Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20488 del 06/09/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20488 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

Data pubblicazione: 06/09/2013

SENTENZA
sui ricorsi iscritti ai numeri 29927 del ruolo generale
dell’anno 2007 e 465 del ruolo generale dell’anno
2008, rispettivamente proposti
da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro
tempore,

rappresentato e difeso

ope legis

dall’avvocatura dello Stato, presso gli uffici della
quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,
domicilia;
ricorrentecontro
EVC NEDERLAND B.V.,

in persona d’un

procuratore speciale del legale rappresentante pro
tempore,

rappresentato e difeso, giusta procura

speciale con firma autenticata per notar Alberto
RG n. 29927/2007 e 465/2008

Angeli

-O•esterisorel

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Gasparotti in Mestre del 7 dicembre 2007, Rep. n. 22372, dagli avvocati
Leonardo Perrone e Gianmarco Tardella, presso lo studio dei quali in Roma, alla
via Giacomo Puccini, n. 9, elettivamente domicilia
-controricorrente e ricorrente incidentale
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 9 aprile 2013
dal consigliere Angelina-Maria Penino;
udito per la società l’avv. Leonardo Perrone;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott.
Pasquale Fimiani, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito
il ricorso incidentale
Fatto
La società contribuente con la propria partita iva italiana acquistò da
fornitori italiani additivi e catalizzatori per processi chimici e li rivendette alla
propria commissionaria Inovyl B.V; Inovyl B.V. con la propria partita iva
italiana vendette a sua volta la merce ad un consumatore finale comunitario.
L’Agenzia delle entrate escluse le operazioni compiute da EVC
NEDERLAND BV dall’area di esenzione dall’iva prevista dall’articolo 58 del
decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993,
numero 427, configurandole come quadrangolari e non già triangolari ed
aggiunse l’ulteriore rilievo che, in relazione a tre fatture di acquisto, mancando i
presupposti dell’operazione triangolare esente, la società avrebbe dovuto
procedere ad autofatturazione.
Di qui la notifica dell’avviso di accertamento oggetto del contendere, che
recuperò imposta sul valore aggiunto per l’anno 2000 in relazione ad entrambi i
rilievi.
La commissione tributaria provinciale accolse il ricorso proposto dalla
società, con sentenza che la commissione tributaria regionale ha confermato,
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AngeIinafMarPerrino estensore2

Veneto, sezione 18°, depositata in data 13 luglio 2007, numero 30/18/07;

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sostenendo, quanto al primo rilievo, che il primo segmento dell’operazione,
quello intercorso tra la ricorrente ed i fornitori italiani non è rilevante, in quanto
regolarmente assoggettato ad Iva, là dove la restante operazione è configurabile
come operazione triangolare esente; quanto al secondo rilievo, ha reputato che
sussistesse la prova della materiale uscita delle merci dal territorio comunitario.

affidando il ricorso a tre motivi.
La società replica con controricorso e spiega ricorso incidentale, affidato a
due motivi; deposita altresì memoria ex articolo 378 del codice di procedura
civile.
Diritto
/. – Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quello

incidentale, proposti avverso la medesima sentenza.
2.- Col primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate si duole, ex articolo
360, 1° comma, numero 5, c.p.c., dell’omissione e dell’insufficienza della
motivazione su un punto decisivo della controversia, rappresentando che la
sentenza ha completamente trascurato la circostanza, compiutamente dedotta e
documentata in atti, che l’operazione era quadrangolare e non già triangolare,
giacché la merce partiva direttamente dal primo fornitore italiano, il quale era
pienamente coinvolto nel meccanismo; là dove la sentenza si è limitata ad
asserire in maniera del tutto inappagante che <>.
2.1.-11 motivo, contrariamente a quanto dedotto in memoria dalla società, è
ammissibile, in quanto è corredato di adeguata indicazione del fatto controverso,
rappresentato dall’<<...assenza della natura triangolare delle operazioni realizzate dalla EVC Nederland BV ...>> (così si legge a pagina 19, primo
capoverso del ricorso).
2.2.- Esso comunque va respinto, perché non verte su fatto decisivo della
controversia.
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Ricorre l’Agenzia delle entrate per ottenere la cassazione della sentenza,

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La sentenza impugnata dà conto del primo segmento dell’operazione
intercorso tra la società contribuente ed il proprio fornitore italiano, ma precisa
che <>.
L’accertamento di tale circostanza di fatto non è stato censurato dall’agenzia
ricorrente. Ne consegue che tale operazione si colloca fuori dal perimetro

le successive scansioni dell’operazioni abbiano dato corpo all’operazione
triangolare: è sufficiente far riferimento, al riguardo, ai fini della identificazione
della fattispecie dell’operazione non imponibile, pur derivante da iniziale,
autonoma cessione, alla sentenza di questa Corte, secondo cui <>(Cass.
26 maggio 2008, n. 13507).
3.- Col secondo e col terzo motivo del ricorso principale, da esaminare
congiuntamente, perché strettamente avvinti, l’Agenzia delle entrate lamenta:
-ex articolo 360, 1° comma, numero 4, c.p.c., l’apparenza o l’inesistenza
della motivazione su un punto di fatto decisivo della controversia, giacché, in
relazione al rilievo concernente l’omessa autofatturazione in relazione a tre
operazioni, la sentenza ha motivato in maniera eccentrica rispetto al tema,
puntando sulla dimostrazione dell’effettività delle esportazioni al di fuori del
territorio comunitario —secondo motivo;
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fiscalmente rilevante dell’operazione triangolare, senza di per sé escludere che

