Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20485 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. III, 28/09/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 28/09/2020), n.20485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28113/19 proposto da:

-) O.A.K., elettivamente domiciliato a Milano, via

Raffaello Bertieri n. 1, presso l’avvocato Leonardo Bardi che lo

difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 27.6.2019 n.

3953;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 giugno 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. O.A.K., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

Il ricorso non indica quali fatti dedusse l’odierno ricorrente a fondamento della domanda di protezione internazionale, limitandosi a richiamare genericamente di aver avanzato la propria domanda nei gradi di merito “in ragione della oggettiva pericolosità del proprio paese di origine (…), anche considerata l’assoluta indisponibilità di reti di protezione familiare e sociale”. Dalla sentenza impugnata si apprende che nei gradi di merito il richiedente asilo dedusse di aver lasciato il (OMISSIS) poichè, dopo la morte della moglie in seguito ad un fallito tentativo di aborto autoprovocato per impedire la nascita del terzo figlio, i parenti della donna lo accusarono della morte di questa e cercarono di ucciderlo; in conseguenza di questi fatti, sconvolto, lasciò il (OMISSIS) alla volta della Nigeria e poi della Libia, dove tuttavia finì per andare a vivere in un’abitazione vicina a quella dei fratelli della defunta moglie, i quali dopo averlo conosciuto si rivolsero a criminali locali per ucciderlo.

2. Con sentenza 16 settembre 2019 la Corte d’appello di Milano, confermando l’ordinanza di primo grado, rigettò tutte le domande.

Ritenne la Corte d’appello che:

-) lo status di rifugiato non potesse essere concesso perchè il richiedente non aveva prospettato alcuna ipotesi di persecuzione per i motivi indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1;

-) la protezione sussidiaria non potesse essere concessa in quanto il richiedente non aveva neanche allegato di essere esposto al rischio di condanna a morte, nè a quello di tortura o trattamenti degradanti; inoltre in (OMISSIS) non sussisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato e il ricorrente non aveva fornito tale prova;

-) il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari non poteva essere concessa in quanto:

-) il racconto del richiedente non era attendibile, per mancanza di prove;

-) il richiedente non aveva “segnalato profili di vulnerabilità e fragilità” ai quali ancorare il diritto la protezione umanitaria;

-) il richiedente non aveva raggiunto un livello di integrazione sociale in Italia, nè avere svolto alcuna attività lavorativa.

3. La sentenza è impugnata per cassazione dal richiedente asilo con ricorso fondato su due motivi.

Il Ministero non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dare conto dei motivi di ricorso, in quanto quest’ultimo va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, a causa della totale mancanza dell’esposizione dei fatti di causa: ed in particolare delle circostanze poste a fondamento della domanda, dell’esito del giudizio di primo grado, dei motivi di gravame.

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.

3. La circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17): infatti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 11 il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sempre che tale ammissione non sia stata revocata dal giudice competente.

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

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