Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20488 del 11/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 11/10/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 11/10/2016), n.20488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20554/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Cavour

presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato

GABRIELA GIUNZIONI, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2281/32/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 19/03/2014, depositata il 06/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCTTTI;

udito l’Avvocato Valeria Canainada delega dell’Avvocato Gabriela

Giunzioni, difensore del resistente, si riporta agli atti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

C.M. impugnò gli avvisi di accertamenti emessi D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, e portanti irpef ed addizionali regionali per gli anni 2006 e 2007.

La Commissione di prima istanza accolse il ricorso, annullando entrambi gli avvisi di accertamento, riconoscendo, quanto all’anno di imposta 2006, che il contribuente aveva incassato una vincita SISAL, oggetto di ritenuta alla fonte e che il reddito così integrato risultava superiore alla differenza massima consentita (1/4) rispetto al reddito accettabile. I primi giudici rilevavano che la mancanza del requisito dello scostamento di almeno un quarto per il reddito 2006, oltre ad inibire l’accertamento per quell’anno, trascinava con sè anche l’accertamento per il 2007, facendo venire meno l’ulteriore requisito della mancanza di congruità per due periodi di imposta.

La decisione, appellata dall’Agenzia delle Entrate è stata confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia la quale, con la sentenza in epigrafe, ha ribadito la nullità degli avvisi di accertamento impugnati perchè si risolvevano nella mera applicazione dei coeffictenti presuntivi del reddito in base ai beni indice mentre l’Ufficio nella determinazione dello scostamento tra reddito dichiaralo e reddito presunto non aveva in alcun modo tenuto conto nè per l’anno 2006, nè per il 2007 della sopravvenienza della vincita SISAL documentalmente provata di Euro 44.850,00.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso su unico motivo l’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazioni.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 5 e 6, laddove la C.T.R. aveva ritenuto che il redditometro si fonda su presunzioni semplici per cui l’Ufficio avrebbe dovuto avvalorare i risultati conseguiti dall’applicazione dello strumento di ricostruzione del reddito con altri dati (quali la vincita SISAL) mancando, viceversa il requisito della gravità, precisione e concordanza.

1.2. La censura non è meritevole di accoglimento in quanto inconducente rispetto al decisum.

Nella materia oggetto del contendere costituisce, invero, orientamento giurisprudenziale consolidato di questa Corte quello per cui in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cosiddetto redditometro dispensa l’amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, giacchè codesti restano individuati nei decreti medesimi; con la conseguenza che è legittimo l’accertamento fondato sui predetti fattori-indice, provenienti da parametri e calcoli statistici qualificati, restando, però, a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (v. tra le altre, di recente, Cass. n.ri 13776/2013 e 5365/2014).

Nella specie, già la Commissione tributaria provinciale, con accertamento in fatto confermato dal Giudice di appello, aveva dato rilevanza, al fine di escludere uno scostamento “rilevante” tra il reddito dichiarato e quello accertato, alla vincita SISAL incassata dal contribuente nel periodo in esame e tale argomentazione, ripresa quale ulteriore autonoma ratio decidendi dalla Commissione Tributaria Regionale, non risulta attinta da alcuna censura.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese del giudizio liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle Entrate alla refusione in favore del controricorrente delle spese liquidate in complessivi Euro 4.000,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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