Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20484 del 06/09/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20484 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 6312-2009 proposto da:
SQUILLARI DI RUGA CARLO SNC in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio
dell’avvocato SANDRA GRAZIANI, rappresentato e difeso
dall’avvocato ROGNONI ERNESTO giusta delega in calce;
– ricorrente –

2013
contro

1240

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI

12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 06/09/2013

- controricorrente nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI GENOVA 2;

intimato

avverso la sentenza n. 4/2008 della COMM.TRIB.REG. di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/04/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

GENOVA, depositata il 29/01/2008;

PREMESSO IN FATTO.
1. Con sentenza n. 4/08, depositata il 29.1.08, la Commissione Tributaria Regionale della Liguria rigettava
l’appello proposto dalla Squillari s.n.c. di Ruga Carlo
avverso la decisione di primo grado con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla contribuente nei
confronti dell’avviso di accertamento, emesso dall’ Amministrazione finanziaria ai fini IVA per l’anno di imposta
1991.
2. La CTR – confermando sul punto la decisione di primo
grado – riteneva, invero, del tutto corretto l’atto impositivo notificato alla contribuente, sia con riferimento
all’omessa dichiarazione IVA per l’anno 1991, che con riferimento all’omessa registrazione della fattura n. 5/91
(relativa alla cessione del contratto di leasing, avente
ad oggetto un immobile, dalla Squillari s.n.c. a favore
della società Polcevera Quattro s.a.s.), nonché alla mancata emissione di fatture relative ai fitti di azienda
stipulati – nell’ottobre e novembre 1988 – con le società
Squillari l di Donatangelo Domenico e Squillari 2 di Mazzoni Iuri.
3. Per la cassazione della sentenza n. 4/08 ha proposto
ricorso la Squillari s.n.c. di Ruga Carlo articolando tre
motivi, ai quali l’Agenzia delle Entrate ha replicato con
controricorso.
OSSERVA IN DIRITTO.
1. Alla società Squillari s.n.c. di Ruga Carlo (in prosieguo Squillari s.n.c.) veniva notificato, dall’ Amministrazione finanziaria, un avviso di accertamento in via
induttiva, ai sensi dell’art. 55 d.P.R. 633/72, con il
quale l’Ufficio contestava alla contribuente le seguenti
violazioni: a) omessa presentazione della dichiarazione
IVA per l’anno 1991; b) omessa registrazione della fattura n. 5/91, relativa alla cessione del contratto di leasing, avente ad oggetto un immobile, dalla Squillari
s.n.c. a favore della società Polcevera Quattro s.a.s.;
c) mancata emissione di fatture relative ai fitti di
azienda stipulati – nell’ottobre e novembre 1988 – con le
società Squillari l di Donatangelo Domenico e Squillari 2
di Mazzoni Iuri. L’Ufficio procedeva, pertanto, ad accertare in via induttiva il volume di affari della società
ai fini IVA, nonché a recuperare a tassazione l’imposta
sulla fattura non registrata e sugli affitti di azienda
percepiti e non fatturati.
1.1. La contribuente provvedeva, pertanto, ad impugnare
l’atto impositivo in sede giurisdizionale, deducendo, in
particolare, il mancato incasso della fattura n. 5/91, in
quanto emessa – a suo dire – senza alcuna ragione sottostante, ed il mancato percepimento dei canoni di locazione, atteso che le società locatarie Squillari 1 e Squillar 2 versavano – a detta della ricorrente – in pessime
condizioni economiche ed avevano, quindi, cessato di pagare i fitti da tempo.
1.2. Il ricorso della Squillari s.n.c. veniva, peraltro,
respinto in entrambi i gradi di merito del giudizio. Avverso la decisione di seconde cure ha, quindi, proposto

2

ricorso per cassazione la società contribuente, articolando tre censure.
2. Con il primo motivo di ricorso, la Squillari s.n.c.
denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia
ex art. 112 c.p.c., non essendosi la CTR – a suo avviso pronunciata sull’eccezione di nullità della decisione di
primo grado, per omessa motivazione in ordine alla questione relativa alla mancata emissione di fatture per il
percepimento dei canoni di locazione, relativi agli affitti di azienda intercorsi con le società Squillari l e
Squillari 2.
2.1. Il motivo è inammissibile.
2.1.1. Ed invero, in virtù dell’effetto sostitutivo della
pronuncia della sentenza di secondo grado e del principio
secondo cui le nullità della decisione soggetta ad appello si convertono in motivi di impugnazione, l’aspetto rescissorio del giudizio di seconde cure ha la prevalenza
su quello rescindente, con la conseguenza che, salvo nei
casi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c., il giudice
d’appello deve esercitare i suoi poteri di riesame della
controversia, non potendosi limitare, né a dichiarare la
nullità della sentenza di prime cure, risolvendo il giudizio nella sola fase rescindente, né a rimettere la causa al primo giudice per la sanatoria della nullità.
Ne discende che, ove il giudice del gravame rilevi nella
sentenza impugnata il vizio di omessa motivazione, non
può rimettere la causa al primo giudice, e neppure dichiarare la nullità della sentenza impugnata senza emettere alcun altro provvedimento, ma deve trattenere la
causa e provvedere all’ulteriore decisione nel merito.
Per cui è da ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione, per carenza d’interesse, qualora detto giudice,
pur non avendo dichiarato la nullità della sentenza di
primo grado, prospettata in sede di gravame, abbia, nondimeno, pronunciato nel merito della controversia (Cass.
7744/11, 17072/07).
2.1.2. Ed è proprio questa la situazione che si è verificata nel caso di specie, atteso che la CTR, pur non essendosi espressamente pronunciata sull’eccezione di nullità della decisione di primo grado, per omessa motivazione in ordine alla questione relativa alla mancata
emissione di fatture per il percepimento dei fitti di
azienda, ha, tuttavia, deciso tale questione nel merito,
disattendendo le ragioni della società appellante.
2.1.3. Per le ragioni esposte, pertanto, la censura in
esame deve essere dichiarata inammissibile.
3. Con il secondo motivo di ricorso, la Squillari s.n.c.
denuncia la nullità dell’impugnata sentenza, per viola36 d.lgs. n.
546/92, in relazione
zione dell’art.
all’art. 360 n. 4 c.p.c.
3.1. Si duole, al riguardo, la ricorrente del fatto che
la CTR abbia – a suo dire – motivato la decisione di rigetto dell’appello della contribuente esclusivamente mediante il richiamo, per relationem, di altra sentenza
dello stesso organo giudicante, emessa con riferimento
alle imposte dirette relative alla medesima società contribuente.

