Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20487 del 11/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 11/10/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 11/10/2016), n.20487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11754-2015 proposto da:

P.R.C., P.V., PITICARU DARIE GEORGIAN,

elettivamente domiciliati in Roma Piazza Cavour, presso la Corte di

Cassazione, rappresentati e difesi dall’Avvocato EDOARDO ROCCO,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTRANTO

36, presso lo studio dell’avvocato MARIO MASSANO, che la rappresenta

e difende, giusta procura in epigrafe;

– controricorrente –

contro

C.R., C.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 747/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

9/1/2015, depositata il 02/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato Francesco Monno per delega dell’Avvocato Edoardo

Rocco, difensore dei ricorrenti, che si riporta ai motivi.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Nel 2008 i ricorrenti, figli e moglie di P.H.S., convenivano in giudizio C.R. e C.A., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla morte del P., investito allorchè attraversava la strada dalla vettura condotta dal C. e deceduto poco dopo.

Il Tribunale rigettava la domanda, attribuendo l’esclusiva responsabilità del sinistro al pedone che aveva attraversato repentinamente la strada. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 747 del 2015 qui impugnata, depositata il 2 febbraio 2015, rigettava l’impugnazione dei P..

P.V., R.C. e D.G. propongono ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensive.

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile.

Con il primo motivo i ricorrenti deducono l’esistenza di un vizio di motivazione, per insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione logico giuridica a base della decisione.

Con il secondo motivo, denunciano la presenza nella sentenza impugnata di insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla mancata ammissione di c.t.u..

Preliminarmente è opportuno evidenziare che, poichè la sentenza gravata è stata depositata il 2 febbraio 2015, nel presente giudizio risulta applicabile il testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito con la L. 7 agosto 2012, n. 134. Tale testo – in forza della quale le sentenze ricorribili per cassazione possono essere impugnate “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” – si applica infatti, per il disposto del suddetto art. 54, comma 3 ai ricorsi per cassazione avverso sentenze pubblicate dall’11 settembre 2012, trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 83 del 2012.

Tanto premesso, entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili perchè il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, esclude l’autonoma rilevanza dei vizi di insufficienza o contraddittorietà della motivazione (v. anche Cass. n.16300 del 2014).

La nuova e più circoscritta arca di rilevanza, all’interno del sindacato di legittimità, del vizio di motivazione, in riferimento alle sentenze pubblicate dall’11 settembre 2012 in poi, va intesa, in applicazione dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, tenendo conto della prospettiva della novella, mirata ad evitare l’abuso dei ricorsi basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, supportando la generale funzione nomofilattica della Corte di cassazione. Ne consegue che, come già affermato da questa Corte: a) l’omesso esame non può intendersi che “omessa motivazione”, perchè l’accertamento se l’esame del fatto è avvenuto o è stato omesso non può che risultare dalla motivazione; b) i fatti decisivi e oggetto di discussione, la cui omessa valutazione è deducibile come vizio della sentenza impugnata, sono non solo quelli principali ma anche quelli secondari; c) è deducibile come vizio della sentenza soltanto l’omissione e non più l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione, salvo che tali aspetti, consistendo nell’estrinsecazione di argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi”, si risolvano in una sostanziale mancanza di motivazione v. Cass. n. 7983 del 2014).

Nel caso di specie il ricorrente non ipotizza neppure una sostanziale mancanza di motivazione, del resto da escludersi attesa la dettagliata motivazione che ha portato la corte d’appello ad escludere, sulla base delle prove testimoniali e della perizia sulla dinamica del sinistro fatta eseguire dal P.M. nel processo penale, che nessuna responsabilità sia attribuibile in capo al conducente del veicolo investitore, neppure sotto il profilo di una velocità non consumi.

Si propone pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso”.

Il ricorrente non ha depositato memoria.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha ritenuto di condividere le conclusioni in fatto e in diritto cui è prevenuta la relazione, con la sola puntualizzazione che, laddove gli intimati C.R. e C.A. non hanno svolto in questa sede attività difensive, la Axa Assicurazioni s.p.a. si è regolarmente costituita con controricorso.

Il ricorso, conformemente a quanto proposto dalla relazione, va dichiarato inammissibile.

Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della particolarità della vicenda.

Infine, il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, pertanto deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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