Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20483 del 28/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/08/2017, (ud. 22/06/2017, dep.28/08/2017),  n. 20483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr. 20794-2016 proposto da:

S.G., F.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato MARCO CASSIANI;

– ricorrenti –

contro

FINDOMESTIC BANCA SPA, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. AVEZZANA 1, presso lo

studio dell’avvocato ORNELLA MANFREDINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato CLAUDIA MONTESI;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 114/2015

R.G.E., del TRIBUNALE di URBINO, depositata il 03/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/06/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale RUSSO ROSARIO GIOVANNI che chiede che

la S.C. decidendo in camera di consiglio con ordinanza sul ricorso

in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile, condannando parte

ricorrente alle spese e statuendo sul contributo unificato.

Fatto

PREMESSO

– che il Giudice della esecuzione del Tribunale Ordinario di Urbino, definendo la fase sommaria della opposizione proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2 da S.G. e F.M. avverso l’atto di pignoramento immobiliare notificato dal creditore Findomestic Banca s.p.a., ha rigettato la istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c., ritenendo infondata la eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito, in favore del Tribunale Ordinario di Pesaro, ed assegnando termine perentorio ex art. 616 c.p.c. dalla comunicazione della ordinanza per la introduzione del giudizio di merito;

– che l’ordinanza, comunicata in data 8.8.2016, è stata impugnata dagli opponenti con regolamento necessario di competenza notificato all’indirizzo PEC del difensore domiciliatario di Findomestic Banca s.p.a in data 6.9.2016: sostengono i ricorrenti la incompetenza del GE del Tribunale di Urbino, ai sensi dell’art. 26 c.p.c. nonchè del combinato disposto dall’art. 133 Cost., D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 15, art. 44 Statuto regione Marche e della L.R. 16 gennaio 1995, n. 10, nonchè della L.R. 13 dicembre 2013, n. 47, art. 5, comma 5 in quanto l’immobile ricadeva in Comune di Vallefoglia istituito, a seguito della fusione dei Comuni di Colbordolo e di Sant’Angelo di Lizzola, con L.R. Marche 13 dicembre 2013, n. 47, e doveva, pertanto, ricomprendersi nella circoscrizione del Tribunale di Pesaro (essendo stato ubicato il nuovo Comune nato dalla fusione, nel centro di Sant’Angelo in Lizzola che a quel circondario già apparteneva) che ha resistito con memoria difensiva Findomestic Banca s.p.a. sostenendo che sebbene la L.R. n. 47 del 2013 avesse istituito con decorrenza 1.1.2014 il nuovo Comune di Vallefoglia, tuttavia la Tabella A del R.D. n. 41 del 1941 che recava la ripartizione dei comuni tra le circoscrizioni giudiziarie non era stato, innovato figurando ancora distinti i Comuni di Colbordolo, iscritto nella circoscrizione del Tribunale di Urbino, e di Sant’Angelo in Lizzola iscritto nella circoscrizione del Tribunale di Pesaro, dovendo nel dubbio privilegiarsi tale indicazione che il Pubblico Ministero ha rassegnato requisitorie scritte instando per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., in quanto proposto avverso provvedimento del GE non decisorio sulla competenza che il ricorrente ha depositato memoria illustrativa il Collegio ha raccomandato la redazione di motivazione semplificata.

Diritto

RITENUTO

che il ricorso è inammissibile alla stregua del costante principio di diritto, ribadito da questa Corte, secondo cui l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione, investito dell’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, esaurita la fase sommaria del procedimento demandata all’emanazione dei provvedimenti sull’istanza di sospensione dell’esecuzione, ravvisa di non essere competente e rimette, in virtù dell’art. 616 c.p.c. (sia nel regime introdotto dalla L. n. 52 del 2006che in quello conseguente alle modifiche previste dalla più recente L. n. 69 del 2009), le parti per il prosieguo davanti al giudice individuato come competente, ha carattere del tutto ordinatorio e non assume valore di sentenza sulla competenza. Pertanto, detto provvedimento non è impugnabile con il regolamento di competenza, ma, una volta avvenuta la riassunzione, rimane intatta la possibilità, sia per le parti che per il giudice con riferimento ai criteri di competenza la cui violazione è rilevabile d’ufficio, di rilevare l’incompetenza ed eventualmente la sussistenza della competenza – oltre che di un diverso giudice – proprio dello stesso giudice dell’esecuzione, con la conseguenza che sulla relativa questione è necessario decidere con sentenza (nel regime della L. n. 69 del 2009 con ordinanza), la quale sarà soggetta ai rimedi ordinariamente esperibili, e quindi a) se pronunciata da giudice togato, al ricorso straordinario nel regime della L. n. 52 del 2006 o all’appello ai sensi dell’art. 339 c.p.c., se applicabile la L. n. 69 del 2009;

b) se adottata dal giudice di pace, al ricorso straordinario nel regime della citata L. n. 52 del 2006 ed a quello dell’art. 339 c.p.c. nel regime della L. n. 69 del 2009(cfr. Corte cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15629 del 30/06/2010. Sulla natura meramente ordinatoria della ordinanza emessa dal GE in esito alla fase sommaria ex artt. 617-618 c.p.c.: Corte cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9511 del 21/04/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 22033 del 24/10/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 10862 del 28/06/2012 – che ha escluso la natura decisoria e definitiva del provvedimento che irritualmente abbia disposto la chiusura illegittima del procedimento accogliendo la opposizione di impignorabilità del credito -; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25111 del 14/12/2015; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12170 del 14/06/2016; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9652 del 13/04/2017 – con riferimento al provvedimento del GE che, definendo irritualmente la fase sommaria, abbia dichiarato inammissibile la opposizione ex art. 617 c.p.c.).

Non appaiono pertinenti le osservazioni svolte nella memoria difensiva del ricorrente laddove si ipotizza la inapplicabilità del principio di diritto sopra indicato ma in relazione a fattispecie diversa (concernente la impugnazione con regolamento di competenza, anzichè con la opposizione ex art. 617 c.p.c., comma 2, degli atti della esecuzione forzata: cfr. Corte cass. Sez. 3, Ordinanza n. 17444 del 30/08/2004; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17462 del 23/07/2010; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16292 del 26/07/2011; id. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 21665 del 23/10/2015; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20486 del 11/10/2016), mentre la causa oggetto della presente controversia attiene a giudizio di opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 2 articolato, come noto, nella “fase sommaria” – diretta alla pronuncia sulla sospensione della efficacia del titolo esecutivo o alla adozione dei provvedimenti indilazionabili ed alla sospensione della procedura ex art. 615 c.p.c., comma 1, art. 618 c.p.c., comma 2, art. 624 c.p.c., commi 1 e 2 – e nella successiva “fase di merito” preceduta dalla fissazione del termine perentorio entro il quale la causa di cognizione deve essere introdotta o riassunta ex art. 616 e ex art. 618 c.p.c., comma 2 – non sussistendo, pertanto, nel caso di specie la paventata incongruenza attribuita dal ricorrente agli indicati precedenti giurisprudenziali per cui si verrebbe illogicamente a richiedere l’esperimento della opposizione ex art. 617 c.p.c., comma 2 avverso un provvedimento del GE adottato, a sua volta, sul giudizio di opposizione alla esecuzione od agli atti esecutivi;

– che alla inammissibilità del ricorso ex art. 42 c.p.c. consegue la condanna alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso per regolamento necessario di competenza e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.900,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2017

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