Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20487 del 06/10/2011

Cassazione civile sez. II, 06/10/2011, (ud. 08/07/2011, dep. 06/10/2011), n.20487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.O., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale

a margine del ricorso, dagli Avv. IMPROTA Gennaro e Lucia Mancusi,

elettivamente domiciliata nel loro studio in Roma, Via della Meloria,

n. 52;

– ricorrente –

contro

C.T. e C.C., eredi di C.G.

e F.C.;

– intimate –

per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione 1 luglio

2008, n. 17998.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica dell’8

luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l’Avv. Gennaro Improta;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per la revocazione

della sentenza e per l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso

per cassazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – C.G. e F.C., premesso che il confinante P.G. aveva realizzato una costruzione priva di licenza edilizia (come accertato in sede penale) in (OMISSIS), ne chiesero la condanna all’abbattimento delle opere abusive e a distanza non regolamentare, oltre al risarcimento del danno.

Il convenuto si costituì resistendo.

L’adito Tribunale di Salerno condannò il P. a demolire la parte di fabbricato realizzata a distanza inferiore a m. 8,50 dall’immobile degli attori, fatta eccezione per le strutture in calcestruzzo cementizio armato, nonchè al pagamento della somma di L. 2.000.000, oltre interessi legali, e al rimborso di metà delle spese legali.

2. – La Corte d’appello di Salerno, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 20 febbraio 2003, ha, per quanto qui rileva, respinto il gravame del P., confermando la pronuncia di primo grado.

La Corte territoriale ha evidenziato che il P. avrebbe dovuto ultimare i lavori entro il 27 giugno 1971; e che dalla documentazione in atti e dagli accertamenti tecnici effettuati i lavori non erano stati ultimati, tanto che dopo gli accertamenti del tecnico comunale del 15 gennaio 1974 e del 28 marzo 1974 il Sindaco emise prima un’ordinanza di sospensione momentanea dei lavori e poi un’ordinanza di sospensione dei lavori per caducazione della licenza edilizia. In diritto, la Corte d’appello ha evidenziato che principio generale in materia di distanze legali è che quando nel tempo si succede una pluralità di norme, la legittimità di ciascuna attività edificatoria e le relative conseguenze vanno accertate con riferimento alla normativa vigente all’epoca della realizzazione.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso P.O., quale erede di P.G., sulla base di quattro motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

3.1. – La Corte di cassazione, con sentenza n. 17998 del 1 luglio 2008, ha dichiarato inammissibile il ricorso.

La statuizione di inammissibilità è così motivata: “E’ principio pacifico in giurisprudenza che legittimate ad impugnare sono soltanto le parti tra le quali la sentenza è stata pronunciata … Agli atti, nel fascicolo della ricorrente in allegato al ricorso, si rinvengono una donazione da P.G. e S.C. a P. O. ed uno stato di famiglia che indica l’esistenza di altri figli ( A., M., A.M., An.), senza che la ricorrente, che si è costituita quale erede ex art. 110 cod. proc. civ., provi il decesso di P.G. e la sua qualità di erede, con la conseguente inammissibilità del ricorso”.

4. – Con ricorso notificato il 4 settembre 2008, P.O. ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ., rilevando che la sentenza è frutto di una doppia svista, relativa sia alla qualità di essa ricorrente, che aveva agito non solo quale erede, ma anche quale assegnataria del bene a seguito di atto di donazione, sia al decesso del de cuius, risultante dallo stato di famiglia prodotto.

4.1. – Le intimate indicate in epigrafe non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

All’esito della camera di consiglio del 16 marzo 2010, l’esame del ricorso è stato rinviato alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 17192 del 21 giugno 2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – L’unico motivo del ricorso per revocazione – con cui si denuncia errore di fatto ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 4, in riferimento all’art. 391-bis c.p.c., nonchè violazione degli artt. 110 e 111 cod. proc. civ. – è fondato.

Premesso che la questione della legittimazione a ricorrere non ha mai formato oggetto di discussione nel giudizio conclusosi con la sentenza revocanda (non essendo stata sollevata dai resistenti non costituiti in giudizio nè dal pubblico ministero, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso), la pronuncia di inammissibilità è frutto di un duplice errore di fatto: – il primo, consistente nell’affermazione che la P. aveva proposto ricorso soltanto nella qualità di erede, laddove, invece, a pag. 12 del ricorso e prima della enunciazione dei motivi si legge testualmente che P.O. ha agito anche nella qualità di “assegnataria del fabbricato in questione giusta atto di donazione per notar Maranca del 20 aprile 1988”, e quindi come successore a titolo particolare nel diritto controverso per atto tra vivi, ex art. 111 cod. proc. civ.; – il secondo, relativo alla affermazione della mancata prova del decesso di P.G. e della qualità di erede di P.O., laddove proprio dal certificato rilasciato dal Comune di Nocera Inferiore il 27 gennaio 2003, prodotto in atti, risultava la circostanza del decesso di P.G. in data 13 ottobre 2002 e la qualità di figlia della ricorrente.

