Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2048 del 30/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2048 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 10063-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, CLEMENTINA
PULLI, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
CAMPESE ANTONIO;

– intimato avverso la sentenza n. 1097/2012 della CORTE D’APPELLO di
MILANO del 6.10.2011, depositata il 27/01/2012;

822

Data pubblicazione: 30/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAGETTA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Emanuela Capannolo che si riporta
agli scritti.

CORASANITI che si riporta alla relazione scritta.
Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ.
ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc.
civ. e 375 cod. proc. civ. :
“Con ricorso notificato in data 10-18 aprile 2012, l’INPS chiede, con
due motivi, la cassazione della sentenza depositata in data 27 gennaio
2012 e notificata il 13 febbraio successivo, con la quale la Corte
d’appello di Milano, riformando la decisione di primo grado, ha
condannato l’INPS a pagare ad Antonio Campese la pensione di
inabilità dal 10 ottobre 2002 al 18.1.2003 e dell’assegno di invalidità dal
19.1.2003 al 30.6.2003, con gli interessi di legge.
\

L’intimato non si è costituito in questa sede.
Il procedimento è regolato dagli artt. 360 e segg. c.p.c. con le
modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle apportate
dalla legge 18 giugno 2009 n. 69.
Il ricorso è manifestamente fondato nel primo motivo, assorbito il
secondo, logicamente subordinato.
Il ricorrente lamenta, col primo motivo, la violazione degli artt. 112
c.p.c. e 47 D.P.R. n. 639/1970 de successive modificazioni, per avere
la Corte territoriale omesso di pronunciare in ordine all’appello
incidentale proposto dall’INPS, in ordine alla eccezione di decadenza
di cui al citato art. 47, che il giudice di primo grado, rigettando le
domande nel merito, aveva ritenuto assorbita.
2
Ric. 2012 n. 10063 sez. ML – ud. 07-11-2013

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIUSEPPE

\

Risulta effettivamente dagli atti (compresa la sentenza
impugnata, nella parte in cui riproduce le conclusioni delle
parti), che il collegio è autorizzato ad esaminare in
considerazione del tipo di censura svolta, che sia in primo
grado che in grado di appello con appello incidentale, l’Inps

aveva posto il problema della decadenza dei diritti azionati, a
norma dell’art. 47 D.P.R. n. 639/1970, nei termini riprodotti
integralmente nel ricorso per cassazione, senza che a ciò sia
corrisposta pronuncia alcuna da parte della corte territoriale.
L’ulteriore motivo di ricorso è relativo alla pretesa
violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 222 del 12.6.1984
nonché all’errata e contraddittoria motivazione della sentenza,
la quale aveva limitato l’accertamento della riduzione della
capacità di lavoro del Campese unicamente in rapporto alla
professione di parrucchiere da lui svolto.
Tale motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo,
principale motivo di ricorso.
Concludendo, si chiede pertanto che il Presidente della
sezione voglia fissare la data dell’adunanza in camera di
consiglio.”
Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono
del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata
giurisprudenza in materia . Ricorre con ogni evidenza il presupposto
dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ. , per la definizione
camerale.
Conseguentemente il primo motivo di ricorso deve essere accolto con
assorbimento del secondo e rinvio, ance per le spese del presente
giudizio, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.
3
Ric. 2012 n. 10063 sez. ML – ud. 07-11-2013

P. Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; rinvia, anche
per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Milano, in
diversa composizione.

Roma, camera di consiglio del 7 novembre 2013

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