Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20485 del 06/09/2013

Civile Sent. Sez. 5 Num. 20485 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 10566-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

A.A., P.P, F.F., G.G.;

intimati

Nonché da:
P.P., A.A., G.G.,

Data pubblicazione: 06/09/2013

F.F., elettivamente domiciliati in ROMA
VIA SIMON BOCCANEGRA 8, presso lo studio
dell’avvocato CATANIA ANTONINO, che li rappresenta e
difende giusta delega in calce;
– controricorrenti incidentali –

AGENZIA DELLE ENTRATE;

intimato

avverso la sentenza n. 308/2007 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 10/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/04/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GUIDA che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato CATANIA che
ha chiesto il rigetto e accoglimento incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento

del

inammissibilità incidentale.

ricorso

principale,

contro

PREMESSO IN FATTO.
l. Con sentenza n. 308/36/07, depositata il 10.3.08, la
Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava
l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio
di Civitavecchia avverso la decisione di primo grado con
la quale era stato accolto il ricorso proposto da G.G., F.F., A.A. e P.P. nei confronti delle cartelle di pagamento, emesse
dall’Amministrazione finanziaria ai fini IVA per l’anno
di imposta 1997.
2. La CTR – confermando sul punto la decisione di primo
grado – riteneva, invero, che i ricorrenti, in quanto non
essendo amministratori dell’Associazione Culturale l’ Altana, debitrice di imposta per omesse fatturazioni e registrazioni di fatture, ma solo soci del sodalizio, fossero sforniti di legittimazione passiva a fronte della
pretesa tributaria azionata dall’Amministrazione finanziaria.
3. Per la cassazione della sentenza n. 308/36/07 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate articolando due motivi, ai quali i resistenti hanno replicato con controricorso, contenente, altresì, ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi.
OSSERVA IN DIRITTO.
1. A seguito di processo verbale di constatazione n.
102/99 – nel quale l’Ufficio accertava, nei confronti
dell’Associazione Culturale l’Altana, la sussistenza di
violazioni IVA per omesse fatturazioni e registrazioni
relative all’anno di imposta 1997 – veniva notificato alla predetta associazione avviso di accertamento, cui faceva seguito, per mancato pagamento da parte dell’ente,
la notifica di distinte cartelle esattoriali nei confronti di A.A., G.G.G, F.F.
e P.P., considerati dall’Ufficio “soci e membri
del consiglio direttivo dell’ente”.
1.1. Le suddette cartelle di pagamento venivano, quindi,
impugnate dai destinatari, i quali eccepivano la loro carenza di legittimazione passiva a fronte della pretesa
fiscale azionata nei loro confronti dall’Amministrazione
finanziaria, essendo l’associazione cessata nel 1998, e
non avendo essi istanti contratto obbligazioni in nome e
per conto della medesima, ai sensi dell’art. 38 c.c.
1.2. Tali deduzioni dei ricorrenti venivano condivise
dalla CTP di Roma, avverso la cui decisione, favorevole
ai contribuenti, l’Agenzia delle Entrate proponeva appello, disatteso dalla CTR del Lazio. Avverso la sentenza di
seconde cure ha, pertanto, proposto ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria, sulla base di due censure.
2. Con i due motivi di ricorso – che, per la loro intima
connessione vanno esaminati congiuntamente – l’Agenzia
delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione
degli artt. 36 e 38 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3
c.p.c., nonché l’omessa motivazione su un punto decisivo
della controversia, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.
2.1. Osserva, invero, l’Amministrazione ricorrente che il
debito tributario di un’associazione non riconosciuta –

