Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20484 del 28/08/2017

Cassazione civile, sez. VI, 28/08/2017, (ud. 19/01/2017, dep.28/08/2017),  n. 20484

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27135-2015 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA

365, presso lo studio dell’avvocato AMBRA PETRONI rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI ANTONIO DELLA CROCE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ e DELLA RICERCA, (C.F.

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3710/2015 del TRIBUNALE di BARI, emessa il

2/08/2015 e depositata in data 01/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca propose appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Cerignola n. 1947/2010, con la quale era stata accolta la domanda – proposta, nei suoi confronti, da C.D. e S.A., quali genitori esercenti la potestà sul minore C.L. – di condanna al risarcimento dei danni subiti dal predetto minore a seguito di una caduta, causata da una mattonella sconnessa e verificatasi durante l’orario scolastico nella Scuola Media (OMISSIS).

Gli appellati si costituirono eccependo la loro carenza di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto del gravame.

Il Tribunale di Bari, con sentenza depositata il 1 settembre 2015, accolse l’appello e per l’effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigettò la domanda proposta dagli attori, nella dedotta qualità, e condannò questi ultimi alle spese del giudizio.

Avverso la sentenza del Tribunale C.L. ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi e illustrato da memoria, cui ha resistito il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con controricorso.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. del relatore, il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte con decreto notificato agli avvocati delle parti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

2. Con il primo motivo, rubricato “Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4) in relazione all’art. 112 c.p.c. e art. 329 c.p.c., comma 2 “, il ricorrente sostiene che il Giudice dell’appello avrebbe pronunciato sentenza argomentando su un punto della pronuncia di primo grado non impugnato dalla difesa dell’appellante, così violando l’art. 112 c.p.c..

2.1. Il motivo è inammissibile per genericità, non essendo stato riportato nello stesso il tenore dell’atto di appello, almeno con riferimento alla parte rilevante ai fini della decisione in questa sede, così da rendere immediatamente apprezzabile dalla Suprema Corte il vizio dedotto.

3. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in relazione all’art. 112 c.p.c.”, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale “asserisce che l’attore intendeva qualificare la domanda come “danno da cose in custodia”, atteso che dalla mera lettura dell’atto di citazione (nonchè dal contesto degli atti e dall’ampia dissertazione giurisprudenziale contenuta nelle comparse conclusionali)” emergerebbe chiaramente che “l’attore avesse voluto evocare la responsabilità contrattuale del convenuto, sub species di responsabilità da contatto sociale qualificato”.

Assume quindi il ricorrente che il Giudice di appello avrebbe “errato nel qualificare la domanda, ritenendo che la circostanza che nell’atto di citazione fosse stata precisata la causa delle lesioni (la mattonella sconnessa) comportasse la qualificazione della domanda nei termini della cosa in custodia, con conseguente onere per l’attore di provare il fatto dedotto (la caduta a causa della mattonella sconnessa” e sostiene che, a prescindere dalla qualificazione della domanda proposta dall’attore, il Giudice di pace ben avrebbe potuto qualificare la domanda “come da “responsabilità per lesioni autoprodotte dall’alunno” senza… violare l’art. 112 c.p.c.”.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Ed invero, non solo il motivo all’esame difetta, come il primo, di specificità, non essendo stato riportato il tenore dell’atto di citazione, degli atti genericamente richiamati a p. 6 del ricorso e delle comparse conclusionali, almeno con riferimento alla parte rilevante ai fini della decisione in questa sede, così da rendere immediatamente apprezzabile dalla Suprema Corte il vizio dedotto, ma tutte le censure proposte sono, comunque, inconferenti, essendo dirimente nella specie che il Tribunale, sulla base di un accertamento di merito non censurabile in questa sede, ha affermato che non vi è prova del fatto storico.

4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

6. Pur essendo stato il ricorso per cassazione proposto dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il ricorrente, essendo stato ammesso al gratuito patrocinio, risulta esente dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

7. Si omette di provvedere sull’istanza di liquidazione dell’onorario e delle spese presentata dal difensore del ricorrente ammesso al gratuito patrocinio, dovendo al riguardo procedere il Giudice del merito individuato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 83, comma 2.

8. Va disposto che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.700,00, oltre spese prenotate a debito.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2017

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