Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20482 del 30/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2019, (ud. 28/02/2019, dep. 30/07/2019), n.20482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3865/2013 proposto da:

M.A., in proprio e quale erede di T.S.V.,

rappresentata e difesa dall’avv. Cafaro Luigi ed elettivamente

domiciliata in Roma, Via Lago Tana, n. 16, presso lo studio

dell’avv. D’Apolito Ilario;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, con domiciliata ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale – Sezione

di Milano, n. 4991/8/12, pronunciata il 6.11.2012 e depositata il

22.11.2012.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/2/2019 dal Consigliere Dott. SAIEVA Giuseppe.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. M.A., in proprio e quale erede di T.S.V., ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 4991/8/12, pronunciata il 6.11.2012 e depositata il 22.11.2012, con la quale la Commissione Tributaria Centrale – Sezione di Milano, confermandò) la decisione del Giudice di secondo grado, ha rigettato il ricorso proposto dalla stessa avverso l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate che aveva rettificato il reddito dichiarato per il 1981 in conseguenza di una serie di alienazioni immobiliari.

2. L’Agenzia delle Entrate resiste al ricorso ex adverso proposto, chiedendone il rigetto.

3. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 28 febbraio 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380-bis.1, c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo d’impugnazione (erroneamente indicato come la

ricorrente deduce la “nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per violazione o falsa applicazione delle disposizioni di cui al T.U. n. 917/1986, in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni in materia di determinazione del reddito di impresa e dei ricavi d’esercizio ed erronea interpretazione dell’art. 2729 del c.c.”.

2. Con il secondo motivo deduce la “nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, (rectius: art. 10 come si evince dalla specificazione del motivo) della L. n. 212 del 2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente).

3. Con il terzo motivo (erroneamente indicato come IV) deduce la “nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.”.

3. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione. Entrambi sono inammissibili.

4. La ricorrente, infatti, pur denunciando talune violazioni di legge, senza neppure indicare quanto al T.U. n. 917/1986 la disposizione normativa violata e lamentando in modo assolutamente generico una presunta violazione dei principi di collaborazione e di buona fede previsti dall’art. 10 (e non 3) dello Statuto del contribuente, in realtà sollecita un riesame di merito della vicenda, precluso in sede di legittimità. Dette doglianze non sono peraltro assistite ai prescritti caratteri di autosufficienza idonei a consentire la verifica della loro rituale deduzione nei primi gradi di giudizio, talchè vanno dichiarati inammissibili (v. Cass. n. 17049/2015; n. 29368/2017).

5. Con il terzo motivo, la ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, non essendo “dato leggere nella motivazione alcun riferimento alle pregnanti argomentazioni svolte dai ricorrenti nel giudizio di merito ed in quello di legittimità avanti la Commissione Tributaria Centrale”, mentre “nessun cenno è stato fatto agli atti di vendita degli immobili ed alla situazione urbanistica denunciata; nessun cenno si è fatto al metodo seguito per quantificare i ricavi; è stato ritenuto giuridicamente irrilevante, sino a conferirle valenza di legittimità e congruità, lo stato degli immobili e i valori accertati sono divenuti certezza di diritto … tutti fatti, che se correttamente valutati, avrebbero potuto determinare una diversa e corretta sentenza, con la quale andava annullata la pretesa impositiva, illogica ed infondata.”

6. Anche tale motivo è inammissibile.

7. Trattandosi di sentenza pubblicata il 22.11.2012 deve essere applicato l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, il quale deve essere interpretato come riduzione al “minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

8. Nel caso in esame la ricorrente non denuncia alcun omesso esame di un fatto storico ma censura globalmente ed indistintamente la motivazione denunciandone sostanzialmente l’insufficienza (vizio non più deducibile secondo il “riformato” art. 360 c.p.c., n. 5) ovvero sollecitando questa Corte a sostituirsi al giudice di merito nell’esame complessivo delle risultane probatorie, in tal modo formulando censure di merito non ammesse nel giudizio di legittimità.

9. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate che liquida in 2.300,00 Euro oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019

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