Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20488 del 12/10/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 20488 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

SENTENZA
sul ricorso 14243-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;

– ricorrente contro
PEPE ALFONSO;

– intimato avverso la sentenza n. 420/4/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO dell’1/02J2013,
depositata 1’08/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/05/2015 dal
Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENT1NO;
udito l’Avvocato Antonio Volpe difensore della ricorrente che si riporta agli scritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Data pubblicazione: 12/10/2015

o
L’Agenzia delle Entrate ricorre contro il sig. Alfonso Pepe per la cassazione della
sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, riformando
la sentenza di primo grado, ha annullato (in quanto notificato in violazione del
disposto di cui all’articolo 12, settimo comma, 1. 212/00) un avviso di accertamento
IRPEF 2004 che aveva imputato al contribuente, per trasparenza ex art. 5 TUIR, la

medesimo partecipata al 99%, Franco & Alfonso di Pepe Alfonso & c. snc.
Il ricorso si fonda su due mezzi. Con il primo si denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’articolo 14 D.Lgs. 546/92 derivante dalla mancata integrazione del
contraddittorio nei confronti della società e dell’altro socio. Con il secondo si
denuncia la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
(art. 112 c.p.c.) in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa
annullando l’atto impositivo per un vizio (mancato rispetto del termine dilatorio di cui
all’articolo 12, settimo comma, 1. 212/00) non dedotto nell’appello del contribuente
avverso la sentenza di prime cure.
Il contribuente non si è costituito in questa sede.
La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 21/5/15.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è fondato e assorbente.
Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 14815 del 2008,
per il principio per cui i redditi delle società di persone si imputano automaticamente
a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed
indipendentemente dalla percezione degli stessi (art. 5 TUIR), la rettifica della
dichiarazione dei redditi di una società di persone e le conseguenti rettifiche delle
dichiarazioni dei redditi dei relativi soci si fondano su un accertamento unitario; dal
che discende che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di
rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti
i soci (salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali,); cosicché in tali casi
ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra tutti questi soggetti, con
conseguente nullità assoluta, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del
procedimento, del giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi
necessari.
Nella specie il giudizio di merito sull’impugnativa dell’avviso di accertamento emesso

Ric. 2014 n. 14243 sez. MT – ud. 21-05-2015
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quota a lui riferibile dei maggiori redditi accertati nei confronti della società, dal

nei confronti del sig. Alfonso Pepe, definito con la sentenza d’appello qui impugnata
dalla difesa erariale, si ò svolto senza la partecipazione al contraddittorio della società
e degli altri soci e, pertanto, esso va dichiarato nullo ab initio e rimesso in primo
grado per l’integrazione del contraddittorio necessario nei confronti della società e
degli altri soci.
Né al rigore della esposta conclusione potrebbe ovviarsi disponendo, alla luce di

giudizio con quello introdotto dalla società per l’annullamento dell’avviso di
accertamento IVA-IRAP che la riguarda per il medesimo anno d’ imposta 2004;
giudizio attualmente pendente davanti a questa Corte con il numero 13555/14 R.G. a
seguito del ricorso dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di secondo grado. Al
riguardo è infatti decisiva la considerazione della mancata partecipazione al giudizio di
merito del socio (o dei soci) a cui nell’anno 2004 apparteneva la residua quota dell’I%
della società.
Si deve pertanto accogliere il primo mezzo di ricorso, assorbito il secondo, dichiarare
la nullità dell’intero giudizio, cassare la sentenza gravata e rinviare la causa in primo
grado alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno.
Le spese si compensano integralmente.

P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza gravata, dichiara la nullità del giudizio di merito e rinvia la
causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno.
Compensa interamente le spese, anche per le fasi di merito.
Così deciso in Roma il 21 maggio 2015
Il Cons. este ore

principi fissati da questa Corte nella sentenza n. 3830/10, la riunione del presente

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