Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20482 del 06/09/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20482 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RICOTTA FILIPPO

elettivamente domiciliato a Roma, via

della Mercede n.52 presso l’Avv.Cinzia De Michelis che
lo rappresenta e difende unitamente all’Avv.Piero
Pollastro.

– ricorrente contro
AGENZIA delle

Entrate,in

persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura
Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e
difesa.

-controricorrente-

Data pubblicazione: 06/09/2013

avverso la sentenza n.48/29/06 della Commissione
Tributaria Regionale del Piemonte, depositata il
25.1.2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13.3.2013 dal Consigliere Dott.Roberta

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.Ennio Attilio Sepe che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Filippo

Ricotta

propose

ricorso

avverso

il

provvedimento di rigetto dell’istanza di rimborso,
dallo stesso presentata, della trattenuta IRPEF operata
dal datore di lavoro sulla somma alla quale
quest’ultimo era stato condannato, a seguito di
licenziamento illegittimo, quale risarcimento del danno
ex art.18 della legge n.300 del 1970.
La Commissione Tributaria di prima istanza accolse il
ricorso ma detta sentenza, a seguito di appello
proposto dall’Agenzia delle Entrate, venne riformata
dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte con
la sentenza indicata in epigrafe.
Ritennero i Giudici di appello che la sentenza del
Giudice del lavoro (dichiarativa dell’illegittimità del
licenziamento subito dal Ricotta) aveva risarcito un

2

Crucitti;

lucro

cessante,

come

tale

costituente

reddito

imponibile ai sensi dell’art.6, comma 2, del d.p.r.
n.917/86. Inoltre, la C.T.R. rilevò che, in genere,
tutte le somme ed i valori comunque percepiti, anche a
titolo risarcitorio, a seguito di provvedimenti

alla risoluzione del rapporto di lavoro, sono
assoggettati a tassazione separata.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per la
cassazione, affidato a tre motivi, Ricotta Filippo.
Ha resistito con controricorso Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE.

1.Con il primo motivo -rubricato”violazione e falsa
applicazione

dell’art.18

della

legge

n.300/1970

(art.360, comma l, n.3)” il ricorrente deduce l’errore
in cui sarebbe incorsa la C.T.R. nel ritenere che
l’indennità liquidata dal Tribunale del Lavoro avrebbe
la funzione di risarcire il danno da lucro cessante
patito dal lavoratore in seguito alla sospensione
dell’erogazione dello stipendio in forza di un
licenziamento disciplinare illegittimo laddove tale
indennità

ha,

invece,

natura

sanzionatoria

dell’illegittimo comportamento del datore di lavoro.
2.Con il secondo motivo si denunzia la sentenza
impugnata di omessa ovvero insufficiente motivazione

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dell’Autorità Giudiziaria o di transazioni relative

:

circa il fatto controverso decisivo per il giudizio
costituito dalla valutazione delle somme, erogate al
lavoratore illegittimamente licenziato, come
risarcimento del lucro cessante patito dal lavoratore
per la sospensione della retribuzione nel periodo

declaratoria di illegittimità dello stesso. In
particolare, secondo la prospettazione difensiva, la
C.T.R. avrebbe del tutto trascurato di motivare in
ordine alla funzione dell’indennità prevista
dall’art.18 comma 4 della legge n.300/1970 procedendo
direttamente a decidere se ci trovasse di fronte al
risarcimento di un lucro cessante o di un danno
emergente.
Con il terzo motivo -rubricato “violazione o falsa
applicazione dell’art.16 d.p.r.n.917/1986 (art.360
comma l, n.3 c.p.c.) il ricorrente deduce che la
disposizione posta dalla C.T.R. a fondamento della
decisione (art.16 d.p.r. 917/1986), ai sensi della
quale sono sottoposte a tassazione separata tutte le
somme percepite, anche a titolo risarcitorio, in
seguito a provvedimento dell’Autorità giudiziaria
relativo alla risoluzione del rapporto di lavoro, si
limita a disciplinare le modalità di tassazione dei
redditi che devono ritenersi imponibili ma nulla dice

