Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20488 del 03/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20488 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: OLIVIERI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso 23222-2016 proposto da:
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 23222/2016 R.G.,
sollevato dal Tribunale di Messina con ordinanza del 05/10/2016 nel
procedimento vertente tra COSTA FRANCESCA contro RISCOSSIONE SICILIA
SPA, PREFETTURA DI MESSINA, ed iscritto al n. 4803/2013 R.G. di
quell’Ufficio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 27/06/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale RENATO FINOCCHI GHERSI, che chiede che la Corte di
Cassazione accolga il ricorso e dichiari la competenza del Giudice di Pace di
Messina, con i conseguenti provvedimenti di legge.
IL COLLEGIO
Premesso :
1

Data pubblicazione: 03/08/2018

il Giudice di Pace di Messina, con sentenza in data 4.6.2013 n. 2300, ha
dichiarato la propria incompetenza “per valore” nella causa introdotta da
Francesca Costa nei confronti di Riscossione Sicilia s.p.a. (Agente per la
riscossione della Provincia di Messina) e di Prefettura di Messina contumace nel giudizio di merito-, con opposizione alla cartella di

pecuniarie concernenti violazione della legge assegni (legge n.
386/1990), maggiorazioni ed accessori, per un “complessivo” importo di
Euro 15.537,00
il Tribunale Ordinario di Messina, avanti il quale la causa è stata
riassunta, ha sollevato d’ufficio conflitto di competenza, con ordinanza in
data 5.10.2016, comunicata in via telematica ai difensori della parti
costituite in data 7.10.2016, ritenendo che la controversia dovesse
essere attribuita alla competenza “per materia e valore” del Giudice di
Pace, richiamando il precedente di questa Corte in data 20.6.2011 n.
13551 secondo cui “la regola del valore non si applica alla materia degli
assegni”
il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte, ravvisando la
competenza funzionale del Giudice di Pace ed instando per l’accoglimento
della istanza
a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Corte in data 28.8.2017
l’ufficio di Cancelleria del Tribunale di Messina ha trasmesso le
“attestazioni telematiche di avvenuta comunicazione alle parti costituite
della ordinanza resa in data 5.10.2016 dal GOT del Tribunale di Messina ”
(comunicazione in data 7.10.2016: all’avv. Manlio Greco ed all’avv.
Vincenzo Velini)
che, nelle more, con le ordinanze interlocutorie della

Sez.

6 – 3,

Ordinanza interlocutoria n. 2568 del 2017 (ECLI:IT: CASS : 2017 : 2568CIV)
31.1.2017;

Sez.

6 – 3,

Ordinanza interlocutoria n.

(ECLI:IT:CASS:2017:2567CIV) 31.1.2017;

Sez.

2567
6 – 3,

del 2017
Ordinanza

pagamento, notificata in data 14.12.2012, relativa a crediti per sanzioni

interlocutoria n.

4176

del

2017 (ECLI:IT:CASS:2017:4176CIV)

16.2.2017, è stato richiesto al primo presidente di valutare la
opportunità di investire le Sezioni Unite della Corte, in ordine al contrasto
giurisprudenziale sulla qualificazione del criterio di radicamento della
competenza relativa alle controversie aventi ad oggetto opposizione ad

22 bis della legge n. 689/1981 (norma successivamente abrogata
dall’art. 34 comma 1 lett. c del Dlgs n. 150/2011) e dagli artt. 6 e 7 del
Dlgs n. 150/2011, rispettivamente, al Giudice di Pace ed al Tribunale
Ordinario, evidenziandosi inoltre incertezze applicative del riparto tra i
due giudici, secondo il cd. “criterio per materia “limitato” dal criterio per
valore”, che emerge dal combinato disposto Al comma 3 e ddi comma 5
dell’art. 6 del Dlgs n. 150/2011, oltre ad un difettoso coordinamento,
nella stessa materia delle sanzioni amministrative irrogate per violazioni
del Codice della Strada, tra il criterio di competenza previsto dall’art. 7
Dlgs n. 150/2011 (che al comma 2, peraltro, prevede un criterio di
competenza territoriale), in caso di opposizione al VAV ai sensi dell’art.
204 bis TU n. 285/1992, e quello per materia limitata dal valore previsto
in caso di opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto
che pertanto alla adunanza 29.11.2017 è stato disposto il rinvio della
causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle SS.UU.
che le Sezioni Unite di questa Corte con

Sentenza n.

