Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20486 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. III, 28/09/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 28/09/2020), n.20486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28381/19 proposto da:

-) B.Y., elettivamente domiciliato a Milano, v. Lamarmora

n. 42 1, presso l’avvocato Daniela Gasparin, che lo difende in

virtù di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 9.5.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 giugno 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.Y., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il proprio Paese perchè, dopo essere rimasto orfano in tenera età, venne allevato da una famiglia uno dei cui membri, impegnato in politica, venne accusato di peculato ed indagato; poichè tale persona si sottrasse alle ricerche della polizia, quest’ultima iniziò a sospettare dell’odierno ricorrente, reputandolo un complice della persona ricercata; per questa ragione l’odierno ricorrente lasciò il Gambia in quanto terrorizzato dall’idea di dover affrontare un processo in un paese in cui i giudici non erano imparziali; si recò perciò in Senegal, poi in Mali e quindi in Libia, dalla quale raggiunse l’Italia.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento B.Y. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 ricorso dinanzi al Tribunale di Milano, che la rigettò con ordinanza 28.3.2018.

Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Milano con sentenza 9.5.2019.

La Corte d’appello ha ritenuto che:

-) lo status di rifugiato non potesse essere concesso perchè secondo la stessa versione dei fatti fornita dal richiedente, non era in atto in suo danno alcuna persecuzione per motivi di appartenenza a gruppi sociali, opinioni politiche, razza, religione, nazionalità;

-) la protezione sussidiaria non potesse essere concessa perchè il richiedente non era esposto ad alcuna minaccia di condanna a morte o di tortura o di condanna a trattamenti disumani o degradanti da parte dello Stato o di organizzazioni non statuali protette dallo Stato;

-) il racconto era comunque contraddittorio e inattendibile;

-) in Gambia non sussistevano situazioni di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria, infine, non potesse essere concessa perchè “l’appellante non ha dedotto elementi a fondamento della sua domanda, omettendo di indicare eventuali situazioni di vulnerabilità ovvero la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario”.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da B.Y. con ricorso fondato su tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso contiene due censure.

Con una prima censura il ricorrente sostiene che la Corte d’appello lo ha reputato inattendibile senza valutare tutti i fatti a sua disposizione, e con un giudizio affrettato e immotivato.

Deduce che la Corte d’appello non ha tenuto conto che le difformità tra il racconto fatto dal richiedente dinanzi la commissione territoriale, e quello fatto dinanzi al tribunale, erano state da lui giustificate affermando che l’interprete non aveva compreso le sue dichiarazioni, nel riferirle alla commissione territoriale; non ha tenuto conto che eventuali reticenze del richiedente asilo dovevano giustificarsi col suo “senso di pudore” nel riferire ad estranei vicende tanto personali; non ha tenuto conto che il richiedente aveva sempre risposto in modo chiaro a tutte le domande che gli erano state rivolte dalla commissione territoriale.

1.1. La censura è inammissibile perchè investe un tipico giudizio di merito, soprattutto lo investe prospettando in sostanza un difetto di motivazione, vizio che non è censurabile in sede di legittimità.

Stabilire, infatti, se una persona sia attendibile od inattendibile è un apprezzamento di fatto, non una valutazione in diritto: ed in quanto tale sfugge al sindacato di questa Corte; nè a tale secolare principio deroga la legislazione speciale in materia di protezione internazionale.

Infatti il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, consente al giudice della protezione internazionale di considerare veri anche fatti non provati, in deroga al generale principio di cui all’art. 2697 c.c., quando ritenga che il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; non abbia potuto fornire ulteriori prove senza colpa; abbia reso dichiarazioni plausibili, non contraddittorie e non contraddette ab externo; ha presentato la domanda di protezione il prima possibile; si presenti come attendibile.

Tale norma contiene un periodo ipotetico la cui pròtasi (“se l’autorità competente ritiene che”) rende palese che il legislatore, con essa, non ha affatto stabilito cosa il giudicante debba decidere (nè, del resto, avrebbe potuto farlo, alla luce dell’art. 101 Cost., comma 2), ma ha stabilito invece come debba essere adottata la decisione di cui si discorre: cioè con quale iter logico e sulla base di quali accertamenti.

Ne consegue che il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, non potrà dirsi violato sol perchè il giudice di merito abbia ritenuto inattendibile un racconto od inveritiero un fatto; quella norma potrà dirsi violata solo se il giudice, nel decidere sulla domanda di protezione, non compia gli accertamenti ivi previsti: ad esempio, accogliendo la domanda di protezione senza avere previamente accertato la sussistenza di tutti e cinque i requisiti previsti dalla norma suddetta.

Per contro, lo stabilire se la narrazione, fatta dall’interessato, delle circostanze che giustificano la concessione della protezione internazionale od il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sia stata verosimile e credibile oppure no, non costituisce una valutazione di diritto, ma è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità (Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 27503 del 30/10/2018, Rv. 651361 – 01).

