Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20488 del 28/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 28/08/2017, (ud. 30/03/2017, dep.28/08/2017),  n. 20488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 23222/2016

R.G., sollevato dal TRIBUNALE di MESSINA con ordinanza in data

05/10/2016 nel procedimento vertente tra C.F. contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA e PREFETTURA MESSINA, ed iscritto al n.

4803/2013 R.G. di quell’Ufficio. udita la relazione della causa

svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/03/2017 dal

Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale FINOCCHI GHERSI Renato, che ha

chiesto che la Corte di Cassazione accolga il ricorso e dichiari la

competenza del Giudice di Pace di Messina, con i conseguenti

provvedimenti di legge.

Fatto

PREMESSO

– che il Giudice di Pace di Messina con sentenza in data 4.6.2013 n. 2300 ha dichiarato la propria incompetenza per valore nella causa introdotta da C.F. nei confronti dell’Agente per la riscossione della Provincia di Messina, con opposizione alla cartella di pagamento, notificata in data 14.12.2012, relativa a crediti per sanzioni pecuniarie concernente violazione della legge assegni (L. n. 386 del 1990), maggiorazioni ed accessori, per un complessivo importo di Euro 15.537,00

– il Tribunale Ordinario di Messina, avanti il quale la causa è stata riassunta, ha sollevato d’ufficio conflitto di competenza con ordinanza in data 5.10.2016 ritenendo che la controversia dovesse essere attribuita alla competenza “per materia e valore” del Giudice di Pace, richiamando il precedente di questa Corte in data 20.6.2011 n. 13551 secondo cui “la regola del valore non si applica alla materia degli assegni”;

il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte, ravvisando la competenza funzionale del Giudice di Pace ed instando per l’accoglimento della istanza.

Diritto

RILEVATO

che dall’esame degli atti del fascicolo della causa di merito non risulta che la ordinanza in data 5.10.2016 del Giudice monocratico del Tribunale di Messina, sia stata comunicata ai sensi dell’art. 47 c.p.c., comma 5 alle parti costituite C.F. ed Agente della riscossione per la Provincia di Messina.

PQM

 

Dispone di richiedere all’Ufficio di Cancelleria del Tribunale di Messina la trasmissione della attestazione della effettuata comunicazione alle parti della ordinanza con la quale è stato sollevato d’ufficio il conflitto di competenza, ovvero, in difetto, dispone che detto Ufficio di Cancelleria provveda ad eseguire le comunicazioni previste dall’art. 47 c.p.c., comma 5.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA