Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20486 del 30/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 30/07/2019), n.20486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 21004/2013 R.G. proposto da:

R.C., rappresentata e difesa, come da procura speciale in

atti, dall’Avv. La Spina Giuseppe, con domicilio eletto presso lo

studio di quest’ultimo in Roma, piazza Cola di Rienzo, n. 92;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con

domicilio eletto presso quest’ultima in Roma, via dei Portoghesi 12;

– resistente –

e

(OMISSIS) S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Umbria n. 92/03/12, depositata il 17 luglio 2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’11 giugno 2019

dal Consigliere Dott. CATALDI MICHELE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. Pedicini Ettore, che ha concluso chiedendo il rigetto

del ricorso;

uditi l’Avv. Nardone Elisabetta, per delega dell’Avv. La Spina

Giuseppe, per la ricorrente, e l’Avv. di Stato Valenzano Emanuele

per l’Agenzia delle Entrate;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. R.C. propone ricorso, affidato ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 92/03/12, depositata il 17 luglio 2012, che ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Perugia, che aveva accolto il ricorso della contribuente contro l’avviso d’accertamento con il quale l’Ufficio aveva rettificato, ai fini IRPEF, il suo reddito imponibile per l’anno d’imposta 2003, incrementandolo per effetto della presunzione di distribuzione dei maggiori ricavi accertati nei confronti della (OMISSIS) s.r.l., società di capitali a ristretta base azionaria, successivamente fallita, della quale la medesima contribuente era socia.

2. La CTP, previo ordine di chiamata in causa della (OMISSIS) s.r.l., aveva accolto il ricorso introduttivo della contribuente, ritenendo che l’Ufficio, insinuandosi al passivo fallimentare della s.r.l. e, contemporaneamente, esigendo anche l’imposta pro quota dalla socia, avesse dato luogo ad,un’illegittima doppia imposizione.

3. La CTR ha invece accolto l’appello dell’Ufficio, considerando che il giudice di prime cure avesse erroneamente disatteso la presunzione legale di distribuzione, pro quota, ai soci degli utili occulti realizzati dalla s.r.l. a ristretta base sociale.

4 .L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione;

5. La curatela del Fallimento della (OMISSIS) s.r.l., cui è stato notificato il ricorso, è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, occorre dare atto che dalla sentenza della CTP, cui questa Corte ha accesso per averla prodotta la ricorrente, pare ricavarsi che in quel grado, dopo aver ordinato la chiamata in causa della curatela del Fallimento della (OMISSIS) s.r.l., il giudice ne ha ritenuto il difetto di legittimazione, dandone atto. Quale che sia il provvedimento reso in conseguenza dalla CTP (non è chiaro se si tratti di revoca dell’ordine di chiamata in causa o di estromissione della terza chiamata, che comunque non risulta essersi costituita), per quanto qui interessa, ne è derivata l’esclusione della curatela dal contraddittorio di primo grado e, quindi, per quanto risulta dalla sentenza della CTR qui impugnata, anche dai giudizio d’appello, del quale lo stesso organo fallimentare non è stato infatti parte (nè era comunque parte necessaria, sotto il profilo sostanziale o, per quanto esposto, processuale).

E’ quindi inammissibile, in questa sede, la proposizione del ricorso anche nei confronti della predetta curatela, che non era parte del giudizio a quo.

2. Con l’unico, ma articolato, motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. 16 dicembre 1977, n. 904, artt. 1 e 2; del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 9,38 e 39; del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, artt. 14,23 e 35, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248; della L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 24; del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54; del d.P.R. n. 917 del 1986, art. 54; della L. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 76; degli artt. 26999, 2700,2727 e 2729 c.c.; e dell’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 342 e 346 c.p.c., “il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.”.

