarsi di “opposizione
alla esecuzione” ex art. 615 c.p.c. devoluta alla competenza per materia
del Tribunale ai sensi dell’art. 9 c.p.c.
che il Tribunale Ordinario di Roma, adito in riassunzione, con ordinanza
in data 14.10.2016, ha sollevato d’ufficio conflitto per regolamento di
competenza, sostenendo che, nella specie, l’opponente aveva impugnato
(anche nei confronti di Roma Capitale e la Prefettura di Roma, rimasti
contumaci) la comunicazione predetta deducendo, 1-oltre a vizi propri
dell’atto “comunicazione preventiva di iscrizione ipoteca” (difetto di
motivazione), anche 2-la inesistenza del titolo esecutivo per estinzione
per prescrizione dei crediti, 3-la nullità per vizi di formazione del titolo
per omessa notifica degli atti presupposti

(verbali di accertamento

infrazione) e conseguente nullità derivata delle cartelle di pagamento, e
che pertanto la opposizione doveva qualificarsi come opposizione alla
pretesa creditoria, rimanendo in conseguenza esclusa la competenza del
Tribunale in materia di opposizione alla esecuzione forzata, come statuito
anche dalle SS.UU. di questa Corte nella sentenza n. 15354/2015, che
aveva ritenuto il fermo e la iscrizione ipotecaria misure coercitive
alternative alla azione esecutiva. Doveva invece affermarsi la

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Reg. ufficio art. 45 c.p.c. (Natali c/Equitalia+2)

Cqìel.
Stefan
vieri

proposta da Furio Natali avverso “comunicazione preventiva di iscrizione

competenza “per materia” del Giudice di Pace essendo ad esso devolute
le controversie in materia di opposizione ad ordinanze-ingiunzione
irrogative di sanzioni pecuniarie per violazioni delle norme del Codice
della Strada, ed ai verbali di accertamento infrazione, avuto riguardo ai
criteri previsti dall’art. 7 Dlgs n. 150/2011 (il Giudice istante, richiama i

che il Pubblico Ministero ha presentato conclusioni scritte rilevando la
mancanza di attestazione della comunicazione della ordinanza che
solleva il conflitto, alle parti costituite nel giudizio ai sensi dell’art. 47,
comma 5, c.p.c., e richiedendo in via preliminare che venga disposto tale
adempimento; nel merito ha richiesto l’accoglimento della istanza,
sussistendo la competenza “per materia” del Giudice di Pace ai sensi
dell’art. 22 bis della legge n. 689/1981 e degli artt. 6, comma 3 e 7, del
Dlgs n. 150/2011
Rilevato :
che sussiste la prova della comunicazione alle parti del giudizio di merito,
ai sensi dell’art. 47, comma 5, c.p.c., della ordinanza 14.10.2016 con la
quale il Tribunale di Roma ha sollevato di ufficio il conflitto di
competenza, come da “attestazione telematica” della Cancelleria del
Tribunale di Roma da cui risulta la comunicazione agli indirizzi PEC degli
avvocati Giulia Vitali e Valeria Maria Ruoti, difensori dell’opponente Furio
Natali, e dell’avv. Enrico Panfili difensore di Equitalia Sud s.p.a.
che, nelle more, con ordinanza della Sezione VI-3 in data 31.1.2017 n.
2567 e 2568 ed in data 16.2.2017 n. 4176, è stata disposta la
rimessione al Primo Presidente della questione di massima importanza in
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Ste

eri

precedenti di Corte cass. ord. 16.10.2014 n. 21914 e 18.2.2015 n. 3283)

ordine alla esatta qualificazione della competenza, per valore o per
materia, del Giudice di Pace in ordine alla opposizione proposta avverso il
preavviso di fermo o le misure del fermo amministrativo e della ipoteca
adottati dall’Agente per la riscossione, con la quale vengono dedotti vizi
inerenti agli atti presupposti (cartella di pagamento; atto irrogativo della

norme del Codice della Strada, sicchè alla adunanza 19.12.2017 è stato
disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle
SS.UU.
– che le Sezioni Unite di questa Corte con Sentenza n. 10261 del
27/04/2018 hanno statuito sulla questione rimessa dalle predette
ordinanze affermando il principio di diritto, espresso nella seguente
massima elaborata dal CED, secondo cui

