Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20485 del 06/10/2011

Cassazione civile sez. II, 06/10/2011, (ud. 08/07/2011, dep. 06/10/2011), n.20485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (inscritto al NRG 18965/09) proposto da:

L.P., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dagli Avv. TESTA Mario e Luigi Manzi,

elettivamente domiciliato nello studio di quest’ultimo in Roma, via

Confalonieri, n. 5;

– ricorrente –

contro

O.G., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale

a margine del controricorso, dall’Avv. TOMASSINI Fabio, elettivamente

domiciliato nel suo studio in Roma, via Filippo Lippi, n. 2;

– controricorrente –

e contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ORISTANO;

– intimata –

e sul ricorso (inscritto al NRG 19668/09) proposto da:

L.P., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Mario Testa e Luigi Manzi,

elettivamente domiciliato nello studio di quest’ultimo in Roma, via

Confalonieri, n. 5;

– ricorrente –

contro

O.G., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale

a margine del controricorso, dall’Avv. Fabio Tomassini, elettivamente

domiciliato nel suo studio in Roma, via Filippo Lippi, n. 2;

– controricorrente –

e contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ORISTANO;

– intimata –

avverso l’ordinanza del Presidente del Tribunale di Oristano in data

16 giugno 2009.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica dell’8

luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

uditi l’Avv. Federica Manzi, per delega dell’Avv. Luigi Manzi, e

l’Avv. Fabio Tomassini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso principale e per l’accoglimento del motivo sub B1 del

ricorso incidentale, per l’inammissibilità del motivo sub A e per

l’assorbimento degli altri motivi, con rinvio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’ambito di un procedimento ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), il Presidente del Tribunale di Oristano, con ordinanza depositata il 16 giugno 2009, ha dichiarato inammissibile, per tardività, l’opposizione proposta da L.P. avverso i decreti del pubblico ministero in data 2 febbraio 2006 con cui era stato liquidato il compenso in favore del c.t.u. ing. O.G..

Per la cassazione dell’ordinanza del Presidente del Tribunale di Oristano il L. ha proposto ricorso, con atto notificato il 12 agosto 2009 (ed inscritto al numero di registro generale 18965 del 2009), sulla base di cinque motivi.

Vi ha resistito, con controricorso, l’intimato O.G..

Per la cassazione della medesima ordinanza il L. ha proposto un altro ricorso, con atto notificato il 4 settembre 2009 (ed inscritto al numero di registro generale 19668 del 2009), sulla base di cinque motivi, corredati da quesiti ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., mancanti nel primo ricorso.

Anche questo ricorso è stato resistito dall’intimato O..

Entrambi i ricorsi sono stati avviati, in un primo tempo, per la decisione in Camera di consiglio sulla base di relazioni ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., depositate, entrambe, in data 4 febbraio 2010; quindi la Corte, con ordinanza interlocutoria n. 25355 in data 15 dicembre 2010, riuniti i ricorsi, ha rimesso la causa alla trattazione in udienza pubblica, avendo escluso la sussistenza delle condizioni di evidenza decisoria ex art. 375 cod. proc. civ., che consentono la trattazione in camera di consiglio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo ricorso per cassazione – notificato il 12 agosto 2009 ed inscritto al numero di registro generale 18965 del 2009 – è inammissibile, perchè i cinque motivi in cui si articola – i quali, tutti, denunciano violazione e falsa applicazione di norme di legge – sono privi del quesito di diritto, prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile.

Al riguardo, occorre ribadire:

che i quesiti di diritto imposti dall’art. 366-bis cod. proc. civ. – introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità – rispondono all’esigenza di soddisfare non solo l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata ma, al tempo stesso e con più ampia valenza, anche di enucleare il principio di diritto applicabile alla fattispecie, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione; i quesiti costituiscono, pertanto, il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando, altrimenti, inadeguata e, quindi, non ammissibile l’investitura stessa del giudice di legittimità (tra le tante, Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2007, n. 22640; Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2008, n. 3519; Cass., Sez. Un., 6 febbraio 2009, n. 2863);

che il quesito di diritto non può essere desunto per implicito dalle argomentazioni a sostegno della censura, ma deve essere esplicitamente formulato, diversamente pervenendosi ad una sostanziale abrogazione della norma (Cass., Sez. Un., 17 aprile 2009, n. 9153);

che non rileva che il ricorso sia stato notificato quando la legge 18 giugno 2009, n. 69, era già stata pubblicata ed entrata in vigore che, invero, alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti – come nella specie – contro provvedimenti pubblicati antecedentemente (e dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) tale norma è da ritenere ancora applicabile (Cass., Sez. 1^, 26 ottobre 2009, n. 22578; Cass., Sez. 3^, 24 marzo 2010, n. 7119).