2. – Passando all’esame del rescissorio, con il primo motivo la P. denuncia violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione di norme di legge (art. 873 cod. civ., artt. 112 e 115 cod. proc. civ., della L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 17, comma 7, della L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, e successive modificazioni, R.D. 1 settembre 1931, n. 1175, artt. 29 e 30, del R.D. 30 aprile 1936, n. 1138, art. 47), nonchè nullità della sentenza e del procedimento e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia rilevato dalla parte e contraddittorietà della motivazione stessa (in riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3, 4 e 5). La Corte d’appello avrebbe trascurato di prendere in esame, senza fornire alcuna giustificazione sul piano della motivazione della sua decisione, il punto decisivo della controversia rappresentato dallo stato di avanzamento dei lavori alla data del 27 giugno 1971 nonchè di motivare sul perchè, a fronte delle risultanze della c.t.u., abbia ritenuto che espressioni come “struttura grezza o fabbricato al rustico o allo stato grezzo” non indicassero un fabbricato completo nella sua individualità, dalle strutture portanti alle mura esterne ed al tetto. Ad avviso della ricorrente, la sentenza impugnata, in violazione dell’art. 873 cod. civ., avrebbe imposto l’arretramento del fabbricato P. per una distanza superiore a quella fissata dalla norma codicistica, quando è assolutamente certo che, alla data del 27 giugno 1971, il fabbricato P. era già esistente al grezzo edificato correttamente a mi. 1,50 dal confine e ad oltre 3 ml. dal fabbricato limitrofo, secondo le norme del codice civile vigenti al momento della sua edificazione.

Il secondo mezzo lamenta violazione di legge (L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 17, comma 7, e della L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31), nonchè ulteriore violazione di legge (artt. 112 e 115 cod. proc. civ.) e omissione di motivazione e di esame di punto decisivo della controversia, nonchè nullità del procedimento e della sentenza. La Corte d’appello non avrebbe tenuto conto del fatto che, al momento della visita del tecnico comunale preposto al calcolo dell’imposta di consumo (visita avvenuta il (OMISSIS)), il fabbricato presentava una configurazione volumetrica definita, essendo “tampognato”, cioè dotato di chiusure perimetrali, anche se non finite con il rivestimento decorativo esterno (intonaco, piastrelle ed altro). Se al momento della liquidazione dell’imposta sui materiali da costruzione (che presuppone per legge un edificio completo in ogni sua parte essenziale) avesse accertato che il fabbricato non era completato, il tecnico comunale avrebbe dovuto riferire al sindaco per l’adozione dei provvedimenti di legge.

Con il terzo motivo (violazione di legge – della L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 17 e della L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31 – nonchè omissione di esame di punto decisivo della controversia e omessa motivazione sul punto) si censura che la sentenza impugnata muova dalla considerazione che la scadenza del biennio abbia importato di per sè la decadenza della concessione edilizia, con la conseguenza della illegittimità, amministrativa e civilistica, delle opere che si assumono come realizzate posteriormente a tale scadenza. Ad avviso della ricorrente, la scadenza dei termini non comporta l’automatica caducazione della licenza edilizia, ma da luogo alla dichiarazione di decadenza che deve essere disposta dal Sindaco con atto esplicito.

Il quarto mezzo prospetta violazione di legge (art. 2697 cod. civ. e art. 115 cod. proc. civ.) e nullità della sentenza e del procedimento, nonchè difetto di motivazione. La Corte d’appello, pur affermando che non vi era la possibilità di determinare con certezza lo stato di avanzamento dei lavori alla data del 27 giugno 1971, perviene tuttavia ad una decisione negativa per il P., al quale è stato cosi addossato l’onere della prova, in contrasto con il principio generale secondo cui i fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere devono essere provati in giudizio dall’attore.

3. – I motivi – i quali, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.

Innanzitutto, la sentenza impugnata non prende le mosse da un’errata interpretazione della L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 17, comma 7, che ha aggiunto alla Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 quinquies.

Tale disposizione, com’è noto, disciplina il caso della licenza edilizia rilasciata durante l’anno di moratoria decorrente dalla data di entrata in vigore della L. n. 765 del 1967, cioè tra il 1 settembre 1967 ed il 1 settembre 1968, prevedendo che nel suddetto periodo non trovano applicazione le limitazioni previste dai precedenti commi primo, secondo, terzo, quarto e sesto, ma le licenze rilasciate nel medesimo periodo non sono prorogabili e le relative costruzioni devono essere ultimate entro due anni dall’inizio dei lavori.

Posta questa premessa, e rilevato correttamente, in punto di diritto, che la immediata applicazione della disciplina successiva più rigorosa può essere esclusa solo quando l’opera risulti ultimata prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, il problema che la Corte d’appello ha affrontato è esclusivamente di fatto, ed attiene allo stabilire se alla data del 27 giugno 1971 (momento di scadenza del biennio dalla data di inizio dei lavori) la costruzione fosse o meno ultimata.