10261 del

27/04/2018 hanno statuito sulla questione rimessa dalle predette
ordinanze, affermando il principio di diritto, espresso nella seguente
massima elaborata dal CED, secondo cui

“in tema di sanzioni

amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del
giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad
oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7, n. 150 del
2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle
ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 6, comma 5, del citato decreto,
3

ordinanze ingiunzione irrogative di sanzioni pecuniarie, devolute dall’art.

per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli
stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento
all’impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento
negativo.”
Ritenuto :

e 382co2 c.p.c. pronunciando in modo definitivo sulla questione pregiudiziale,
occorre accertare d’ufficio l’osservanza del disposto dell’art. 38, comma terzo,
cod. proc. civ. con riguardo alla rituale e valida rilevazione ex officio della
questione di competenza
– che dall’esame diretto degli atti del fascicolo di ufficio del giudizio di merito
emerge palese la irritualità della pronuncia di incompetenza adottata con la
ordinanza riservata depositata in data 5.10.2016 non essendo stata rilevata la
questione pregiudiziale, nel termine perentorio indicato dall’art. 38co3 c.p.c.:
ed infatti, alla udienza 22.3.2016, fissata per la prima comparizione delle parti
e la trattazione, il Giudice si limitava a rinviare alla udienza 24.1.2017 per la
precisazione delle conclusioni; nelle more depositava fuori udienza la ordinanza
con la quale, preso atto che nell’atto di riassunzione del giudizio la opponente
Francesca Costa aveva contestato la pronuncia di incompetenza del Giudice di
Pace deducendo che “la regola del valore non si applica alla materia degli
assegni e delle violazioni del Codice della strada”, sollevava di ufficio il conflitto
negativo di competenza
– che la istanza per regolamento di ufficio ex art. 45 c.p.c. va dichiarata
inammissibile in quanto a norma dell’art. 38 cod. proc. civ., nel testo introdotto
dall’art. della legge n. 353 del 1990, che ha comportato il superamento della
distinzione tra criteri di competenza “forti” e “deboli”, l’incompetenza per
materia o per territorio nei casi previsti dall’art. 28 cod. proc. civ., deve essere
eccepita dalla parte o rilevata d’ufficio entro la prima udienza di trattazione,
anche a seguito di eventuale riserva assunta in quella sede: pertanto, quando a seguito della declaratoria di incompetenza da parte del Giudice adito – la
4

– che, essendo la Corte chiamata a “statuire sulla competenza” ex artt. 49co2

causa prosegue in riassunzione davanti al Giudice “ad quem” ritenuto
competente, questi può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre
la prima udienza di trattazione, rimanendo altrimenti preclusa per lui la
possibilità di chiedere il regolamento di competenza, non rilevando, a tal fine,
che una delle parti abbia riproposto l’eccezione nell’udienza di comparizione,

Giudice “a quo” non ha altro potere che quello di impugnarla (cfr. Corte cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 1553 del 05/02/2002; id. Sez. 3, Ordinanza n. 5962 del
17/03/2006; id. Sez. 3, Ordinanza n. 11185 del 07/05/2008; id. Sez. 6 – 3,
Ordinanza n. 10845 del 17/05/2011; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15951 del
20/07/2011 ; id. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 16888 del 05/07/2013 ; id. Sez. 6 3, Ordinanza n.

5225 del 05/03/2014 Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6474 del

31/03/2015; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7834 del 17/04/2015 ; id. Sez. 6 – 3,
Ordinanza n. 16143 del 30/07/2015 ; id. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23106 del
12/11/2015; id. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 3220 del 07/02/2017)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la istanza per regolamento di ufficio della competenza
proposta dal Tribunale Ordinario di Messina.
Roma, 27.6.2018
Il Presidente
(Adelaide Amendola)
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perché la parte che dissente dalla declaratoria di incompetenza pronunciata dal

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