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intercorrente tra il comminato licenziamento e la

circa l’imponibilità ai fini IRPEF delle predette
somme.
4. Il ricorso è infondato.
4.1. In tema di licenziamento illegittimo questa Corte
ha reiteratamente affermato che la corresponsione

effettivamente percepita costituisce presunzione “iuris
tantum” di lucro cessante, mentre l’indennità prevista
dall’art.18 della legge n.300/70, nel suo minimo
ammontare di cinque mensilità, costituisce una
presunzione “iuris et de iure” del danno causato dal
recesso assimilabile ad una sorte di penale connaturata
al rischio di impresa (cfr.Cass. sez.lav. n.18146/07;
id n.23666/2011).Ed ancora che “l’importo pari a cinque
mensilita’ della retribuzione, previsto dalla L. 20
maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 5 rappresenta una
parte irriducibile dell’obbligazione risarcitoria
complessiva conseguente all’illegittimo licenziamento”
e che “quest’ultima obbligazione non ha una natura
giuridica ne’ una causa distinta da quella che connota
l’obbligazione risarcitoria complessiva conseguente
all’illegittimo licenziamento. Essa ne costituisce,
piuttosto, una parte, di importo – per come detto – in
ogni caso irriducibile, dovuto anche ove la reintegra
dovesse seguire a meno di cinque mesi dal licenziamento

5

dell’indennità commisurata alla retribuzione non

Lt
invalido” (Cass.n.19770 del 2009).
Ciò posto, va rilevato che, a norma del d.p.r. n.917
del 1986, art.48, comma 1 (nel testo qui in rilievo) ”
il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutti i
compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di

in dipendenza del rapporto di lavoro, comprese le somme
percepite a titolo di rimborso spese inerenti alla
produzione del reddito e le erogazioni liberali”; a
mente dell’art.6, comma 2, dello stesso d.p.r.

\\

proventi conseguiti in sostituzione di redditi.. e le
indennità conseguite_ a titolo di risarcimento dei
danni, esclusi quelli dipendenti da invalidità
permanente o da morte, costituiscono redditi della
stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”; e
l’art.16, comma l, lett a) del medesimo d.p.r. (nel
testo risultante dalla modifica operata dal d.l. n.41
del 1995, art.32, comma l, convertito nella legge n.85
del 1995) dispone che l’imposta si applica
separatamente sulle indennità e sulle somme percepite
una tantum in “dipendenza della cessazione” dei
rapporti di lavoro dipendente, nonché a somma e valori,
comunque percepiti ” anche se a titolo risarcitorio _a
seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria o di
transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di

6

imposta anche sotto forma di partecipazione agli utili

lavoro”.
Dalla

lettura

coordinata

di

tali

norme

la

giurisprudenza consolidata di questa Corte ha tratto il
principio, cui si ritiene dare continuità, secondo cui
“nella materia oggetto di odierno esame, costituisce

lavoratore a titolo di risarcimento dei danni
consistente nella perdita di redditi, ad esclusione di
quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte,
e quindi, tutte le indennità aventi causa o che
traggono origine dal rapporto di lavoro, comprese le
indennità per la risoluzione del rapporto per
illegittimo comportamento del datore di lavoro
costituiscono redditi da lavoro dipendente e come tali
sono assoggettati a tassazione separata ed a ritenuta
d’acconto(Cass.n.3582/2003, n.22803/2006, n.10972/2009;
id.n.2196/2012 tutte in tema di indennità risarcitorie
conseguente a risoluzione del rapporto di lavoro).
La sentenza impugnata ha, correttamente, applicato la
norma di riferimento come interpretata da questa Corte
onde va esente da censura.
Le spese processuali, tenuto conto della natura della
controversia e di tutte le peculiarità della
fattispecie, vanno integralmente compensate tra le
parti.

7

ius receptum che “tutte le indennità conseguite dal

P.Q.M.

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AI SENSI IDEL D.ìtfrk.
N. 13! TAD: AL1c. A –

WILWATRagitikkbt

La Corte rigetta il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese di questo
grado.

Così deciso in Roma il 13.3.2013.

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