2. – Passando all’esame della seconda impugnazione contro la stessa ordinanza – proposta con atto notificato il 4 settembre 2009 ed inscritta al numero di registro generale 19668 del 2009 -, va preliminarmente respinta l’eccezione, sollevata dal controricorrente, di inammissibilità per intervenuta consumazione dell’impugnazione.

Invero, il secondo ricorso è sostitutivo del primo, avendo con esso il ricorrente proposto una nuova ed autonoma impugnazione, con gli stessi motivi ma con l’integrazione dei quesiti di diritto, che invece mancavano nel primo atto (v., n un caso identico, nel senso della ammissibilità del secondo ricorso, Cass., Sez. Un., 25 luglio 2006, n. 16898).

Deve, al riguardo, farsi applicazione del principio di diritto secondo cui la consumazione dell’impugnazione – mentre non consente a chi abbia già proposto una rituale impugnazione di proporne una successiva (di diverso o identico contenuto) – non esclude che, dopo la proposizione di un’impugnazione viziata, possa esserne proposta una seconda immune dai vizi della precedente e destinata a sostituirla. In particolare, per espressa previsione normativa (ai sensi degli artt. 358 e 387 cod. proc. civ., rispettivamente per l’appello e per il ricorso per cassazione), la consumazione del diritto di impugnazione presuppone l’esistenza – al tempo della proposizione della seconda impugnazione – di una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della precedente; per cui, in mancanza di tale (preesistente) declaratoria, è legittimamente consentita la proposizione di un’altra impugnazione (di contenuto identico o diverso) in sostituzione della precedente viziata, a condizione che il relativo termine non sia decorso (Cass., Sez. 3^, 27 ottobre 2005, n. 20912; Cass., Sez. Lav., 14 agosto 2008, n. 21702).

E’ proprio questo il caso che ricorre nella specie: giacchè, per un verso, la prima impugnazione – al momento della notificazione del secondo ricorso – non era stata ancora dichiarata inammissibile; e, per l’altro verso, la riproposizione del ricorso è avvenuta nel rispetto dei termini, breve e lungo, di impugnazione.

3. – Il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 168 del T.U. spese di giustizia e della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3) censura che il Presidente del Tribunale abbia dichiarato tardiva l’opposizione, nonostante la comunicazione dei decreti, avvenuta in data 29 marzo 2006, non contenesse alcuna indicazione dell’importo delle spettanze che erano state liquidate al c.t.u..

3.1. – Il motivo è fondato.

3.2. – Sono pacifiche – e sono confermate dall’esame diretto degli atti di causa, ai quali è possibile accedere, essendo prospettato un vizio in procedendo – le seguenti circostanze:

con la comunicazione in data 20 febbraio 2006 – notificata al L. in data 29 marzo 2006 – il cancelliere ha avvisato le parti “che in data 2 febbraio 2006 sono stati depositati in … cancelleria n. 2 decreti di liquidazione in favore del c.t.

O.G. per la somma lorda di …”;

con la comunicazione in data 8 maggio 2007, avvenuta ad integrazione del precedente avviso del 20 febbraio 2006 e notificata al L. il 30 maggio 2007, è stato dato l’avviso “che in data 2 febbraio 2006 sono stati depositati in … cancelleria n. 2 decreti di liquidazione in favore del c.t. O.G. per la somma lorda di 148.152,67”.

3.3. – Tanto premesso, occorre ricordare che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168, prevede che il decreto di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato “è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero”, mentre il successivo art. 170 da al beneficiario e alle parti processuali, compreso il pubblico ministero, il potere di “proporre opposizione, entro venti giorni dall’avvenuta comunicazione, al presidente dell’ufficio giudiziario competente”.

Ha errato il Presidente del Tribunale a ritenere che la prima comunicazione, ancorchè gravemente incompleta, fosse idonea a far decorrere il termine di venti giorni per la proposizione dell’opposizione, sul rilievo che era onere della “parte interessata, che ha puntualmente ricevuto l’avviso della cancelleria di deposito dei due decreti, di attivarsi per conoscere l’esatto contenuto dei decreti di liquidazione, e valutare quindi se proporre o meno l’impugnazione”.

