Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20488 del 30/07/2019
Cassazione civile sez. trib., 30/07/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 30/07/2019), n.20488
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15275/2012 RG, proposto da:
R.F., con l’avv. Antonio Pesce presso il quale domicilia
in San Gennaro Vesuviano (NA) Via Ferrovia n. 5;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, ed ivi domiciliata in via dei Portoghesi, n.
12;
– resistente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la
Campania, Sez. 23 n. 97/23/2012, pronunciata il 29.03.2012 e
depositata il 13.04.2012, non notificata;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dei 10 aprile
2019 dal Cons. Fracanzani Marcello M..
Fatto
RILEVATO
Vista la dichiarazione della parte di rinunciare al giudizio a spese compensate;
Considerato che la stessa, non è stata notificata all’Amministrazione finanziaria che, da parte sua non ha compiuto alcuna attività, avendo solo depositato memoria di costituzione ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1;
Rilevato che, nel merito, il ricorso investe un profilo di tardività dell’appello, già rappresentato al giudice di secondo grado e da questi non esaustivamente superato;
Ritenuto che, secondo l’orientamento di questa Corte, cui il Collegio aderisce, l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione, in assenza dei requisiti previsto dall’art. 390 c.p.c., u.c., ossia della notifica alle parti costituite o della comunicazione agli avvocati delle stesse per l’apposizione del visto, seppur non idoneo a determinare l’estinzione del processo, denota, comunque, il definitivo venir meno dell’interesse alla decisione e comporta, pertanto, l’inammissibilità del ricorso (Cass. 07.06.2018 n. 14782) senza che si debba disporre il pagamento del doppio contributo unificato (Cass. 02.07.2015 n. 13636).
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater la Corte dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte, prende atto della rinuncia, dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019