Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20485 del 30/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2019, (ud. 28/02/2019, dep. 30/07/2019), n.20485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4841/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

domiciliata ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

G.L. E G.N. elettivamente domiciliate in

Roma, Via Federico Confalonieri, n. 5, presso lo studio dell’avv.

Manzi Luigi che le rappresenta e difende unitamente con l’avv.

Maccagnani Giovanni del Foro di Verona;

– controricorrenti –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto

Sezione staccata di Verona, n. 1234/21/15, pronunciata il 30.6.2015

e depositata il 15.7.2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/2/2019 dal Consigliere Dott. SAIEVA Giuseppe.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto – Sezione staccata di Verona, che ne aveva respinto l’appello nella controversia concernente gli avvisi di accertamento emessi a fini IRPEF, a seguito di attività di indagine svolta nei confronti della società Officine Meccaniche Sarde S.r.l., di cui G.L. e G.N. sono socie, conclusasi con l’adozione di un p.v.c. al quale la società aderiva fissando definitivamente il proprio reddito imponibile in 148.874,00 Euro per l’anno d’imposta 2006.

2. Le contribuenti si costituivano in giudizio mediante controricorso, ma in data 29.9.2017 depositavano istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito in L. n. 96 del 2017;

3. La controversia è stata fissata nella camera di consiglio del 28.2.2019, ai sensi degli artt. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis.1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. In data 17.7.2018 l’Avvocatura Generale dello Stato, su conforme richiesta dell’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Verona, dando atto del pagamento integrale da parte delle contribuenti di quanto ancora dovuto, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio, a seguito della definizione agevolata prevista dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50l, art. 11, convertito in L. 21 giugno 2017, n. 96

2. Analoga richiesta corredata da copia delle ricevute di tutti i pagamenti effettuati veniva depositata dalle contribuenti

3. Alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue che le spese dell’intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 10, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito della definizione agevolata prevista dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

Spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019

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