“in tema di sanzioni

amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del
giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad
oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7, n. 150 del
2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle
ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 6, comma 5, del citato decreto,
per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli
stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento
all’impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento
negativo.”
Ritenuto :
– che va disatteso l’assunto del Giudice di Pace che ha ravvisato nel preavviso
di iscrizione ipotecaria un atto di esecuzione forzata, come tale riservato alla
competenza per materia del Tribunale ai sensi dell’art. 9 c.p.c., atteso che
questa Corte da tempo ha qualificato le misure coercitive previste dagli artt. 77

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C
Stef

rel.
vieri

sanzione pecuniaria) concernenti sanzioni pecuniarie per violazione delle

ed 86 del Dpr n. 602/73 come misure alternative all’esercizio della azione
esecutiva, venendo a configurarsi la opposizione a tali misure così come agli
atti di preavviso dell’applicazione di tali misure, come

azione di

accertamento negativo del diritto a procedere alla applicazione della
misura coercitiva estesa anche alla pretesa creditoria, che segue le

competenza per materia e per valore
19667 del

18/09/2014; id.

(Corte cass. Sez. U, Sentenza n.

Sez. U, Ordinanza n.

15354 del

22/07/2015. Vedi: id. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 23564 del 18/11/2016).
Tale arresto deve essere, peraltro, integrato alla luce delle indicazioni fornite
da questa Corte cass. Sez. U -, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017 che
ha risolto la questione -rimessa con ordinanza della III sez. del 28.10.2016 n.
21957- concernente la diversa qualificazione giuridica della domanda proposta
dal destinatario della cartella di pagamento o della misura coercitiva alternativa
alla esecuzione forzata. Premesso, infatti, che avverso un

“preavviso di

iscrizione ipotecaria”, il destinatario -al fine di contestare l’inesistenza del
credito o del titolo esecutivo- potrebbe agire sia

in via ordinaria per

l’accertamento negativo della pretesa (in questo caso la competenza del
Giudice di Pace andrebbe verificata alla stregua dell’art. 7 c.p.c.), sia
attraverso il recupero della opposizione al verbale di accertamento infrazione o
all’ordinanza ingiunzione mai notificati o comunque non ritualmente portati a
conoscenza del destinatario il quale ne ha appreso la esistenza soltanto a
seguito della notifica della cartella di pagamento ovvero, come nella specie, per
la prima volta con la notifica del preavviso di applicazione della misura
coercitiva, potendo quindi, solo da quel momento, esercitare il proprio diritto di
difesa nel merito, contestando i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria (in
materia di violazioni delle norme del Codice della Strada : artt. 204 bis TU n.

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rel.
Stefn Oivieri

regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della

285/1992 -come sostituito dall’art. 34, comma 6, lett. a), del Dlgs n.
150/2011-; art. 205 TU n. 285/1992 -come sostituito dall’art. 34, comma 6,
lett. b), del Dlgs n. 150/2011-), sia in fine con la opposizione alla esecuzione ai
sensi dell’art. 615 c.p.c. ove intenda far valere fatti estintivi od impeditivi
sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, le Sezioni Unite con la

formazione del titolo esecutivo e tutte le questioni di merito concernenti i fatti
costitutivi della pretesa sanzionatoria (ivi compresa la omessa od intempestiva
notifica del VAV o della ordinanza-ingiunzione), che non sia stato possibile far
valere mediante i rimedi ordinari per omessa od invalida notifica degli atti
presupposti, debbono essere dedotti -attraverso la impugnazione degli atti
conseguenziali che per primi hanno portato il destinatario a conoscenza della
pretesa sanzionatoria- mediante la proposizione, nel termine di decadenza ex
lege, della ordinaria opposizione definita perciò stesso “recuperatoria”.
Orbene nel caso di specie il motivo di opposizione, dedotto dal Natali, inteso
a far valere la omessa notifica dell’atto presupposto (VAV) con conseguente
effetto caducante degli atti conseguenziali (cartella, preavviso di iscrizione di
ipoteca), si qualifica come “opposizione cd. recuperatoria”, in quanto diretto a
contestare lo stesso credito sanzionatorio (in ipotesi estinto, ai sensi dell’art.
201, comma 5, TU CdS laddove venga accertato che il VAV non è mai stato
notificato), e dunque la opposizione proposta avverso la “comunicazione
preventiva di iscrizione di ipoteca”

non viene in rilievo nella fattispecie

(secondo l’insegnamento del precedente di cui alla sentenza SS.UU. n. 15354
del 2015) come una autonoma azione ordinaria di accertamento negativo che
segue le regole ordinarie di riparto della competenza, ma costituisce
semplicemente occasione per la impugnazione di merito (“recuperatoria”) del

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Ste

s. rel.
Ivieri

predetta sentenza n. 22080/2017 hanno specificato che tutti i vizi attinenti alla