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3.2. Il motivo è infondato.
3.2.1. Secondo il costante insegnamento di questa Corte,
invero, la motivazione della sentenza “per relationem” è
ammissibile, dovendosi giudicare la sua completezza e logicità sulla base degli elementi contenuti nell’atto al
quale si opera il rinvio e che, proprio in ragione del
rinvio, diviene parte integrante dell’atto rinviante (ex
plurimis, Cass. 13937/02, 979/09, 17104/09).
A tal fine si richiede, per vero, soltanto che detto rinvio consenta un agevole reperimento della sentenza citata
mediante riproduzione dei suoi contenuti, oggetto di autonoma valutazione critica, così da consentire la verifica di compatibilità logico-giuridica del richiamo operato. Il che deve ritenersi si verifichi quando la decisione di merito faccia riferimento ad altra sentenza ben
identificata emessa dallo stesso organo giudicante, sì da
rendere agevolmente controllabile la motivazione
dell’atto cui fa rinvio, e ne riproduca, sia pure in forma sintetica, i passaggi essenziali (Cass. 8053/12). Pertanto, nel caso in cui il rinvio ad una sentenza di merito di commissione tributaria, relativa ad un altro processo, sia stato effettuato con l’indicazione del numero
della sentenza e dell’anno, nonché della sezione, sì da
renderne del tutto agevole la reperibilità, e con
l’indicazione del contenuto decisorio essenziale, al fine
di consentire la verifica della correttezza logicogiuridica del richiamo, tale rinvio deve considerarsi
senz’altro legittimo (cfr. Cass. 3340/13).
3.2.2. Tanto premesso in via di principio, va rilevato,
con riferimento al caso concreto, che – per intanto – il
richiamo alla sentenza relativa alle imposte dirette,
gravanti sulla medesima società Squillari s.n.c., è stato operato dalla CTR ad abundantiam, ai soli fini di supportare ulteriormente il percorso motivazionale della decisione, fondato, peraltro, su argomentazioni puntuali ed
autonome dello stesso organo giudicante, e relative alla
specifica imposta in discussione (IVA).
Va, dipoi, soggiunto che tale rinvio è stato correttamente effettuato dal giudice di appello con l’indicazione,
non soltanto del numero della sentenza e dell’anno della
pronuncia (n. 34 del 18/4-17/5/07), ma anche della sezione (n. 9) dello stesso organo giudicante che ebbe a pronunciarsi sulla pregressa vicenda processuale, nonché con
la sommaria indicazione anche del contenuto decisorio
(evasione IRPEG) della sentenza richiamata.
3.2.3. Per tali ragioni, pertanto, la censura in esame
non può che essere rigettata.
4. Con il terzo motivo di ricorso, la Squillari s.n.c.
denuncia, infine, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia,
in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.
4.1. Avrebbe, invero, errato la CTR – a parere della ricorrente – nel ritenere corretta la ripresa a tassazione
concernente la pretesa cessione del contratto di leasing,
oggetto della fattura n. 5/91, nonché l’incasso dei presunti canoni di affitto di azienda, senza considerare affatto che ai sensi dell’art. 6 d.P.R. 633/72, in caso di

prestazioni di servizi, è solo il pagamento del corrispettivo – che, nella specie, non sarebbe mai avvenuto che costituisce il fatto generatore di imposta.
4.2. Il motivo è inammissibile.
4.2.1. E’ del tutto evidente, infatti, che con il motivo
di ricorso che censura un preteso vizio di motivazione ed, in tal senso, si esprime anche il momento di sintesi,
formulato ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., temporalmente applicabile alla fattispecie concreta – la ricorrente
denuncia, in realtà, la violazione e falsa applicazione
dell’art. 6 del d.P.R. n. 633/72 e, quindi, verte su una
questione giuridica.
Senonchè, il vizio di motivazione, denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c.,
può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della
controversia, e non anche l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche, censurabile ai sensi
dell’art. 360 n. 3 c.p.c. (Cass.S.U. 28054/08).
4.2.2. Il motivo in questione, pertanto, è da ritenersi
inammissibile.
5. Per tutte le ragioni suesposte, il ricorso della
Squillari s.n.c. non può – di conseguenza – che essere
rigettato, con condanna della ricorrente soccombente alle
spese del presente giudizio, nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso
delle spese del presente giudizio, che liquida in
5.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 9.4.2013.

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