A questo quesito la Corte territoriale, confermando la pronuncia di primo grado, ha dato risposta negativa. I giudici del gravame – esaminando le risultanze probatorie in atti (da cui emerge, tra l’altro, che il P., in relazione all’edificazione per cui è causa, venne condannato per violazione della L. n. 1150 del 1942, art. 41, dal Pretore di Nocera Inferiore, sentenza confermata dal Tribunale di Salerno con sentenza n. 58 del 1979, poi cassata senza rinvio per estinzione del reato a seguito di intervenuta amnistia, ferme restando le statuizioni relative agli interessi civili) e la relazione del consulente tecnico d’ufficio – hanno accertato che l’opera non poteva dirsi, a quella data, ultimata, ossia eseguita al rustico e completa di copertura, perchè, benchè esistesse lo scheletro del fabbricato, le mura perimetrali non erano state completamente costruite, essendovi una tamponatura soltanto parziale.

La motivazione data al riguardo dalla Corte d’appello è congrua e priva di mende logiche e giuridiche.

La sentenza impugnata si sottrae, pertanto, alle critiche di cui è stata fatta oggetto.

Tali critiche – oltre a risolversi, anche là dove denunciano la violazione di norme di legge, nella prospettazione di una diversa valutazione del merito della causa e nella pretesa di contrastare apprezzamenti di fatti e di risultanze probatorie che sono inalienabile prerogativa del giudice del merito – non tengono conto del fatto che il sindacato di legittimità ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, è limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esaustiva motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l’iter argomentativo seguito nella sentenza impugnata.

Spetta, infatti, solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio convincimento e valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova. Nè per ottemperare all’obbligo della motivazione il giudice è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali si fonda il suo convincimento e dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la motivazione (Cass., Sez. lav., 23 dicembre 2009, n. 27162).

Inoltre, secondo il costante insegnamento di questa Corte (Cass., Sez. Un., 21 dicembre 2009, n. 26825), si ha carenza di motivazione, nella sua duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, soltanto quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza però un’approfondita disamina logica e giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte. Parimenti, si ha motivazione insufficiente nell’ipotesi di obiettiva deficienza del criterio logico che ha indotto il giudice del merito alla formulazione del proprio convincimento ovvero di mancanza di criteri idonei a sorreggere e ad individuare con chiarezza la ratio decidendi, ma non anche quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati (Cass., Sez. lav., 2 febbraio 1996, n. 914).

La ricorrente, per contestare le conclusioni cui è giunta la Corte d’appello, riporta (in violazione del canone di autosufficienza del ricorso per cassazione) soltanto alcuni stralci della relazione del c.t.u., non decisivi per giungere ad un diverso convincimento;

inoltre fa leva sull’avvenuta liquidazione dell’imposta sui materiali di costruzione da parte del tecnico comunale (liquidazione che, a stretto rigore, presupporrebbe l’ultimazione della costruzione), senza tuttavia indicare il contenuto dell’accertamento compiuto dal funzionario in relazione a tutti i piani di cui si compone l’opera, e senza considerare che, in ogni caso, la data della visita del funzionario è – per stessa ammissione della ricorrente – di molti mesi successiva al 27 giugno 1971.

Nè coglie nel segno la censura, articolata con il terzo motivo, relativa alla – supposta dalla ricorrente – declaratoria di automatica decadenza della licenza, senza necessità di un apposito provvedimento sindacale, per la mancata ultimazione dei lavori nel biennio. Infatti, la Corte territoriale non si è affatto occupata delle conseguenze amministrative derivanti dalla mancata ultimazione delle opere entro due anni dalla data di inizio dei lavori, ma ha esaminato, correttamente, le conseguenze che, sul piano civilistico, si riconnettono, in punto di individuazione della normativa applicabile in tema di distanze, alla mancata ultimazione della costruzione entro due anni dalla data di inizio dei lavori.

E’ del pari da escludere che la Corte di Salerno abbia addossato al convenuto l’onere di provare la data di ultimazione dell’opera. La Corte d’appello ha deciso la causa sulla base del materiale istruttorio acquisito, senza invertire l’onere della prova: e, seppure ha escluso di potere individuare con certezza la data di ultimazione dei lavori (non essendo questa mai “stata certificata”), ha tuttavia, con logico e motivato apprezzamento, negato che la costruzione potesse considerarsi ultimata nel biennio decorrente dalla data di inizio dei lavori.

4. – Conclusivamente, la sentenza di questa Corte 1 luglio 2008, n. 17998, è revocata.

Il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno, inscritto al numero di registro generale 6353 del 2004, è rigettato.

Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo le intimate svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte cosi provvede:

revoca la sentenza della Sezione Seconda della Corte di cassazione n. 17998 del 1 luglio 2008;

decidendo in sede rescissoria, rigetta il ricorso (inscritto al NRG 6354 del 2004) avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 169 del 2003.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011

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