2

tale essendo l’ Associazione Culturale l’Altana – in caso
di cessazione dell’ente (nella specie verificatasi
nell’anno 1998) e di decesso del presidente del sodalizio, dovrebbe cedere a carico, nell’impossibilità di investirne il legale rappresentante, non solo dei soci che
abbiano agito in nome e per conto dell’ente, ma anche, in
via personale e solidale, di coloro che ne abbiano avuto
la direzione, per essere stati componenti del consiglio
direttivo dell’associazione. Tale rilievo, mosso
dall’Amministrazione ai contribuenti, sia nei rispettivi
atti impositivi che nei due gradi di merito del giudizio,
avrebbe dovuto, pertanto, indurre la CTR – ad avviso
dell’Agenzia delle Entrate – a considerare i medesimi
soggetti passivi d’imposta.
2.2. Tanto più che il giudice di appello avrebbe del tutto mancato di valutare – di qui il dedotto vizio di omessa motivazione – le risultanze del processo verbale di
constatazione, dal quale si sarebbe desunto, in maniera
evidente, che P.P., A.A., G.G., F.F. erano, oltre che soci, membri
del consiglio direttivo dell’ente, e perciò investiti di
poteri di rappresentanza e direzione dell’Associazione
Culturale l’Altana.
3. Il ricorso è infondato.
3.1. Va osservato, infatti, che – secondo il costante insegnamento di questa Corte – la responsabilità personale
e solidale, prevista dall’art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione stessa, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l’ente ed i terzi. Si è, altresì, precisato – al riguardo – che tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito
proprio dell’associato, ma ha carattere accessorio, anche
se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria
dell’associazione, con la conseguenza che l’obbligazione,
avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è
inquadrabile fra quelle di garanzia “ex lege”, assimilaex plurimis,
Cass.
bili alla fideiussione (cfr.,
25748/08, 29733/11).
3.2. D’altro canto, la ratio della previsione di una responsabilità personale e solidale, in aggiunta a quella
del fondo comune, delle persone che hanno agito in nome e
per conto dell’associazione, è volta a contemperare
l’assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante
il patrimonio dell’ente, con le esigenze di tutela dei
creditori (che abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio di dette persone), e trascende, pertanto, la posizione astrattamente assunta dal soggetto
nell’ambito della compagine sociale, ricollegandosi piuttosto ad una concreta ingerenza dell’agente nell’attività
dell’ente (Cass. 5746/07).
Ne consegue, dunque, che chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l’onere di provare la concreta attività
svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non
essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rive-

3

stita all’interno dell’ente (cfr., ex plurimis, Cass.
26290/07, 25748/08).
3.3. Il principio suesposto, in riferimento alla responsabilità solidale, ex art. 38 c.c., di coloro che agiscono in nome per conto dell’associazione non riconosciuta,
ponendo in essere, a prescindere dalla rappresentanza
formale dell’ente, la concreta attività negoziale riferibile all’associazione stessa, è stato – dipoi – ritenuto
da questa Corte applicabile anche ai debiti di natura
tributaria (v. Cass. 16344/08, 19486/09), pur senza trascurare, tuttavia, una caratteristica fondamentale che
connota siffatte obbligazioni.
Si è – per vero – rilevato, in proposito, che il principio in questione non esclude, peraltro, che per i debiti
d’imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma “ex
lege” al verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la
complessiva gestione associativa nel periodo considerato.
Ciò nondimeno, il richiamo all’effettività dell’ingerenza
– implicito nel riferimento all’aver “agito in nome e per
conto dell’associazione”, contenuto nell’art. 38 c.c. vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni
che siano concretamente insorte nel periodo di relativa
investitura (v. Cass. 5746/07).
3.4. Tutto ciò premesso, va rilevato che, nel caso concreto, la pretesa fiscale azionata nei confronti degli
odierni resistenti non è in alcun modo fondata – come si
evince sia dal ricorso che dalla memoria ex art. 378
c.p.c. dell’Agenzia delle Entrate – sul fatto che i medesimi abbiano svolto attività negoziale in nome e per conto dell’ente; circostanza, del resto, esclusa dalla stessa sentenza impugnata, non gravata sul punto dall’ Amministrazione finanziaria. E neppure è controverso che nessuno di essi abbia mai rivestito la qualità di legale
rappresentante del sodalizio, come – del pari – accertato
dalla stessa sentenza di seconde cure.
3.5. In realtà, l’individuazione dei resistenti quali
soggetti passivi dell’obbligazione tributaria azionata
risulta effetttta dall’Agenzia delle Entrate sulla base
del rilievo – smentito dall’impugnata sentenza, che li ha
considerati come “semplici soci” – che i medesimi avrebbero assunto, in qualche modo, la direzione dell’ associazione, per essere stati membri del consiglio direttivo
dell’ente.
Ed a supporto di tale argomentazione, l’Amministrazione
ha trascritto nel ricorso per cassazione le parti essenziali dell’atto di appello, nel quale la medesima evidenziava alla CTR che i destinatari delle cartelle di pagamento in contestazione “non erano semplici soci ma membri
del consiglio direttivo e, perciò, investiti di poteri di
rappresentanza e direzione dell’ente”. Siffatta qualità
degli odierni resistenti si desumerebbe, invero, dal processo verbale di constatazione – del pari trascritto, in
parte qua, nel ricorso per cassazione – nel quale P.P., A.A., G.G., F.F. venivano indicati espressamente come “membri” di

