Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20488 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. III, 28/09/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 28/09/2020), n.20488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29251-2019 proposto da:

A.S., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MAURO STRAINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1273/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2020 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza resa in data 22/3/2019, la Corte d’appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da A.S. avverso il decreto con il quale il Tribunale di Milano ha disatteso la domanda proposta dall’istante per il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero, in via gradata, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come, secondo il D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), conv. nella L. n. 46 del 2017, i procedimenti aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 (ivi comprese le impugnazioni avverso le decisioni della Commissione territoriale) sono decisi con decreto non reclamabile, ricorribile per cassazione nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento a cura della cancelleria;

secondo la corte d’appello, l’art. 21 disp. trans testo normativo richiamato prevede espressamente che le norme transitorie relative all’art. 6, lett. g), si applichino alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il 17/8/2017, ossia dopo il centottantesimo giorno dall’entrata in vigore del decreto (avvenuta il 18/2/2017);

conseguentemente, essendo il giudizio in esame iniziato, in primo grado, con ricorso depositato in data 30/10/2017, ad esso deve trovare applicazione la nuova normativa che esclude l’appellabilità del decreto che ha definito il giudizio in prime cure, siccome impugnabile esclusivamente mediante ricorso per cassazione;

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, A.S. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

nessun intimato ha svolto difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo d’impugnazione proposto, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione del combinato disposto del D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), (conv. in legge dalla L. n. 46 del 2017, art. 1, comma 1) e del D.L. n. 13 del 2017, art. 21 per avere il giudice a quo erroneamente ritenuto applicabile, al giudizio in esame, la disciplina dettata dall’art. 6, lett. g), cit., senza tener conto che l’odierna controversia fu introdotta come impugnazione di un provvedimento (di diniego) della Commissione territoriale emesso in data 14/6/2017, e dunque in epoca anteriore all’entrata in vigore della riforma del procedimento avente ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 (ivi comprese le impugnazioni avverso le decisioni della Commissione territoriale) prevista per la data del 17/8/2017, con la conseguenza che all’odierno giudizio deve trovare applicazione la previgente disciplina, in forza della quale il provvedimento emesso in primo grado nella materia de qua è suscettibile di appello dinanzi alla corte distrettuale competente;

il ricorso è infondato;

osserva il Collegio come, ai sensi del D.L. n. 13 del 2017, art. 21 (conv. in legge dalla L. n. 46 del 2017, art. 1, comma 1), le disposizioni di cui agli artt. 3, 4, art. 6, comma 1, lett. d), f) e g), art. 7, comma 1, lett. a), b), d) ed e), art. 8, comma 1, lett. a), b), nn. 2), 3) e 4), e c) e art. 10 si applicano alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle cause e ai procedimenti giudiziari introdotti anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del presente decreto;

in particolare, l’art. 6, comma 1, lett. g), cit., nel disciplinare le forme del nuovo rito applicabile alle controversie in materia di protezione internazionale, ha introdotto un nuovo art. 35-bis al D.Lgs. n. 25 del 2008 (intitolato: Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale), il cui comma 1 espressamente dispone che le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti previsti dall’art. 35, sono regolate dalle disposizioni di cui agli artt. 737 c.p.c. e ss., ove non diversamente disposto dal presente articolo;

ai sensi del citato art. 35-bis, comma 13 il decreto pronunciato dal tribunale (non essendo più impugnabile dinanzi alla corte d’appello) è unicamente ricorribile per cassazione nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento a cura della cancelleria;

varrà considerare come, tra i provvedimenti previsti dal citato art. 35, siano annoverati, in primo luogo, quelli emessi dalla Commissione territoriale di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 4 nei confronti dei quali il medesimo art. 35 consente la proposizione di ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria;

con particolare riguardo alla proposizione dei ricorsi dinanzi all’autorità giudiziaria avverso i provvedimenti della Commissione territoriale in esame, questa Corte ha già in precedenza avuto occasione di rilevare come l’inapplicabilità della sospensione feriale dei termini, disposta dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 14, per le controversie in materia di protezione internazionale, non operi in relazione ai ricorsi proposti avverso le decisioni delle Commissioni territoriali depositate in data anteriore al 17.8.2017, essendo la vigenza della nuova disciplina legislativa processuale differita a tale data (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16420 del 21/06/2018, Rv. 649789 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 22304 del 05/09/2019, Rv. 655323 – 01), valorizzando la circostanza per cui alla data di notifica del provvedimento amministrativo impugnato il nuovo regime derogatorio della sospensione dei termini feriali non poteva essere applicato perchè non ancora in vigore, con il conseguente necessario vincolo del termine perentorio per l’impugnazione al regime giuridico vigente alla data d’inizio della decorrenza del termine stesso;

nel caso di specie, viceversa, la disciplina transitoria dettata dal richiamato D.L. n. 13 del 2017, art. 21 (conv. in legge dalla L. n. 46 del 2017, dall’art. 1, comma 1) ancora espressamente l’applicabilità del nuovo rito (e dunque l’inappellabilità del decreto emesso dalle sezioni specializzate dei tribunali) alla circostanza che le cause e i procedimenti giudiziari siano sorti dopo il 17/8/2017, in tal guisa vincolando, con sufficiente riconoscibilità espressiva, l’operatività della novella al dato dell’introduzione (al fatto dell’insorgenza) dell’autonomo segmento procedimentale avente a oggetto l’instaurazione di una controversia (a tale vicenda dovendo ricondursi, secondo il tradizionale lessico, le “cause” e i “procedimenti giudiziari”) nella materia de qua: evenienza evidentemente coincidente con la formale proposizione (mediante deposito in cancelleria) dell’atto con il quale esteriormente sorge la controversia tra l’interessato al riconoscimento del proprio diritto e l’amministrazione ch’ebbe a negarlo;

la regola, peraltro, deve ritenersi pienamente coerente con il tradizionale principio che lega la disciplina degli atti processuali alle regole vigenti all’epoca del relativo compimento (tempus regit actum), in particolare nella sua specificazione che vuole riferita, detta coincidenza temporale, non già all’atto processuale isolatamente considerato, bensì all’autonomo segmento processuale in cui lo stesso funzionalmente e logicamente si inserisce;

peraltro, alla conferma della riconosciuta autonomia del segmento procedimentale avente a oggetto l’instaurazione in sede giudiziale della controversia, pure contribuisce l’identificazione della specifica natura di tale controversia, propriamente avente a oggetto l’accertamento positivo della sussistenza del diritto dell’istante a godere delle prerogative fondamentali rivendicate sul piano della protezione internazionale, ben oltre l’immediato riscontro della struttura meramente impugnatoria dell’atto emesso dalle Commissioni territoriali;

ciò posto, nel caso di specie, avendo l’odierno ricorrente originariamente instaurato la controversia con l’amministrazione avversaria (fatto causa o introdotto un procedimento giudiziario) mediante deposito del proprio ricorso in data 30/10/2017, ad esso doveva (come deve) trovare applicazione la nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis in base alla quale il decreto emesso dal tribunale, a seguito della proposizione di ricorso giudiziale avverso il provvedimento di diniego delle commissioni territoriali, è inappellabile, essendo unicamente ricorribile per cassazione nei termini ivi precisati;

sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata l’infondatezza delle censure esaminate, dev’essere disposto il rigetto del ricorso;

la particolarità delle questioni giuridiche trattate vale a giustificare, secondo l’apprezzamento del Collegio, la compensazione integrale, tra le parti, delle spese del presente giudizio di legittimità;

la rilevata (ad opera del giudice a quo) ammissione dell’istante al gratuito patrocinio esclude l’attestazione (ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

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