Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20483 del 30/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2019, (ud. 28/02/2019, dep. 30/07/2019), n.20483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8423/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

T.L., residente a (OMISSIS);

– intimata –

avversola sentenza della Commissione tributaria dell’Abruzzo – Sez.

staccata di Pescara, n. 65/10/12, pronunciata il 19.1.2012 e

depositata il 2.2.2012.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/2/2019 dal Consigliere Dott. SAIEVA Giuseppe.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. A seguito di controllo della posizione fiscale di T.L., esercente attività commerciale di articoli di abbigliamento, l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Pescara rilevava che la contribuente aveva omesso di fatturare operazioni imponibili, ai fini IVA, per Euro 57.233,00, accertava maggiori ricavi di eguale importo ed emetteva avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2005.

2. La T. impugnava l’atto impositivo per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, avendo l’Agenzia delle Entrate emesso l’avviso di accertamento prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni e per erronea modalità di determinazione della percentuale di ricarico.

3. La C.T.P. di Pescara respingeva il ricorso. La C.T.R., viceversa, con sentenza n. 65/10/12, pronunciata il 19.1.2012 e depositata il 2.2.2012, accoglieva l’appello della contribuente, ritenendo fondata l’eccepita violazione dello Statuto del Contribuente, art. 12, comma 7, avendo l’ufficio emesso l’avviso di accertamento benchè le operazioni di verifica si fossero concluse da meno di 60 giorni.

4. Avverso detta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; ricorso ritualmente notificato, mediante consegna a persona dello studio professionale addetta alla ricezione delle notificazioni, avverso il quale la contribuente non si è costituita in giudizio, nè ha svolto alcuna attività difensiva.

5. Il ricorso è stato fissato nella camera di consiglio del 28.2.2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso l’Ufficio finanziario censura la sentenza impugnata per “violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, commi 4 e 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)” sotto un duplice profilo.

2. Assume l’Ufficio che – sotto un primo profilo – la previsione di cui alla L. 212 del 2000, art. 12, secondo cui l’avviso di accertamento non possa essere emanato prima della scadenza del termine di 60 gg. entro cui il contribuente può presentare osservazioni e richieste deve intendersi riferita alla data di notifica dell’avviso di accertamento stesso e non, invece, alla data in cui lo stesso viene predisposto atteso che, trattandosi di atto avente natura recettizia, lo stesso esplica i suoi effetti solo al momento in cui perviene a conoscenza del destinatario.

3. Sotto un secondo profilo, soggiunge l’Ufficio che, in ogni caso diversamente da quanto ritenuto dalla C.T.R. – il mancato rispetto del termine non determina alcuna nullità dell’avviso.

4. Con un secondo motivo l’Ufficio finanziario deduce “nullità della sentenza D.Lgs. n. 546 del 1992, ex artt. 36, comma 2, art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, I co. n. 4 c.p.c. o, in subordine omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5), essendo la sentenza impugnata priva della “concisa esposizione dello svolgimento del processo” e della “succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”.

5. Infine con un terzo motivo deduce “vizio di omessa motivazione della sentenza impugnata in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 – violazione art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” atteso che la C.T.R., in luogo di esaminare l’eccezione formulata dall’A.F. si è limitata ad affermare puramente e semplicemente, con mera petizione di principio, la violazione del termine di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

6. Il primo motivo di ricorso appare meritevole di accoglimento nei seguenti termini.

7. Come affermato da questa Corte, in tema di contenzioso tributario, è inammissibile per carenza d’interesse concreto del contribuente la censura relativa al mancato rispetto del termine di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, qualora, in caso di avviso di accertamento emanato prima, ma notificato successivamente alla sua scadenza, il contribuente non abbia formulato alcuna osservazione nei 60 giorni successivi al rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, attesa l’assenza di un effettivo pregiudizio all’esercizio dei mezzi di tutela accordati dalla legge e, cioè, della possibilità di far valere le proprie ragioni nella fase amministrativa dell’accertamento (Sez. 5, Sentenza n. 25118 del 26/11/2014).

8. Come evidenziato nella decisione anzidetta, infatti, il termine in parola è volto ad assicurare un più efficace esercizio della potestà impositiva nel rispetto del pieno contraddittorio procedimentale, avendo il contribuente possibilità di “comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori”.

9. Nella fattispecie, è tuttavia pacifico – e comunque è rimasto indimostrato il contrario – che la contribuente nei sessanta giorni, decorrenti dalla redazione e notifica del processo verbale di constatazione, non ha presentato osservazioni o richieste all’Amministrazione finanziaria in relazione al processo verbale di constatazione redatto nei suoi confronti, dando così prova della mancanza di un interesse concreto alla censura sollevata.

10. Il mancato rispetto del c.d. contraddittorio anticipato, non ha determinato, dunque, alcun concreto pregiudizio alla stessa contribuente all’esercizio dei mezzi di tutela accordati dall’ordinamento giuridico, in relazione alla possibilità di far valere le proprie ragioni nella fase amministrativa dell’accertamento. Pertanto, nessuna violazione della disposizione prevista dallo “Statuto del contribuente”, art. 12, comma 7 poteva essere nella specie validamente invocata.

11. La fondatezza del primo motivo consente di accogliere il ricorso, mentre restano assorbiti gli altri due. La sentenza va pertanto cassata con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, per l’esame di merito della vicenda, oltre che per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019

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