detto consiglio, e non come semplici soci. Sicchè la sentenza di seconde cure andrebbe cassata – a parere della
ricorrente – per non avere la CTR tenuto conto di siffatte risultanze decisive, emergenti dagli atti del giudizio
di secondo grado.
3.6. Tali censure dell’Amministrazione, tuttavia, a giudizio della Corte, non colgono nel segno.
3.6.1. La suesposta esigenza che anche coloro i quali, in
forza del ruolo rivestito nell’associazione, abbiano diretto la gestione associativa abbiano realizzato
un’effettiva ingerenza nell’attività dell’ente, comporta
– come dianzi detto – che la responsabilità per le obbligazioni sociali, anche di natura tributaria, debba essere
circoscritta a quelle sole obbligazioni che siano insorte
nel periodo di relativa investitura di ciascun componente
del consiglio direttivo (Cass. 5746/07).
Ed infatti, posto che la rappresentanza dell’ente spetta
in via di principio al legale rappresentante ex art. 36
c.c., e che il consiglio direttivo ha, di conseguenza,
per lo più compiti consultivi del presidente, l’ assunzione della qualità di soggetto passivo di imposta a carico di ciascun singolo componente di detto organo direttivo – ipotizzata, nel caso di specie, dall’ Amministrazione finanziaria – avrebbe richiesto la prova
dell’effettiva insorgenza delle obbligazioni in discussione nel periodo di investitura di ciascuno del predetti
componenti del consiglio direttivo. Poichè, invero, la
responsabilità personale di ciascuno dei suddetti soggetti è circoscritta al periodo in cui la sua ingerenza
nell’attività dell’ente, per l’investitura nella carica
sociale, deve considerarsi effettiva, costituiva onere
dell’Ufficio provare tale circostanza (Cass. 25748/08),
in quanto costitutiva del proprio diritto ad azionare la
pretesa nei confronti dello stesso soggetto.
3.6.2. Per contro, dall’esame del processo verbale di
constatazione, nell’unica parte trascritta nel ricorso, è
dato desumere esclusivamente che P.P., A.A., G.G., F.F. erano ivi
indicati come componenti del consiglio direttivo del sodalizio, ma senza specificazione alcuna né della data
della nomina, né di quella di cessazione dalla carica, ai
fini del riscontro della loro effettiva ingerenza nella
gestione dell’ente nel periodo in considerazione.
4. Per tutte le ragioni suesposte, pertanto, il ricorso
dell’Agenzia delle Entrate non può che essere rigettato,
con conseguente condanna della ricorrente soccombente alle spese del presente giudizio, nella misura di cui in
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso
delle spese del presente giudizio, che liquida in
2.500,00, oltre
200,00 per esborsi ed accessori di legge.

.MATERM 11UUrTALIA

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezionei Tributaria, il 9.4.2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA