Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20484 del 03/08/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 20484 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 7653-2017 proposto da:
SOVRANI ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GERMANICO 24, presso lo studio dell’avvocato UBALDO
CIPOLLONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DAVID
ZANFORLINI;

– ricorrente contro
ROEN EST SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
MARCO ANTONIO BIANCA;

– controricorrente contro
HOLDING CAPITAL SRL;

Data pubblicazione: 03/08/2018

- intimata avverso la sentenza n. 450/2017 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA, depositata il 20/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Ric. 2017 n. 07653 sez. M3 – ud. 17-05-2018
-2-

Rilevato che:
m
1. Alberto Sovrani ricorre per cassazione avverso la sentenza 50 della
Corte d’Appello di Bologna, pubblicata il 20/02/2017, che ha
confermato la sentenza 86/2011 del Tribunale di Ferrara.
2. Resiste con controricorso Roen Est spa.

e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso. Il
ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:
4. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di
consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni di condividere la
proposta del relatore.
5. Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366, nn. 3 e 4 cpc,
mancando l’esposizione sommaria dei fatti di causa, nonché l’indicazione
delle norme di diritto su cui si fondano i motivi per i quali si chiede la
cassazione della sentenza d’appello.
Difatti con particolare riferimento al requisito della «esposizione
sommaria dei fatti della causa» di cui n. 3 dell’art. 366 cod. proc. civ., va
osservato che tale requisito è posto, nell’ambito del modello legale del
ricorso, non tanto nell’interesse della controparte, quanto in funzione del
sindacato che la Corte di cassazione è chiamata ad esercitare e, quindi,
della verifica della fondatezza delle censure proposte.
L’esposizione sommaria deve avere ad oggetto sia i fatti sostanziali sia i
fatti processuali necessari alla comprensione dei motivi di ricorso.
Esiste pertanto un rapporto di complementarità tra il requisito della
«esposizione sommaria dei fatti della causa» di cui n. 3 dell’art. 366 cod.
proc. civ. e quello — che lo segue nel modello legale del ricorso — della
3

3. È stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,

«esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione» (n. 4 dell’art.
366 cod. proc. civ.), essendo l’esposizione sommaria dei fatti funzionale a
rendere intellegibili, da parte della Corte, i motivi di ricorso e le censure
mosse alla sentenza impugnata.
In altri termini, secondo il “modello legale” apprestato dall’art. 366 cod.

posta in grado, attraverso una riassuntiva esposizione dei fatti, di
percepire sia il rapporto giuridico sostanziale originario da cui è scaturita
la controversia, sia lo sviluppo della vicenda processuale nei vari gradi di
giudizio di merito, in modo da poter procedere poi allo scrutinio dei
motivi di ricorso munita delle conoscenze necessarie per valutare se essi
siano deducibili e pertinenti (Cass. n. 18273/2017).
Inoltre il ricorso sarebbe ugualmente inammissibile per violazione
dell’art. 366 n. 6. Cpc. Il ricorrente si riporta ad alcuni documenti senza
indicare dove e quando sono stati prodotti (cfr. pag. 3,4,5 ecc del
ricorso).

6. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la
soccombenza.

P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di
legittimità che liquida in Euro 2.300 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,
ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del
comma 1-bis del citato art. 13.
4

proc. civ., la Corte di Cassazione, prima di esaminare i motivi, dev’essere

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile
della Corte Suprema di Cassazione, il 17 maggio 2018.

Il Presidente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA