Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20481 del 28/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/08/2017, (ud. 18/05/2017, dep.28/08/2017),  n. 20481

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17499/2016 proposto da:

L.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLARIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato VALERIO MINUCCI;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, D.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 955/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 26/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/05/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

il Tribunale di Napoli ha rigettato l’appello con cui la L. aveva lamentato che le spese liquidate in suo favore dal primo giudice, con sentenza depositata il 7.5.2012, erano inferiori a quelle risultanti dall’applicazione della tariffa approvata con D.M. n. 127 del 2004;

il giudice di appello ha ritenuto che dovesse aversi riguardo al solo art. 5, del D.M., alla stregua del quale la somma liquidata a titolo di spese processuali appariva “adeguata” all’importo riconosciuto a titolo risarcitorio, avuto riguardo agli atti di causa;

la L. ha proposto ricorso per cassazione lamentando la violazione dell’art. 91 c.p.c., della L. n. 794 del 1942, art. 24, del D.M. n. 127 del 2004, del D.L. n. 138 del 2011, art. 3, convertito in L. n. 148 del 2011, e del D.L. n. 1 del 2002, art. 9, convertito in L. n. 27 del 2012;

Considerato che:

il ricorso è fondato atteso che, pur ritenendo applicabile il D.M. n. 127 del 2004, il giudice di appello ha erroneamente ritenuto di dover avere riguardo ai soli “criteri generali per la liquidazione” previsti dall’art. 5, senza applicare i valori di cui alla Tabella richiamata allo stesso art. 5, u.c.;

deve ritenersi – al contrario – che, secondo la previsione del D.L. n. 1 del 2012, art. 9, convertito in L. n. 27 del 2012, avuto riguardo al momento della decisione di primo grado (7.5.2012), la liquidazione delle spese dovesse essere effettuata sulla base della tariffa di cui al D.M. n. 127 del 2004, che continuava ad applicarsi integralmente, seppur limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla entrata in vigore dei decreti ministeriali previsti dallo stesso articolo (che sarebbero stati emessi soltanto il 20.7.2012) e, comunque, non oltre 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione (cfr. Cass., S.U. n. 17405/2012 e Cass. n. 23318/2012, nonchè, più specificamente, Cass. n. 6999/2016);

non risulta dunque giustificata l’applicazione parziale della tariffa di cui al D.M. n. 127 del 2004, ossia l’applicazione dei criteri generali di cui all’art. 5, disgiunta dai valori tabellari integranti propriamente la tariffa;

la sentenza va pertanto cassata, con rinvio al Tribunale di Napoli (in persona di altro magistrato) perchè riesamini la liquidazione delle spese di primo grado alla luce del D.M. n. 127 del 2004, e delle tabelle ad esso allegate;

il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Napoli, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2017

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