Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20483 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. III, 28/09/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 28/09/2020), n.20483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27802/2019 proposto da:

D.M., nato in (OMISSIS) il (OMISSIS) rappresentato e difeso

dall’avvocato Roberto Maiorana, (roberto.maiorana.avvocato.pec.it)

con studio in Roma viale Angelico 38, giusta procura speciale

allegata al ricorso, e domiciliato in Roma, piazza Cavour presso la

cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

-intimato –

avverso la sentenza n 1724/2019 della Corte d’Appello di Firenze

depositata il 16.7.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dal

Cons. Dott. Antonella Di Florio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. D.M., cittadino (OMISSIS), ricorre affidandosi a quattro motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Firenze che aveva dichiarato inammissibile l’ordinanza del Tribunale di rigetto dell’opposizione proposta avverso il provvedimento di diniego della competente Commissione Territoriale dinanzi alla quale aveva richiesto la protezione internazionale declinata nelle forme della “protezione sussidiaria” D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 e della protezione umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 nella formulazione ratione temporis vigente. Per ciò che qui interessa, la Corte d’Appello di Firenze, respirgendo l’istanza di rimessione in termini, ha dichiarato inammissibile l’appello per tardività.

2. Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

3. La controversia, già fissata per l’adunanza camerale del 18 marzo 2020, è stata rinviata a nuovo ruolo in ragione della sopravvenienza del D.L. 8 marzo 2020, n. 11, con successiva fissazione dell’odierna adunanza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorrente, affermando che “contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’Appello, doveva essere concessa la rimessione in termini, trattandosi di diritti indisponibili che di certo non possono essere sacrificati dalla negligenza del difensore incaricato” (cfr. pag. 2 punti 1 dei motivi di ricorso), prospetta le seguenti censure: a. ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione Territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della sua condizione personale;

b. ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio politiche del paese di origine con omessa applicazione dell’art. 10 Cost. e con violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14;

c. ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’erronea interpretazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 che non consentono il rifiuto dei permesso di soggiorno allo straniero quando ricorrono seri motivi di carattere umanitario, con consecuentp divieto di espulsione per il rischio di persecuzione nel paese di origine o di sottoposizione a tortura.

2. Tanto premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1. Le censure proposte, infatti, ignorano del tutto che, preliminarmente, la mancata concessione della rimessione in termine la conseguente dichiarazione di inammissibilità dell’appello, ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, avverso la quale – assente una specifica censura sulle ragioni della decisione – risulta inammissibile anche il presente ricorso.

Ciò non consente a questa Corte alcuna valutazione delle censure proposte.

La mancata difesa della parte intimata esime dalla decisione sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

 

 

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