Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20482 del 03/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20482 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

ORDINANZA
sul ricorso 11167-2017 proposto da:
CONTI ENRICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MANTOVA
44, presso lo studio dell’avvocato MARINELLA ANTONIA INGUSCIO,
che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, MINISTERO
DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI,
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimati avverso la sentenza n. 6465/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 2/11/2016;

Data pubblicazione: 03/08/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA
SCRIMA.
FATTI DI CAUSA
Enrico Conti ha proposto ricorso per cassazione, basato su due

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, del Ministero
del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali e del Ministero
dell’Economia e delle Finanze (I avverso la sentenza n. 6465/2016,
depositata il 2 novembre 2016, della Corte di appello di Roma che,
decidendo sull’impugnazione per revocazione della sentenza di quella
stessa Corte n. 3289/2015, depositata in data 28 maggio 2015, con
cui era stato deciso l’appello proposto da alcuni medici, tra cui
l’attuale ricorrente, medico specializzato in chirurgia generale,
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 725/2011 del 18
gennaio 2011, ha dichiarato inammissibile, per tardività, la domanda
di revocazione della sentenza, ha condannato il Conti alle spese di
quel giudizio e ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per il
versamento, da parte di quest’ultimo, dell’ulteriore importo a tiolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione a norma
dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel

testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata,
unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di
consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con
motivazione semplificata.

Ric. 2017 n. 11167 sez. M3 – ud. 17-05-2018
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motivi, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del

2. Con il primo motivo di ricorso il Conti lamenta che la Corte di
merito, incorrendo in violazione sia dell’art. 155 cod. proc. civ. sia
dell’art. 1 della legge n. 742 del 1969, avrebbe erroneamente
reputato tardivamente proposto e, quindi, inammissibile l’atto di
citazione in revocazione ex art. 395, n. 4, cod. civ., per aver ritenuto

giudizio iniziato il 24 ottobre 2009, e da calcolarsi a decorrere dalla
data di pubblicazione (28 maggio 2015) della sentenza impugnata per
revocazione, non essendo stata la stessa notificata, sarebbe venuto a
scadere il 28 dicembre 2015 mentre il Conti avrebbe provveduto
tardivamente alla notifica a mezzo posta dell’atto di impugnazione in
parola, consegnando i relativi plichi all’ufficio postale per la spedizione
solo in data 29 dicembre 2015.
Sostiene il ricorrente che il temine semestrale per impugnare la
sentenza, in forza dei 31 giorni del periodo di sospensione feriale,
veniva a scadere il 29 dicembre 2015, sicché la proposta
impugnazione ex art. 395, n. 4 cod. proc. civ. sarebbe stata
tempestivamente proposta.
2.1. Il motivo è fondato.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, ai fini della
determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo
feriale, – nella specie, per il computo del termine di impugnazione cd.
lungo, ex art. 327, comma 1, cod. proc. civ. – la modifica di cui
all’art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014 (conv., con modif., dalla
I. n. 162 del 2014), che, sostituendo l’art. 1 della I. n. 742 del 1969,
ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni (dal 1° al
31 agosto di ciascun anno), trova applicazione, in mancanza di una
disciplina transitoria, a partire dalla sospensione dei termini relativa
al periodo feriale dell’anno solare 2015, non rilevando, a tal fine, la
data dell’impugnazione o quella di pubblicazione della sentenza (Cass,

Ric. 2017 n. 11167 sez. M3 – ud. 17-05-2018
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che il termine lungo per l’impugnazione, pari a sei mesi, trattandosi di

ord., 11/05/2017, n. 11758; Cass., ord., 6/09/2017, n. 20866 e
Cass., ord., 19/09/2017 n. 21674).
Alla luce dei principi sopra riportati il motivo va, quindi, accolto,
essendo stata l’impugnazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., di cui
si discute in causa, tempestivamente proposta, tenuto conto della

notificata (28 maggio 2015), del termine di cui all’art. 327 cod. proc.
civ. e della sospensione feriale (gg. 31).
3.

ll’accoglimento del primo motivo del ricorso resta assorbito

l’esame del secondo motivo, rubricato «Omessa motivazione in
merito all’asserita tardività dell’atto di impugnazione per revocazione
della sentenza impugnata, depositata in data 28/5/2015, avendo
Conti Enrico provveduto a consegnare all’Ufficio postale i relativi
plichi, affinché venissero spediti in notificazione, soltanto il
29/12/2015, anziché il giorno 28/12/2015».
4. In conclusione, va accolto il primo motivo, assorbito il secondo;
la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, anche per le
spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di
Roma, in diversa composizione.
5.

Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della

insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio
2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a
norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la
sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del

Ric. 2017 n. 11167 sez. M3 – ud. 17-05-2018
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data di pubblicazione della sentenza impugnata per revocazione, non

presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma, in
diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta
Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 17 maggio 2018.
Il Presidente
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