Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20484 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. III, 28/09/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 28/09/2020), n.20484

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

ricorso n. 28107/2019 proposto da:

O.F., nato in (OMISSIS) il (OMISSIS) rappresentato e difeso

dall’avv.to Leonardo Bardi, (leonardo.bardi.milano.pecavvocati.it)

con studio in Milano via Raffaello Bertieri n. 1, giusta procura

speciale allegata al ricorso, e domiciliato in Roma piazza Cavour

presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1470/2019 della Corte d’Appello di Milano

depositata il 2.4.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23.05.2020 dal Consigliere Dott. Antonella Di Florio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. O.F., cittadino (OMISSIS), ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva confermato l’ordinanza del Tribunale di rigetto dell’impugnazione proposta avverso il provvedimento di diniego della competente Commissione Territoriale dinanzi alla quale aveva richiesto la protezione internazionale declinata, in via gradata, nel riconoscimento dello stato di rifugiato, della “protezione sussidiaria” D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 e della protezione umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 nella formulazione ratione temporis vigente.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente – che censura la sentenza soltanto in relazione alla conferma del diniego della protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie – ha narrato di essere fuggito dal proprio paese in quanto, (OMISSIS) ed appartenente alla famiglia del (OMISSIS), era stato chiamato alla successione al (OMISSIS) dopo la morte del fratello, ma era in lotta con un’altra famiglia del villaggio con la stessa aspirazione, ragione per al quale era stato minacciato di morte. Ha dedotto il timore, in caso di rimpatrio, di essere ucciso dall’attuale regnante.

2. Il Ministero dell’Interno non si è difeso, chiedendo tardivamente di essere ammesso all’udienza di discussione ex art. 370 c.p.c..

3. La controversia, già fissata per l’adunanza camerale del 18 marzo 2020, è stata rinviata a nuovo ruolo in ragione della sopravvenienza del D.L. 8 marzo 2020, n. 11 con successiva fissazione dell’odierna adunanza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

1.1. Con il secondo motivo, lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

1.2. Si duole del fatto che la Corte d’Appello non aveva considerato che il (OMISSIS) è un paese pericoloso e che il rientro in patria sarebbe stato fatale per una persona, come lui, vulnerabile e cioè analfabeta e privo di qualsiasi relazione socio-familiare nel paese di origine.

2. Entrambe le censure sono inammissibili.

2.1. Premesso che la seconda, declinata con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non può trovare ingresso in questa sede in quanto la pronuncia impugnata è conforme a quella di primo grado di cui ha condiviso espressamente la motivazione, con ciò scontrandosi con la preclusione di cui all’art. 348ter c.p.c., si osserva che in relazione al primo motivo, riferito al diniego della protezione sussidiaria ed umanitaria, la critica alla sentenza impugnata mostra di non aver colto la ratio decidendi della motivazione rispetto alla quale le critiche prospettate risultano del tutto incoerenti.

2.2. La Corte territoriale, infatti, ha confermato la pronuncia di rigetto del Tribunale ritenendo il suo racconto scarsamente credibile ed evidenziando, in relazione ad esso, alcune insuperabili contraddizioni (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), rispetto alle quali la censura si limita, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, a reiterare la generica prospettazione di un rischio di persecuzione e di gravi danni alla propria incolumità personale, riconducendo la vicenda ad un contrasto religioso con la religione (OMISSIS), ma evidenziato nei precedenti gradi, ed allegando, pertanto, fatti nuovi, in quanto tali inammissibili in questa sede.

2.3. In relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 inoltre, il ricorrente in relazione al necessario giudizio comparativo fra il livello di integrazione raggiunto e la compromissione dei diritti inviolabili che andrebbe a subire nel paese di origine (cfr. Cass. 4455/2018 e Cass. SU 29056/2019) – si è limitato a lamentare genericamente che la Corte non aveva considerato l’importante percorso di integrazione intrapreso (cfr. folio 4 del ricorso), laddove i giudici d’appello hanno affermato che il ricorrente aveva omesso del tutto di allegare documenti attestanti il suo inserimento nel contesto sociale e lavorativo italiano, escludendo con ciò, sulla base di un plausibile percorso argomentativo che fossero stati forniti, dalla parte a ciò onerata, le prove di uno dei due elementi del paradigma comparativo.

3. La mancata difesa del Ministero esime il Collegio dalla decisione sulle spese del giudizio.

4. L’ammissione al patrocinio a spese dello stato esclude la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

 

 

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