Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20487 del 30/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 30/07/2019), n.20487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23846-2014 proposto da:

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA V. FULCIERI

PAOLUCCI DE CALBOLI 1, presso lo studio dell’avvocato LOMBARDI

MARCO, rappresentato e difeso dagli avvocati RAGNOLI NICOLA,

BORTOLOTTI CHIARA, giusta procura a margine depositata con la

memoria;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE DI ROMA, elettivamente

domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1024/2014 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 25/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/06/2019 dal Consigliere Dott. FEDERICI FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato LAULALI per delega dell’Avvocato

BORTOLOTTI che ha chiesto l’accoglimento dei ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato DI RUBBO che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

F.S. propone ricorso avverso la sentenza n. 1024/63/2014, depositata il 25.02.2014 dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, che, pur confermando la pronuncia di primo grado favorevole al contribuente, compensava tuttavia le spese di causa.

Rappresenta che il contenzioso trae origine, per quanto qui d’interesse, dalla rettifica ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-ter, dei dati esposti in dichiarazione, relativi alle agevolazioni fiscali previste dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 344. Secondo quanto sostenuto dall’Uffido, al contribuente che, avendo eseguito interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica presso la propria abitazione, aveva chiesto di fruire delle detrazioni nella misura del 55% delle spese sostenute per la sostituzione di vecchi infissi con nuovi a vetrocamera, era contestato che le fatture comprovanti la spesa non riportavano il costo della manodopera utilizzata. Di contro il Franceschi sosteneva che tale onere non era previsto per le opere di riqualificazione energetica, ma solo per gli interventi di ristrutturazione.

Seguiva il contenzioso, esitato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia con la sentenza n. 40/06/2012, con cui erano accolte le ragioni del contribuente.

L’Agenzia proponeva appello, cui il Franceschi resisteva. Nel corso del giudizio l’appellante rappresentava che per effetto del D.L. n. 70 del 2011, conv. in L. n. 106 del 2011, non vi era più necessità di scorporare in fattura le spese per manodopera. Chiedeva pertanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Ad un tempo tuttavia dichiarava la volontà di insistere nell’appello qualora il contribuente non avesse rinunciato alle spese del precedente grado. Poichè il Franceschi non intendeva rinunciare alle spese, la causa era decisa nel merito con la sentenza ora al vaglio della Corte, che accoglieva la domanda del contribuente, compensando però le spese.

Con unico motivo il Franceschi censura la decisione, dolendosi della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 15 e 46, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la compensazione delle spese, nonostante l’Agenzia fosse risultata soccombente.

Ha chiesto dunque la cassazione della stessa, limitatamente al capo relativo alle spese, con ogni consequenziale statuizione.

La Agenzia ha chiesto il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica del 25 giugno 2019, dopo la discussione, il P.G. e le parti -il ricorrente con nuovo difensore- hanno concluso. La causa è stata trattenuta in decisione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il motivo è fondato. Il Franceschi invoca la violazione di legge perchè, pur soccombente l’Amministrazione dinanzi al giudice di merito, questi ha comunque compensato le spese del grado di giudizio. L’Ufficio sostiene al contrario che vi fossero i presupposti per la compensazione e comunque sostiene che le ragioni della compensazione attengono al merito della controversia e come tali sono insindacabili in sede di legittimità.

Questa Corte, anche di recente, ha affermato che in tema di spese processuali il potere del giudice di disporre la compensazione delle stesse per soccombenza reciproca ha quale unico limite quello di non poter porne, in tutto o in parte, il carico in capo alla parte interamente vittoriosa, poichè ciò si tradurrebbe in un’indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito (cfr. Cass., ord. n. 10685/2019); quanto poi al concorso di “altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione”, secondo la formulazione dell’art. 92 c.p.c., cui rinviava l’art. 15 comma 1, cit., vigente ratione temporis, si è affermato che esse non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi non già un vizio motivazionale, ma un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., ord. n. 2206/2019; cfr. anche ord. n. 9977/2019).

Perimetrato il significato della norma applicabile, nel caso di specie il giudice regionale, dopo aver rigettato le eccezioni sollevate dalla Agenzia in ordine alla tardività del ricorso (seconda parte del primo periodo della sezione della sentenza dedicata ai motivi della decisione), ha accolto pienamente le ragioni di merito del ricorso del contribuente, affermando che “va rilevato che la pretesa dell’Ufficio era infondata anche a prescindere dall’intervenuta abrogazione D.L. n. 70 del 2011, ex art. 7, comma 2, , La richiesta di scorporo della manodopera in fattura era previsto per le ristrutturazioni edilizie e niente poteva giustificare un’estensione della stessa normativa agli interventi per il risparmio energetico.”. Sennonchè ha ritenuto di regolare spese con la compensazione, valorizzando la circostanza che l’Amministrazione avesse riconosciuto il diritto allo sgravio prima della conclusione del giudizio.

Le ragioni poste a base della compensazione sono illogiche. E’ incontestato che l’Ufficio avesse riconosciuto il diritto allo sgravio, senza avervi peraltro ancora provveduto, alla luce dell’abrogazione delle formalità previste per la compilazione delle fatture per fruire delle agevolazioni in materia di ristrutturazione edilizia (scorporo dei costi di manodopera), ai sensi del D.L. n. 70 del 2011, art. 7. Ad un tempo però aveva chiarito che, qualora il contribuente non avesse rinunciato alle spese liquidate all’esito del giudizio di primo grado, avrebbe insistito nell’appello. Il Franceschi, che invece riteneva quelle formalità, previste in materia di ristrutturazione edilizia (L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 388,), inapplicabili all’ipotesi di interventi di riqualificazione energetica (art. 1, commi 344-347 dello stesso D.L.), non aveva rinunciato alle spese. Il giudizio d’appello era stato pertanto celebrato nella piena contrapposizione delle parti, tanto che le motivazioni della sentenza del giudice regionale fanno perno sul merito della controversia, riconoscendo l’infondatezza delle ragioni dell’ufficio e le ragioni poste a base del ricorso introduttivo del contribuente.

Conseguenza logica dello sviluppo processuale della vicenda è che proprio quell’intento di sgravio a favore del Franceschi non ha avuto più alcun peso nella definizione della causa. Del tutto illogico è stato pertanto, dopo aver riconosciuto pienamente le ragioni del contribuente, per questo totalmente vittorioso in giudizio, disporre la compensazione delle spese, valorizzando una condotta della Amministrazione del tutto ininfluente per la definizione del giudizio.

In conclusione il motivo di ricorso trova accoglimento già in riferimento a tale profilo.

La sentenza va pertanto cassata e il processo va rinviato dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, che in altra composizione provvederà alla liquidazione delle spese del grado d’appello, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019

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