Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20486 del 11/10/2016

Cassazione civile sez. VI, 11/10/2016, (ud. 14/04/2016, dep. 11/10/2016), n.20486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12996-2015 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TUCCIMEI 1,

presso lo studio dell’avvocato CARMEN TRIMARCHI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ADELE ROSEMI giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

N.M.F., I.R., (OMISSIS) SPA;

– intimate –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. GIANFRANCO

SERVELLO che visti gli artt. 42 e 47 c.pc. chiede che la Corte di

Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il

ricorso;

avverso il provvedimento n. R.G. 846/2014 del TRIBUNALE di BARCELLONA

POZZO DI GOTTO, depositato il 20/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

P.G. proponeva opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. per far valere l’illegittimità della procedura immobiliare (promossa da (OMISSIS) s.p.a. nei confronti di I.R.) che aveva avuto ad oggetto l’immobile abitato dalla medesima opponente (che assumeva di detenerlo in forza di un diritto di uso o di abitazione acquisito a titolo originario) e che si era conclusa con l’emissione del decreto di trasferimento in favore di N.M.F.; chiedeva che, previa sospensione della procedura di rilascio, sia il decreto di trasferimento che tutti gli atti prodromici e successivi venissero “dichiarati nulli e/o illegittimi e/o inefficaci nei suoi confronti”.

Disposta la comparizione delle parti, il procuratore della debitrice esecutata proponeva eccezione di incompetenza funzionale del giudice dell’esecuzione per rilascio, cui aderiva il procuratore della P..

Con ordinanza comunicata il 21.4.2015, il G.E. rigettava l’istanza di sospensione dell’esecuzione, mandando all’ufficiale giudiziario per la prosecuzione delle operazioni di rilascio e assegnando all’opponente il termine per l’iscrizione a ruolo della causa di merito.

Ricorre la P. proponendo istanza di regolamento di competenza affidata a due motivi.

Col primo, assume che, poichè il giudizio di cognizione verte sull’accertamento dell’esistenza di un diritto reale della ricorrente sul bene espropriato, “la competenza a decidere è incontrovertibilmente devoluta al giudice dell’esecuzione immobiliare”.

Col secondo, si duole che il giudice dell’esecuzione per rilascio si sia “apoditticamente dichiarato competente senza argomentare” in alcun modo sul punto.

Il P.M. ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità.

Premesso che l’ordinanza impugnata non contiene alcuna statuizione sulla competenza e che difetta pertanto il provvedimento che la P. ha dichiarato di voler impugnare, il ricorso va dichiarato inammissibile, e ciò anche a voler ritenere implicita l’affermazione della competenza, in quanto avverso il provvedimento pronunciato dal giudice dell’esecuzione nell’esercizio dei suoi poteri di gestione dello svolgimento del processo esecutivo, sia esso affermativo o negativo della propria competenza, non è proponibile il regolamento di competenza, ma esclusivamente l’opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. n. 16292/2011, Cass. n. 9296/1999 e Cass. n. 12749/1999) ovvero, nel caso di ordinanza che provveda sull’istanza di sospensione proposta ai sensi degli artt. 615 e 619 c.p.c., il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. n. 1176/2015).

Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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