Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20480 del 28/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 28/08/2017, (ud. 18/05/2017, dep.28/08/2017), n. 20480
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17238-2016 proposto da:
G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato STEFANO GIANCOTTI;
– ricorrente –
contro
COMUNE di SCAFATI, in persona del Sindaco in carica, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO
CASTALDO;
– resistente –
avverso la sentenza n. 78/2016 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE,
depositata il 20/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/05/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.
Fatto
RILEVATO
che:
il Tribunale di Nocera Inferiore ha confermato la decisione del primo giudice che aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata dal G. nei confronti del Comune di Scafati, in relazione a danni che l’attore assumeva di avere subito andando ad urtare con la propria vettura contro un paletto di sostegno del guard rail di una strada comunale, che era piegato su sè stesso e sporgeva sulla carreggiata;
ricorre per cassazione il G. affidandosi a due motivi con cui denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3 (primo motivo) per avere il Tribunale fondato la decisione su una annotazione di P.G. che era stata prodotta soltanto in appello dal Comune (rimasto contumace in primo grado), nonchè la “nullità della sentenza”, l'”omessa motivazione su un punto decisivo” e l'”omesso esame circa un fatto decisivo” (secondo motivo), per il fatto che il Tribunale aveva fondato la decisione su un’annotazione non utilizzabile, mentre aveva trascurato il verbale – di segno opposto – prodotto dall’attore e, inoltre, non aveva tenuto conto delle convergenti dichiarazioni di due testi che avevano confermato la presenza del paletto piegato sulla carreggiata;
il Comune di Scafati ha depositato una “memoria di costituzione” che non risulta notificata al ricorrente.
Diritto
CONSIDERATO
che:
il ricorso censura la Corte in relazione all’utilizzo dell’annotazione di servizio prodotta soltanto nel giudizio di appello, ma non impugna utilmente le altre considerazioni svolte dal Tribunale, che prescindono dalla predetta annotazione e che integrano – nel complesso – una ratio decidendi da sola idonea a giustificare la pronuncia, rendendo pertanto priva di rilevanza la circostanza che l’altro percorso argomentativo sia basato sull’annotazione prodotta in sede di gravame;
il giudice di appello ha infatti ritenuto che non vi fossero “elementi sufficienti per poter affermare che il paletto fosse piegato prima dell’impatto e che, pertanto, dallo stesso derivasse la sussistenza di una situazione di pericolo (…) conseguendone che l’incertezza nella dinamica del sinistro finisce col ridondare a danno dell’odierno appellante”;
questa valutazione – che prescinde dal contenuto dell’annotazione di P.G.- risulta censurata (col secondo motivo) sotto il profilo del vizio motivazionale con doglianze che sono tuttavia inammissibili in quanto investono l’apprezzamento delle risultanze istruttorie rimesso al giudice di merito e sollecitano un diverso apprezzamento della rilevanza probatoria del verbale prodotto dall’attore e delle dichiarazioni dei testi;
il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;
in difetto di idonea costituzione in giudizio, non può riconoscersi al Comune il rimborso delle spese di lite, trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
PQM
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2017