Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20485 del 03/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20485 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 15715-2017 proposto da:
GIUGLIANO LUIGI, DEL SANTO GIUSEPPINA, GIUGLIANO
FRANCESCO, GIUGLIANO MARIA, elettivamente domiciliati in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dall’avvocato ENRICO PIETRANGELI;

– ricorrenti contro
GIUGLIANO FRANCO, NAPPO MARIA, GIUGLIANO
MICHELE, GIUGLIANO FRANCESCO, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA RIDOLFINO VENUTI 30, presso lo studio
dell’avvocato SILVIA CRETELLA, rappresentati e difesi dall’avvocato
MARIO CRETELLA;

– controricorrenti –

Data pubblicazione: 03/08/2018

avverso la sentenza n. 4438/2016 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 16/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Ric. 2017 n. 15715 sez. M3 – ud. 17-05-2018
-2-

Rilevato che:
1. Francesco, Franco, Michele Giugliano e Maria Nappo convenivano in
giudizio Luigi, Maria, Francesco Giugliano, quali donatari dei beni
immobili ricevuti dal donante Luigi Giugliano, e Giuseppina Del . Santo,
in qualità di acquirente di immobili di proprietà dello stesso W idugliano,

dell’art 2901 cc. Gli attori fondavano la loro pretesa sulla pendenza di
altro procedimento civile in cui gli stessi domandavano che Luigi
Giugliano venisse dichiarato titolare apparente dell’impresa edile
“Giugliano Luigi”.
Con sentenza 1231/2012, il Tribunale di Torre Annunziata rigettava la
domanda attorea.
2. I soccombenti proponevano appello avverso la statuizione di prime
cure. Nelle more, interveniva la sentenza definitoria del giudizio
pendente, che rigettava la domanda con cui gli attori avevano chiesto che
Luigi Giugliano fosse dici-arato titolare apparente dell’impresa
omonima. Anche avverso detto ultimo provvedimento Francesco,
Franco, Michele Giugliano e Maria Nappo ricorrevano in appello, che,
tuttavia, veniva respinto dalla Corte d’Appello di Napoli con sentenza
3432/2015. La Corte territoriale partenopea, con sentenza 4438/2016,
pubblicata il 16/12/2016, si pronunciava sul gravame proposto avverso
la statuizione di prime cure che aveva respinto l’azione revocatoria,
accogliendolo, con conseguente dichiarazione di inefficacia nei confronti
degli appellanti degli atti di donazione. Il Giudice riteneva innanzitutto
sussistente il credito degli appellanti nei confronti di Luigi Giugliano,
sebbene litigioso, avendo gli stessi agito in autonomo giudizio affinché
fosse riconosciuta di loro proprietà l’impresa edile intestata al convenuto,
nel frattempo sottoposta a sequestro cautelare. Da detto rilievo derivava
l’anteriorità del credito rispetto agli atti dispositivi, con conseguente

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al fine di ottenere la revocatoria dei predetti atti dispositivi, ai sensi

rilevanza della sola scientia damni del debitore, per gli atti di donazione, e
anche della moglie, per l’intervenuta compravendita. La Corte territoriale
rilevava altresì la ricorrenza del danno alle ragioni creditorie, quale
requisito oggettivo dell’azione ex 2901 cc, insito negli atti di disposizione
a titolo oneroso e a titolo gratuito posti in essere da Luigi Giugliano.
Luigi, Maria, Francesco Giugliano e Giuseppina Del Santo

propongono ricorso per cassazione avverso la pronuncia di seconde
cure, sulla base di due motivi. Francesco, Franco, Michele Giugliano e
Maria Nappo resistono con controricorso.
4. È stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,
e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso.
Considerato che:
5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di
consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni di condividere la
proposta del relatore.

6.1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e la falsa
applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., delle disposizioni in materia
di azione revocatoria ordinaria, ex art. 2901 cc. In particolare, la Corte
territoriale avrebbe innanzitutto errato nel ritenere sussistente il diritto di
credito degli odierni resistenti nei confronti di Luigi Gugliano, e, in
secondo luogo, nel valutare il patrimonio del debitore come insufficiente
ai fini del soddisfacimento delle ragioni creditorie.
6.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti si dolgono dell’omesso esame e
dell’insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, ex
art. 360, n. 5 cpc. La sentenza si assume errata nella parte in cui qualifica

i resistenti quali creditori, sub iudice, di Luigi Giugliano, senza tener
conto delle sentenze di primo e di secondo grado con le quali si
respingeva la diversa domanda avanzata sempre contro il Giugliano.
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3.

Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c.
E’ principio consolidato di questa Corte che, in tema di ricorso per
cassazione, l’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., novellato dal
d.lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei
documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del

risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di
procedibilità di cui all’art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., per
cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta:
a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo
stesso ricorrente e si trovi nel suo fascicolo, mediante la produzione del
fascicolo, purché nel ricorso si specifichi che questo è stato prodotto
indicando altresì la sede in cui il documento è rinvenibile;
b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla
controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel
fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si
rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369,
comma 2, n. 4, cod. proc. civ., per il caso in cui la controparte non si
costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo
o lo produca senza documento;
c) qualora si tratti di documento -non prodotto nelle fasi di meritorelativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372
p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato
dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di
produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione
e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso ( Cass. S.U.
n. 7161/2010 ; Cass. S.U. n. 28547/2008).
Premessi tali principi, cui il collegio intende dare continuità, si rileva che,
in seno al ricorso
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ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento

a) non si rinviene alcun riferimento al contenuto e al tenore della
domanda;
b) non vi è cenno alcuno al contenuto delle difese avversarie e delle
conseguenti contestazioni;
c) nulla si dice sul tenore della sentenza di primo grado, sui motivi di

d) nel ricorso vengono indicati documenti senza indicare dove e quando
sono stati depositari.
Pertanto, come nel caso di specie, la mancanza di una sola delle
indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass. n. 19157/12; Cass. n.
22726/11; Cass. n. 19069/2011).
Il secondo motivo è poi fuori dai limiti posti da Cass. 8053-8054/2014.
7. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la
soccombenza.

P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di
legittimità che liquida in Euro 3.500 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in curo 200,
ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 dellal. n. 228 del 2012, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del
comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile
della Corte Suprema di Cassazione, il 17 maggio 2018.
Il Presidente
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appello ed infine sulle ragioni della decisione.

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