Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20485 del 29/09/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20485 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINA,NZA

Data pubblicazione: 29/09/2014

impugnazioni

sul ricorso proposto da:
D’ANDREAMATTEO Concetta, CARLETTI Gaetano, CARLETTI Carlo Alberto, CARLETTI Andrea, rappresentati e difesi, in
forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli
Avv. Lanfranco Antonio Leo e Riccardo Marzo, con domicilio eletto in Roma, presso lo studio dell’Avv. Susanna
Stoppani, via Valadier, n. 39;

ricorrente

contro
D’ANDREAMATTEO Giuseppe, in proprio e quale legale rappresentante della società D’ANDREAMATTEO GESTIONE E
SERVIZI s.r.1., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Sabatino
Ciprietti, con domicilio eletto presso e nello studio

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dell’Avv. Letizia Tilli in Roma, viale B. Germanico, n.
96;
– controricorrenti e contro

D’ANDREAMATTEO;
– intimati avverso: il provvedimento di rigetto dell’istanza di sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ. per
essere pregiudiziale il processo penale n. 1716/13
R.G.GIP pendente dinanzi al Tribunale di Teramo; il
provvedimento di rigetto dell’eccezione di nullità della
c.t.u. psichiatrica redatta dal dott. Callista in data
26 settembre 2012; il provvedimento con cui è stata preannunziata la fissazione dell’udienza di discussione
art. 281-quinquies

ex

cod. proc. civ.; tutti emessi

nell’udienza del 3 maggio 2013 dal Giudice istruttore
del Tribunale di Pescara.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 10 luglio 2014 dal Consigliere relatore
Dott. Alberto Giusti.
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 18 dicembre 2013, la seguente proposta di
definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

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D’ANDREAMATTEO Sandra, DE VINCENTIS Pasqualina ved.

«Concetta D’Andreamatteo e Gaetano, Carlo Alberto e Andrea Carletti, con atto notificato il 3 giugno 2013,
hanno proposto ricorso straordinario per cassazione, ai
sensi dell’art. 111 Cost., avverso: il provvedimento di

295 cod. proc. civ. proposta per essere pregiudiziale il
processo penale n. 1716/13 R.G.GIP pendente dinanzi al
Tribunale di Teramo; il provvedimento di rigetto
dell’eccezione di nullità della c.t.u. psichiatrica redatta dal dott. Callista in data 26 settembre 2012; il
provvedimento con cui è stata preannunciata la fissazione dell’udienza di discussione ex art. 281-quinquies
cod. proc. civ. davanti al giudice istruttore; provvedimenti tutti adottati dal giudice istruttore del Tribunale di Pescara con ordinanza del 3 maggio 2013
nell’ambito della causa civile n. 490 del 2009.
Ha

resistito,

con

controricorso,

Giuseppe

D’Andreamatteo, in proprio e quale legale rappresentante
della s.r.l. D’Andreamatteo Gestione e Servizi.
Il ricorso è inammissibile, perché i provvedimenti impugnati non sono ricorribili per cessazione, neppure
art.

ex

111 Cost., trattandosi di provvedimenti ordinatori

privi del carattere della decisorietà e della definitività. Deve tra l’altro richiamarsi il principio – costante nella giurisprudenza di questa Corte (da ultimo

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rigetto dell’istanza di sospensione del processo ex art.

Sez. I, 24 luglio 2012, n. 12963) – secondo cui il regolamento di competenza è ammesso soltanto contro
l’ordinanza che dichiara, ai sensi dell’art. 295 cod.
proc. civ., la sospensione necessaria del processo e non

medesima e disposto la prosecuzione del processo, non
riferendosi l’art. 42 cod. proc. civ. ad ogni provvedimento comunque assunto sulla sospensione.
Il ricorso deve, pertanto, essere avviato alla trattazione in camera di consiglio».
Letta la memoria di parte controricorrente.
Considerato che il Collegio condivide la proposta
di definizione contenuta nella relazione di cui sopra,
alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile;
che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;
che, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile,
sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi
dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013),
che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo

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contro il provvedimento che abbia negato la sospensione

unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della
sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazio-

P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e

con-

danna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che
liquida in complessivi euro 2.700, di cui euro 2.500 per
compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-guater, del d.P.R.
n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della
legge n. 228 del 2012,

dichiara la sussistenza dei pre-

supposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,

ne.

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