2.1. Nella sostanza, la ricorrente censura innanzitutto la sentenza impugnata per aver ritenuto che nel caso di specie operasse la presunzione della distribuzione pro quota ai soci degli utili, corrispondenti ai ricavi non dichiarati realizzati dalla (OMISSIS) s.r.l., società a ristretta base azionaria, prima del suo fallimento, attraverso la vendita di immobili a prezzi superiori rispetto a quelli dichiarati nei relativi atti pubblici.

Rileva infatti la ricorrente che l’accertamento nei confronti della società de qua era fondato sulla circostanza che nel medesimo periodo d’imposta accertato il socio R.G., padre degli altri soci R.C. e Ro.Gi., aveva trasferito, a titolo di formale finanziamento infruttifero, Euro 445.209,10 nelle casse della (OMISSIS) s.r.l., tramite versamenti (parte in conto cassa e parte nei conti bancari).

Pertanto l’Ufficio – premesso che l’importo finanziato non era compatibile con il ridotto reddito personale dichiarato dal socio R.G. e coincideva quasi interamente con i maggiori ricavi della società, presumibili dallo scarto tra i prezzi di mercato degli immobili alienati e quelli dichiarati negli atti pubblici di compravendita- aveva ritenuto che il finanziamento infruttifero costituisse lo strumento formale attraverso il quale erano stati reimmessi nella società i ricavi da quest’ultima percepiti senza l’emissione delle relative fatture e non dichiarati.

Ritiene quindi la contribuente che le stesse modalità di accertamento dei maggiori ricavi occulti della società, basandosi sulla successiva immissione di questi all’interno delle casse sociali, dimostrino che essi non si erano tradotti in utili extracontabili distribuiti pro quota ai singoli soci, non autorizzando pertanto la conseguente presunzione del maggior reddito da partecipazione che l’accertamento impugnato le ha invece imputato.

A conforto di tale conclusione, la ricorrente aggiunge che infatti, per i maggiori ricavi della società, l’ufficio si è già insinuato nel fallimento di quest’ultima e, come dichiarato dal curatore fallimentare nel giudizio di primo grado (e come risultante dalla sentenza della CTP), la relativa domanda è stata ammessa ed il credito ha probabilità di essere effettivamente soddisfatto all’esito della procedura concorsuale.

2.2. Il motivo è ammissibile e fondato, nei termini nei quali, ai

sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vigente ratione temporis, censura l’insufficienza della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Infatti, va premesso che il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza (nel caso di specie con riferimento all’art. 360, c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5), ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sè, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini deil’ammissibilità dei ricorso, che la sua formulazione – come nel caso di specie- permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., Sez. U, 06/05/2015, n. 9100)

2.3. Tanto premesso, è vero che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, ove siano accertati utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi, tuttavia salva la prova contraria che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti (cfr. Cass., 18/10/2017, n. 24534, ex plurimis).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata, al secondo capoverso di pag. 4, non chiarisce quale sia il passaggio logico per il quale, una volta premesso che nello stesso anno d’imposta i ricavi non dichiarati della società sono stati pressoché integralmente versati nelle casse sociali dal socio R.G. (sia pur utilizzando la forma del finanziamento infruttifero alla stessa s.r.l.), si possa altresì presumere che essi siano stati contestualmente distribuiti, come utili extracontabili, pro quota a tutti gli altri soci, o comunque, per quanto qui interessa, alla ricorrente. La formula testuale apodittica utilizzata dalla CTR (” (…) non vi è ragione però per escludere che poi la distribuzione di utili extracontabili sia avvenuta soltanto in favore di R.G. e non anche degli altri soci (…)”) non è infatti esplicativa della relativa ratio decidendi.

Va quindi cassata la sentenza impugnata, con rimessione della causa al giudice a quo, il quale, in diversa composizione, esperiti i necessari accertamenti in fatto, provvederà alla decisione nel merito, anche in ordine alle ulteriori questioni rimaste assorbite per effetto della decisione cassata.

Restano assorbite le ulteriori censure formulate dalla ricorrente all’interno dell’unico motivo di ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della (OMISSIS) s.r.l.;

accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019

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