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-ex articolo 360, 1° comma, numero 5, c.p.c., l’omissione della motivazione
sul medesimo punto —terzo motivo.
3.1.- In particolare, il terzo motivo, contrariamente a quanto dedotto dalla
società con la memoria ex articolo 378 del codice di procedura civile, è
ammissibile, in quanto il ricorso identifica adeguatamente il fatto controverso in

relativa alla mancata fatturazione ai sensi dell’art. 46, comma 5, del DL n.
331/93, per gli acquisti effettuati dalla contribuente nel territorio nazionale»
(pagina 26, secondo capoverso del ricorso).
3.2.- Ciò posto, la complessiva censura va accolta, in quanto la motivazione
della sentenza, in parte qua, è del tutto disancorata dalla doglianza proposta,
che, comunque, concerneva operazioni pur sempre riferibili all’area di
applicazione del suddetto articolo 58 del decreto legge 331/1993 e non già ad
esportazioni.
4.-Con i due motivi del ricorso incidentale, entrambi proposti ex articolo
360, 1° comma, numero 3, c.p.c., da esaminare congiuntamente, perché
strettamente avvinti, la società lamenta:
-la violazione e falsa applicazione dell’articolo 56 del decreto del Presidente
della Repubblica numero 633 del 1972, in quanto la motivazione dell’avviso di
accertamento si è limitata a richiamare il processo verbale di contestazione
senza un’autonoma valutazione dei fatti e degli elementi probatori su cui è
basata la pretesa erariale —primo motivo;
-la violazione e falsa applicazione dell’articolo 16 del decreto legislativo
numero 472 del 1997, per la nullità dell’atto di contestazione delle sanzioni
contestuale all’avviso di accertamento, che non indicava i fatti attribuiti al
trasgressore, gli elementi probatori ed i criteri seguiti per l’irrogazione della
sanzione —secondo motivo.
4.1.-1 due motivi sono infondati e vanno respinti.

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ordine al quale lamenta l’omessa motivazione, consistente nella <<...questione Pagina 6 di 7 Quanto alla censura concernente la motivazione dell'avviso di accertamento, è ormai ius receptum che <> (Cass. 10
febbraio 2010, n. 2907; conformi, fra molte, Cass. 13 ottobre 2011, n. 21119;
Cass. 9 dicembre 2009, n. 25791); inadeguatezze che la società non ha
specificamente allegato.
La Corte ha altresì precisato che l’amministrazione non è tenuta ad
includere, nell’avviso di accertamento, notizia delle prove poste a fondamento
del verificarsi di taluni fatti, né di riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto
(Cass. 31 marzo 2011, n. 7360), dovendo andare distinto il piano della
motivazione, funzionale a consentire al contribuente di comprendere le ragioni
della pretesa impositiva e di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa
da quello probatorio, che prende le mosse dall’avviso di accertamento, nel cui
perimetro va comunque fissato, per svilupparsi nel corso del giudizio.
4.2.-La circostanza che la sanzione sia stata irrogata contestualmente
all’accertamento soddisfa l’obbligo di motivazione fissato dall’articolo 16 del
decreto legislativo numero 472 del 1997, là dove il riferimento, che la stessa
ricorrente riporta, quanto all’entità della sanzione, al limite fissato dall’articolo

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pvc della guardia di finanza), senza che ciò arrechi alcun pregiudizio al diritto

e-SENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL rip.R. 26141196
N. 1. ■t7 TAD. ALL. 3. – N. 5
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12, 7 0 comma, del medesimo decreto, che si riferisce al cumulo giuridico delle
sanzioni, indica i parametri seguiti.
5.-Ne conseguono il rigetto del primo motivo del ricorso principale ed il
rigetto del ricorso incidentale.
Vanno, invece, accolti il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, di
guisa che la sentenza va cassata sul punto, con rinvio alla Commissione

accertamenti omessi.
per questi motivi
La Corte:
-dispone la riunione del ricorso principale e di quello incidentale;
-rigetta il primo motivo del ricorso principale;
-accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale;
-cassa sul punto la sentenza impugnata;
-rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Veneto in
diversa composizione;
-rigetta il ricorso incidentale.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2013.

tributaria regionale del Veneto in diversa composizione, che procederà agli

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