Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20484 del 30/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2019, (ud. 28/02/2019, dep. 30/07/2019), n.20484

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28532/2014 proposto da:

C.M. e S.S., rappresentati e difesi dagli

avvocati Vianello Riccardo del foro di Venezia e Masiani Roberto del

foro di Roma, presso il cui studio sito in Roma, Piazza Adriana, n.

5, sono entrambi elettivamente domiciliati;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

domiciliata ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– resistente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Veneto, n. 629/22/2014, pronunciata e depositata il 10.4.2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/2/2019 dal Consigliere Dott. SAIEVA Giuseppe.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. C.M. e S.S., entrambi già soci, il primo accomandante ed il secondo accomandatario della SILK 2 s.a.s. (cessata) con sede in (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello nella controversia concernente l’avviso di accertamento emesso nei loro confronti dall’Agenzia delle Entrate di Treviso per IRAP 2005 e sanzioni;

2. L’ufficio finanziario si è costituito in giudizio ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.p..

3. I contribuenti, in data 28.9.2017 hanno presentato istanza di sospensione ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11,convertito in L. n. 96 del 2017;

4. La controversia è stata fissata nella camera di consiglio del 28.2.2019, ai sensi degli artt. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis.1, c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. In data 29.8.2018 l’Avvocatura Generale dello Stato, su conforme richiesta dell’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Treviso, dando atto del pagamento integrale da parte dei contribuenti di quanto ancora dovuto, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio, a seguito della definizione agevolata prevista dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito in L. 21 giugno 2017, n. 96.

2. Analoga richiesta corredata da copia delle ricevute di tutti i pagamenti effettuati è stata depositata dai contribuenti

3. Alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue che le spese dell’intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 10, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito della definizione agevolata prevista dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

Spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA