Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20481 del 03/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20481 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

ORDINANZA
sul ricorso 9239-2017 proposto da:
MAZZINI ALDO, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO
TRIONFALE 7, presso lo studio dell’avvocato MARIO SCIALLA,
rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO BERTOLINI;
– ricorrente contro
SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA ARTIGIANI S.C.E.A. SRL, in
persona del legale rappresentante pro tempore, considerata ex lege
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO SANTI
LAURINI;
– controricorrente avverso la sentenza n. 1585/2016 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, depositata il 5/10/2016;

Data pubblicazione: 03/08/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA
SCRIMA.
FATTI DI CAUSA
Aldo Mazzini propose appello avverso la sentenza parziale n. 89

condannato a corrispondere all’attrice, Società Cooperativa Edilizia
Artigiani S.C.E.A. S.r.l., la somma di euro 20.000,00, a titolo di
risarcimento dei danni per la mancata restituzione e conseguente
detenzione senza titolo dell’immobile sito in Marina di Grosseto, via
della Pineta n. 92, a seguito di delibera di esclusione del convenuto
dalla cooperativa, delibera dal predetto impugnata senza esito
positivo dinanzi al medesimo Tribunale.
La Cooperativa appellata non si costituì in secondo grado.
La Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 1585/2016,
pubblicata il 5 ottobre 2016, rigettò il gravame.
Avverso la sentenza della Corte di merito il Mazzini ha proposto
ricorso per cassazione basato su un unico motivo, cui ha resistito
Società Cooperativa Edilizia Artigiani S.C.E.A. S.r.l. con controricorso.
La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata,
unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di
consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con

motivazione semplificata.
2. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza
impugnata e del procedimento per violazione dell’art. 112 cod. proc.
civ. (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), sostenendo che la
Corte di merito avrebbe indebitamente esteso il suo scrutinio ad una
domanda — quella relativa al pagamento delle somme previste in
ragione dell’assegnazione dell’immobile, in ciò consistendo il
Ric. 2017 n. 09239 sez. M3 – ud. 17-05-2018
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del 28 gennaio 2010, con la quale il Tribunale di Grosseto lo aveva

corrispettivo convenuto (v. ricorso p. 9) – in realtà mai proposta dalla
Cooperativa attrice, la quale avrebbe, invece, azionato
esclusivamente il suo diritto ad ottenere il risarcimento «del danno
causatole per la mancata restituzione e la conseguente detenzione
senza titolo dell’immobile» e non già «il corrispettivo convenuto fino

2.1. Il motivo è infondato.
La Corte di merito, nella specie, non ha esteso il proprio scrutinio
alla domanda relativa al pagamento delle somme previste in ragione
dell’assegnazione dell’immobile, ma, senza incorrere nella lamentata
violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e con decisione conforme ai
principi affermati da questa Corte, ha determinato i danni da ritardata
restituzione dell’immobile di cui all’art. 1591 cod. civ., precisando, in
sostanza, che: 1) tale disposizione costituisce espressione di un
principio generale applicabile a tutti i tipi di contratto con i quali viene
concessa l’utilizzazione del bene dietro corrispettivo, per l’ipotesi in
cui il concessionario continui ad utilizzare il bene oltre la scadenza del
termine finale senza averne più il titolo (Cass. 29/11/2000, n. 15301,
espressamente richiamata dalla Corte di merito; v. anche Cass.
5/05/2011, n. 9977); 2) l’art. 1591 cod. civ., nello stabilire che il
conduttore in mora nella restituzione della cosa locata è tenuto a
corrispondere al locatore il corrispettivo convenuto fino alla
riconsegna, predispone una determinazione legale del danno da
mancata restituzione (indipendentemente da qualsiasi prova fornita
dal locatore, v. Cass. 19/06/2002, n. 8913) costituita dal pagamento
del canone convenuto, fino al momento di detta riconsegna (salvo il
risarcimento dell’eventuale maggior danno, da dimostrare in
concreto) A
. in tale ipotesi, il canone convenuto costituisce solo il
parametro di riferimento per la quantificazione del danno (minimo) da
risarcire, sostituendosi la obbligazione risarcitoria a quella
contrattuale originaria (v. Cass. 24/05/2003, n. 8240); 4) la
Ric. 2017 n. 09239 sez. M3 – ud. 17-05-2018
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alla riconsegna», mai esaminata dal Tribunale.

detenzione senza titolo, conseguente alla mancata riconsegna
dell’immobile di cui si discute in causa è stata provata e sul punto si è
ormai formato il giudicato; 5) il Mazzini è tenuto al pagamento di
quanto previsto in ragione dell’assegnazione dell’immobile, a
prescindere dalla prova del danno prodotto (necessaria, invece, per il

la cooperativa, come affermato dallo stesso Mazzini, prevede un
canone di favore per i propri soci a seguito dell’assegnazione
dell’immobile e tale canone, non pagato per stessa ammissione
dell’appellante, è oggetto dell’obbligo risarcitorio predeterminato ex
lege di cui all’art. 1591 cod. civ.; 6) va confermata la statuizione del
Tribunale sull’an debetur; 7) va confermata la statuizione del primo
Giudice anche in relazione al

quantum debeatur,

in quanto

correttamente motivata e sorretta, nella parte in cui ricorre ad equità,
da elementi oggettivi apprezzabili.
La Corte territoriale quindi, restando nell’ambito della domanda
proposta dall’attrice, ha determinato i danni richiesti, confermando
sul punto la decisione del Tribunale, che li ha ritenuti pari al
corrispettivo “prezzo di favore” di cui allo Statuto della Cooperativa,
rapportandolo all’equo canone e poi operando, oltre alla decurtazione
di 1/5 già effettuata dal C.T.U., una ulteriore decurtazione, data la
particolarità del rapporto tra le parti e di cui si discute in causa e
tenuto conto che tale “prezzo di favore” «doveva necessariamente
essere sensibilmente inferiore al prezzo di mercato» (v. sentenza
impugnata p. 6).
3. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in
dispositivo.
5.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il

versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,
Ric. 2017 n. 09239 sez. M3 – ud. 17-05-2018
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maggior danno, di cui non si discute in questa sede), precisando che

comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento,

giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi,
oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati
in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto
dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso
art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta
Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 17 maggio 2018.
I Presidente
01()A

in favore della società controricorrente, delle spese del presente

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