Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20485 del 28/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/08/2017, (ud. 09/02/2017, dep.28/08/2017),  n. 20485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12599-2016 proposto da:

M.A., Z.B., B.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO POLLAIOLO 5, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO MARIA RICCIONI, rappresentati e difesi

dall’avvocato ANDREA CAVERZAN;

– ricorrenti –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BOSIO

2, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LUCONI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ENZO GRELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1435/2015 del TRIBUNALE di TREVISO, depositata

il 17/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO

SCARANO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza dell’8/3/2016 la Corte d’Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile ex art. 348 ter c.p.c. il gravame interposto dai sigg. M.A. ed altri in relazione alla pronunzia Trib. Treviso 17/6/2015, di accoglimento della domanda in origine nei loro confronti monitoriamente azionata dalla Banca Antonveneta s.p.a. di revocatoria ex art. 2901 c.c. di atto di compravendita -con riserva del diritto di abitazione – avente ad oggetto immobile sito in (OMISSIS) dalla M. stipulata con la sig. B.M..

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg. B.M. ed altri propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.

Resiste con controricorso la (OMISSIS) s.p.a.

La relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite.

Con unico motivo i ricorrenti denunziano “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2901,2727 e 2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso è inammissibile.

Esso è formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che i ricorrenti pongono a fondamento della propria censura atti e circostanze del giudizio di merito (in particolare, “il contratto preliminare sottoscritto in data 14/04/2005 dalle signore M. e B.”, il “contratto di compravendita datato 29/11/2007”, il “contratto… mutuo ipotecario con Veneto Banca”, l'”atto notarile di ricognizione di mutuo di data 27/06/2005 (doc. 3 fascicolo di primo grado)”, le circostanze indicate a pagg. 14 e 15 del ricorso, il “concesso finanziamento ad Essezeta Costruzioni s.r.l.”, le “modalità di versamento del prezzo”, la “rinuncia dal parte del sig. Z. della (rectius, alla) condizione di reversibilità ex art. 792 c.c.”, (l”esistenza di altri fideiussori e la consistenza del patrimonio del debitore principale e dei garanti sul quale il creditore può soddisfarsi”)) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti pure in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso -apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

E’ al riguardo appena il caso di osservare come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso (che vanno indefettibilmente osservati anche in ipotesi di non contestazione ad opera della controparte, quando cioè si reputi che una data circostanza debba ritenersi sottratta al thema decidendum in quanto non contestata (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221), come pure nel caso in cui la S.C. sia anche- “giudice del fatto” (cfr. Cass., Sez. Un., 14/5/2010, n. 11730; Cass., 17/1/2007, n. 978. Cfr. altresì Cass., 23/1/2006, n. 1221, e, conformemente, Cass., 13/3/2007, n. 5836; Cass., 17/1/2012, n. 539, Cass., 20/7/2012, n. 12664, nonchè, da ultimo, Cass., 24/3/2016, n. 5934 e Cass., 17/2/2017, n. 4288)), rilevano ai fini della relativa giuridica esistenza e conseguente ammissibilità, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza del merito che in caso di mancanza dei medesimi rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (come invero non si dubita in caso d’inammissibilità del ricorso per tardività, irrilevante essendo che lo stesso possa essere eventualmente fondato, tale non potendo in realtà esso propriamente mai dirsi, atteso che -come sopra esposto – il relativo accertamento rimane in ogni caso in limine precluso).

Non può d’altro canto sottacersi che, laddove i ricorrenti si dolgono che i giudici di merito abbiano erroneamente ravvisato la sussistenza nella specie del requisito del consilium fraudis in ragione dell’asseritamente erronea valutazione delle emergenze processuali, e in particolare della considerazione di alcuni atti e circostanze (es., i “rapporti di parentela intercorrenti tra le parti”) e non anche di altri (es., “il contratto preliminare sottoscritto in data 14/04/2005 dalle signore M. e B.”, il “contratto di compravendita datato 29/11/2007”, il “contratto… mutuo ipotecario con (OMISSIS)”, le “seguenti circostanze non contestate al momento della sottoscrizione del preliminare di compravendita di data 14/04/2005: Banca Antonveneta non aveva alcun rapporto in essere con la Essezeta Costruzioni s.r.l. o con la signora M.; non era neppure prevedibile che Essezeta Costruzioni s.r.l. avrebbe fatto richiesta di un finanziamento a Banca Antonveneta o che la signora M. avrebbe prestato fideiussione a garanzia di un finanziamento concesso dall’attrice ben due anni dopo; la Essezeta Costruzioni s.r.l. risultava solida, e non era interessata da alcuna procedura pregiudizievole; nè la signora M. nè la signora B. partecipavano all’attività della Essezeta Costruzioni s.r.l.”; le circostanze che: ” a carico di Essezeta Costruzioni s.r.l. non risultavano levati protesti nè risultavano pendenti procedure di recupero credito e/o esecutive (doc. 13 fascicolo di primo grado); la società garantita era operativa e aveva in essere diversi contratti d’appalto (docc. 4, 5 e 6 fascicolo di primo grado); Essezeta Costruzioni aveva normale accesso al credito presso il sistema bancario, come dimostrato dalla stessa concessione di finanziamento operata dall’attrice poche settimane prima del rogito; le signore M. e B. non avevano alcuna partecipazione in Essezeta Costruzioni s.r.l. nè erano dipendenti della stesa; nè ad Essezeta Costruzioni s.r.l. nè ai fideiussori era giunta alcuna comunicazione di rientro da parte dell’attrice con riferimento al finanziamento concesso all’impresa; Essezeta Costruzioni s.r.l. nel 2006 aveva un valore di affari pari ad Euro 3.672.798 (doc. 10 fascicolo di primo grado); nonchè, al momento del rogito, il debito nel confronti di Banca Antonveneta ammontava ad euro 31.583,45 (doc. 10 fascicolo di primo grado)”), in realtà prospettano una rivalutazione delle medesime, postulanti accertamenti e valutazioni di fatto rientranti nei poteri propri del giudice di merito.

Solamente a quest’ultimo spetta infatti individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale.

Emerge a tale stregua evidente come, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., i ricorrenti in realtà sollecitano, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2017

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