VAV, e cioè dell’atto presupposto del quale la parte ha avuto conoscenza solo
attraverso la notifica dell’atto conseguenziale.
L’indicativo rinvio alle regole generali sul rito e sulla competenza operato dal
principio stabilito da Corte cass. Sez. U, Ordinanza n. 15354 del 22/07/2015,
secondo cui “Il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già

trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore
all’adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un’azione di
accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito
ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per
valore”, consente di ricondurre -in materia di sanzioni amministrative irrogate
per violazioni di norme del Codice della strada- l’azione di accertamento
negativo della pretesa creditoria sottesa alla misura del fermo nell’alveo della
disciplina processuale prevista per le “opposizioni a sanzioni amministrative”
dal Dlgs n. 150/2011 (come già anticipato da Corte cass.

Sez.

6 – 3,

Ordinanza n. 9447 del 10/05/2016 e da Corte cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n.
15143 del 22/07/2016 e quindi definitivamente statuito da Corte cass. Sez. U , Sentenza n.

10261 del 27/04/2018), atteso che in entrambi i casi –

opposizione a sanzione; accertamento negativo pretesa- l’oggetto del giudizio
verte sul rapporto obbligatorio che trova il suo fatto costituivo
nell’accertamento dell’illecito amministrativo, con la conseguenza che il criterio
di riparto della competenza tra Giudice di Pace e Tribunale ordinario, alla
stregua del principio di diritto enunciato da Corte cass. Sez. U – , Sentenza
n. 10261 del 27/04/2018, deve essere individuato nella attribuzione della
competenza “per materia”, solo in taluni casi completata da un limite di valore
che non modifica tuttavia il criterio di riparto “per materia”, in quanto il valore
predetto non è relazionato al credito fatto valere con la domanda -artt. 10 e 14

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Stefa

ieri

di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa,

c.p.c.- ossia alla pretesa creditoria di natura sanzionatoria fatta valere in
concreto dalla Amministrazione con l’importo iscritto a ruolo, ma è relazionato
alla astratta previsione normativa della misura edittale massima o
proporzionale -prevista per ogni singolo illecito- o ancora alla natura non
pecuniaria della sanzione, come è dato desumere dalla disposizione dell’art. 6,

sentenza della Corte costituzionale n. 370/2007 con la sintesi verbale
“competenza per materia con limite di valore”.
Pertanto, essendo rimessa alla “competenza per materia” del Giudice di Pace
del luogo in cui è stata commessa la violazione (artt. 6, comma 2 e 3; art. 7,
comma 2, Dlgs n. 150/2011) la trattazione della opposizione alla ordinanza
ingiunzione ovvero al verbale di accertamento infrazione, avente ad oggetto la
cognizione del rapporto obbligatorio derivante dalla contestazione dell’illecito
amministrativo (nei limiti dei motivi specificamente dedotti dall’opponente,
trattandosi di giudizio strutturato secondo lo schema impugnatorio: cfr.
giurisprudenza consolidata da Corte cass.

Sez. U, Sentenza n. 3542 del

12/06/1982 e Sez. U, Sentenza n. 3271 del 19/04/1990; tra le ultime,
in materia di opposizione diretta al VAV ex art. 204 bis TU n. 285/1992 : Corte
cass Sez. 2, Sentenza n. 232 del 11/01/2016), e tenuto conto che la
opposizione al preavviso di iscrizione di ipoteca ex art. 77 Dpr n. 602/73 segue
la stessa regolamentazione quanto alla competenza dell’oggetto sostanziale
della domanda, rientrante quest’ultima nella competenza del Giudice di Pace, la
istanza di regolamento di ufficio ex art. 45 c.p.c. deve ritenersi fondata,
dovendo in conseguenza dichiararsi la competenza “ratione materiae” del
Giudice di Pace di Roma in ordine alla causa opposizione proposta da Furio
Natali avverso la comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria
P.Q.M.
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RG n. 24019/2016
Reg. ufficio art. 45 c.p.c. (Natali c/Equitalia+2)

Co
Stefari6 OtfSiieri

comma 5, lett. a-c), Dlgs n. 150/2011, e che è stata definita per ciò nella

Dichiara la competenza per materia del Giudice di Pace di Roma in ordine alla
opposizione a comunicazione di preavviso di iscrizione di ipoteca ex art. 77 Dpr
n. 602/73 per omesso pagamento di sanzioni pecuniarie irrogate per violazione
di norme del Codice della strada.

Il Presidente
(Adelaide Amendola)

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Roma, 27.6.2018

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