1.3. Con una seconda censura, pur essa contenuta nel primo motivo di ricorso, il ricorrente investe la sentenza d’appello nella parte in cui ha escluso che, in caso di rientro nel paese di origine, egli possa essere esposto al rischio di persecuzioni.

Deduce che nel suo paese fino al 2017 ha governato un regime dittatoriale; che tale regime era al potere quando egli lasciò il (OMISSIS) (nel 2014); che pertanto con riferimento a tale epoca la Corte d’appello avrebbe dovuto valutare la sussistenza del rischio di persecuzioni; che in ogni caso anche dopo la fine della dittatura in (OMISSIS) permaneva una situazione di violazione dei diritti civili; che egli nel suo paese era stato minacciato e percosso dalla polizia, e questa circostanza costituiva di per sè una “persecuzione”.

1.4. Anche questa censura è infondata.

La Corte d’appello ha ritenuto, con giudizio di fatto non sindacabile in questa sede, non attendibile il richiedente asilo. Di conseguenza, ha escluso che egli fosse perseguitato dalla polizia. Una volta esclusa tale circostanza, diveniva irrilevante per la Corte d’appello stabilire quale fosse la situazione dei diritti umani in (OMISSIS), giacchè nè la concessione dello status di rifugiato, nè la protezione sussidiaria per le ragioni di cui all’art. 14, lett. a) e b), hanno per presupposto la generica violazione dei diritti umani. Essi richiedono, al contrario, la sussistenza di una persecuzione per motivi di razza, lingua, religione, sesso, appartenenza a gruppi sociali; oppure (protezione sussidiaria) il rischio di essere condannati a morte, di essere torturati, di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti. E nessuno di questi rischi risultava essere stato credibilmente dedotto dal ricorrente, nè credibilmente dimostrato.

1.4. Una osservazione a parte merita la manifesta erroneità dell’assunto di diritto da cui muove il ricorrente (pagina 13 del ricorso), ove si afferma che la violazione dei diritti umani di per sè costituisce “persecuzione” ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7.

Ovviamente non è così: la “persecuzione” che consente di ottenere lo status di rifugiato può essere soltanto quella causata dalle ragioni elencate nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 ed appena riassunte.

2. Col secondo motivo il ricorrente torna a censurare, sotto diverso profilo, il giudizio con cui la Corte d’appello lo ha ritenuto inattendibile.

Anche questo motivo contiene due censure.

Con una prima censura sostiene che la Corte d’appello avrebbe violato il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

Sostiene una tesi così riassumibile:

-) il richiedente asilo deve essere creduto se nel suo racconto non ci sono contraddizioni;

-) nel racconto dell’odierno ricorrente la Corte d’appello ha ravvisato una sola contraddizione, ma ha sbagliato perchè essa non era tale;

-) ergo, la Corte d’appello avrebbe dovuto ritenere attendibile il ricorrente.

2.1. Tale censura è infondata.

La Corte d’appello ha ritenuto il racconto del richiedente asilo inattendibile perchè egli aveva mutato tre volte la versione dei fatti: dinanzi alla commissione, dinanzi al tribunale, e dinanzi alla Corte d’appello (così la sentenza impugnata, pagina 6). Nè risulta che la Corte d’appello abbia violato, sotto altro profilo, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

2.2. Con una seconda censura il ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe trascurato di esaminare le “criticità significative esistenti in tema di violazione dei diritti umani” nel (OMISSIS). Sostiene che la violazione di tali diritti umani, già ritenuta sussistente dal giudice di merito, legittimava almeno la concessione della protezione sussidiaria.

2.3. La censura è fondata.

Al fine di escludere i presupposti richiesti dalla legge per la concessione della protezione sussidiaria nell’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (e cioè la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato), il giudice di merito ha l’obbligo di accertare la situazione generale del paese, anche d’ufficio, avvalendosi di fonti attendibili ed aggiornate.

Nel caso di specie, la corte d’appello ha escluso la sussistenza nel (OMISSIS) di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato citando informazioni tratte dal sito Web “(OMISSIS)”.

Tuttavia tale fonte di informazione, come già ritenuto da questa corte, per gli scopi cui è destinata e per il pubblico cui si rivolge non può includersi nel novero delle fonti utilizzabili per i fini di cui al citato D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), o quanto meno non può esserlo da sola (Sez. 3 -, Ordinanza n. 8819 del 12/05/2020, Rv. 657916 – 06).

3. Col terzo motivo il ricorrente impugna il rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Deduce che tale valutazione sarebbe erronea sia nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto non assolto l’onere di allegazione; sia nella parte in cui la Corte d’appello ha erroneamente compiuto il “giudizio di comparazione” tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente asilo in Italia e nel paese di origine.

Sostiene, in particolare, che la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto dei documenti che dimostravano lo svolgimento in Italia sia di un “Corso di alfabetizzazione”; si è lo svolgimento di attività lavorativa per oltre un anno.

3.1. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso.

PQM

(-) rigetta il primo motivo di ricorso;

(-) accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla corte d’appello di Milano, in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

 

 

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