Invero, in tema di spese di giustizia, la comunicazione al beneficiario e alle parti, a cura del cancelliere, del decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari emesso dal magistrato che procede, è diretta a portare a conoscenza delle stesse il contenuto del provvedimento del magistrato; ne consegue che, ove detta comunicazione sia incompleta nei suoi elementi essenziali, perchè mancante dell’indicazione del compenso liquidato, non decorre il termine di decadenza di venti giorni per l’opposizione, previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170.

3.4. – Nè può ritenersi che la tardivita del rimedio oppositorio discenda, comunque, dall’essere esso stato attivato soltanto con ricorso depositato il 19 giugno 2007, ben oltre il termine lungo, maggiorato del periodo feriale, di cui all’art. 327 cod. proc. civ., decorrente dall’emissione dei decreti di liquidazione.

E’ bensì vero che l’art. 327 cod. proc. civ., il quale prevede la decadenza dall’impugnazione dopo il decorso di un anno (nel testo ratione temporis applicabile) dalla pubblicazione della sentenza o, comunque, del provvedimento impugnabile, costituendo espressione di un principio di ordine generale, diretto a garantire certezza e stabilità dei rapporti giuridici, trova applicazione anche in casi diversi da quelli espressamente menzionati (v., ad esempio, Cass., Sez. 1^, 15 marzo 1994, n. 2466, che l’ha ritenuto operante in materia fallimentare nei confronti dei provvedimenti a contenuto decisorio emessi dal giudice delegato).

Sennonchè, l’art. 327 cod. proc. civ., non è applicabile, in materia di spese di giustizia, con riguardo all’opposizione del decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari emessi dal magistrato che procede.

E ciò per le seguenti ragioni.

Come riconosciuto dalla Corte costituzionale (sentenza n. 297 del 2008), l’art. 327 cod. proc. civ., opera un non irragionevole bilanciamento tra l’indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa. L’ampiezza del termine annuale consente infatti al soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che lo riguarda, facendo uso della diligenza dovuta in rebus suis. Inoltre, la decorrenza fissata con riferimento alla pubblicazione è un corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte: sicchè lo spostamento del dies a quo dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non solo sarebbe contraddittorio con la logica del processo, ma restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di impugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenza è comunicata ex officio.

La ratio dell’art. 327 cod. proc. civ., presuppone che si sia svolto un grado di giudizio a contraddittorio pieno che sia terminato con la pronuncia di una sentenza o di un provvedimento a contenuto decisorio.

Tale evenienza non ricorre nel caso del decreto di pagamento adottato dal magistrato che procede, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168: tale decreto viene infatti emesso sulla base della mera istanza di liquidazione dell’ausiliario stesso, senza che ne siano in alcun modo informate e coinvolte le parti del procedimento nel quale si è svolta l’attività dell’ausiliario. Queste vengono a conoscenza del provvedimento emesso dal giudice sulla base della relativa istanza soltanto con la comunicazione da parte della cancelleria e possono promuovere, nei successivi venti giorni, un giudizio di cognizione a contraddittorio pieno, rivolto a contestare l’avvenuta liquidazione delle spettanze.

Ne deriva che in materia di spese di giustizia, per la parte del procedimento nell’ambito del quale si è svolta l’attività dell’ausiliario, solo dalla comunicazione del decreto di pagamento in favore di quest’ultimo, completa ed esaustiva circa l’importo delle somme liquidate, decorre il termine di venti giorni per promuovere l’opposizione, stabilito dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, non essendo applicabile il termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., decorrente dal deposito in cancelleria del decreto.

4. – L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame degli altri mezzi, con cui si prospettano vizi di merito nella liquidazione del compenso al c.t.u., perchè su questi profili dovrà pronunciare il giudice dell’opposizione, una volta ritenuto il rimedio esperito tempestivo.

5. – Il primo ricorso è dichiarato inammissibile. Il secondo è accolto con riguardo al primo motivo, assorbiti gli altri.

L’ordinanza impugnata è cassata.

La causa è rinviata al Tribunale di Oristano, in persona di diverso magistrato.

Il giudice del rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso inscritto al NRG 18965 del 2009 e accoglie il primo motivo del ricorso inscritto al NRG 19668 del 2009, assorbiti gli altri motivi; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Oristano, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011

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