Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20487 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. III, 28/09/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 28/09/2020), n.20487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28843/19 proposto da:

-) B.E., elettivamente domiciliato a Milano, v. Simone

D’Orsenigo n. 6, presso l’avvocato Clara Provezza, che lo difende in

virtù di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 4.9.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 giugno 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.E., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il proprio Paese per timore delle vendette, sia materiali che attraverso sortilegi, che avrebbero potuto compiere nei suoi confronti i membri della sua famiglia adottiva, dalla quale era stato accusato di furto.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento B.E. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 ricorso dinanzi al Tribunale di Milano, che la rigettò con ordinanza 16.2.2018.

Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Milano con sentenza 4.9.2019.

La Corte d’appello ritenne che:

-) lo status di rifugiato non potesse essere accordato perchè i fatti narrati dal richiedente esponevano una vicenda puramente privata, e non atti di persecuzione;

-) la protezione sussidiaria non potesse essere concessa perchè i fatti narrati non rientravano tra le ipotesi previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b);

-) la protezione sussidiaria per l’ipotesi di cui all’art. 14, lett. c), del suddetto decreto non potesse essere concessa perchè in (OMISSIS) non vi era una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria non potesse essere concessa perchè l’interessato non aveva nè dedotto, nè provato di avere svolto in Italia un percorso formativo o di avere conseguito l’inserimento sociale, o di aver compiuto qualsiasi ulteriore attività idonee a dimostrare la sua alfabetizzazione e il suo radicamento.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da B.E. con ricorso fondato su quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe violato il D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 per “non aver esaminato con adeguata attenzione i fatti narrati dal ricorrente”. Nella illustrazione del motivo si sostiene che la Corte d’appello sarebbe venuta meno al dovere di cooperazione istruttoria.

1.1. Il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi sottesa dalla sentenza impugnata.

La Corte d’appello, infatti, ha motivato il rigetto della domanda di rifugio e di protezione sussidiaria per una ragione di diritto, e non di fatto: ovvero che i fatti narrati dal ricorrente non rientravano nelle ipotesi previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 8 e 14.

2. Col secondo motivo il ricorrente impugna il rigetto della domanda di protezione sussidiaria.

Sostiene che il (OMISSIS) è un paese insicuro, e che la Corte d’appello ha ritenuto il contrario sulla base di fonti non aggiornate.

2.1. Il motivo è infondato.

La Corte d’appello ha adempiuto al proprio dovere di cooperazione istruttoria ed ha indicato le fonti dalle quali ha tratto la conclusione che in (OMISSIS) non esista una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato. Lo stabilire, poi, se siano più aggiornate e più attendibili le fonti utilizzate dalla Corte d’appello o quelle invocate dal ricorrente è questione di fatto, insindacabile in questa sede.

3. Col terzo motivo il ricorrente impugna il rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Dopo aver ricordato vari principi e vari precedenti giurisprudenziali, il ricorrente conclude affermando che nel caso di specie la Corte d’appello di Milano “con insufficiente motivazione qualificava insufficiente la documentazione in atti per provare l’integrazione sociale e culturale del ricorrente nel territorio italiano”.

3.1. Il motivo è inammissibile in quanto censura palesemente la valutazione delle prove.

4. Col quarto ed ultimo motivo il ricorrente impugna, sotto altro profilo, la statuizione di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Sostiene che la Corte d’appello si sarebbe sottratta all’onere di compiere il giudizio di comparazione fra la situazione conseguita dall’interessato in Italia, e quella in cui si troverebbe esposto nel paese di origine, in caso di rimpatrio.

4.1. Il motivo è infondato.

A prescindere, infatti, da qualsiasi rilievo circa la correttezza del modo in cui il ricorrente intende il concetto e gli effetti del “giudizio di comparazione” che assume essere stato trascurato, quel che rileva è che nel caso di specie tale comparazione non è stata compiuta dalla Corte d’appello sul presupposto – come si è detto è incensurabile in questa sede – che il richiedente asilo non avesse affatto dimostrato di avere compiuto alcun serio sforzo di alfabetizzazione, nè di svolgimento di attività lavorativa o di costituzione di legami affettivi o sociali nel nostro Paese.

Sicchè, mancando la prova di qualsiasi forma di avvenuta integrazione, nessuna “comparazione” poteva essere anche solo immaginabile.

5. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio dell’amministrazione.

La circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 Decreto sopra ricordato (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826 – 01), salvo che la suddetta ammissione non sia stata ancora, o venisse in seguito, revocata dal giudice a ciò competente.

PQM

(-) rigetta il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA