Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2048 del 29/01/2010

Cassazione civile sez. III, 29/01/2010, (ud. 24/11/2009, dep. 29/01/2010), n.2048

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17459-2005 proposto da:

S.V., elettivamente domiciliato in Roma, presso

CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

CIGLIANO AUGUSTO con studio in NAPOLI, Via Mergellina n. 216 giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G., SC.CA., S.L., C.

L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TIRSO 90, presso lo

studio dell’avvocato SIDELI PATRIZIA, rappresentati e difesi dagli

avvocati VALVINI GIORGIO, CASTELLANO GIOVANNI giusta delega a margine

del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 700/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

Terza Sezione Civile, emessa il 24/02/2005, depositata il 09/03/2005;

R.G.N. 683/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2009 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con due distinti atti notificati il 13.6.90 S.V., assumendo di essere proprietario di due appartamenti di tre vani ed accessori con annesso cantinato siti in (OMISSIS), uno dei quali era stato locato ai coniugi S.L. e C.L., mentre l’altro era stato locato ai coniugi Sc.Ca. e P.G., tutti morosi nel pagamento dei canoni dal 1985, intimava ai suddetti sfratto per morosità e contestualmente li conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di S. Anastasia per la convalida dell’intimazione.

A seguito di opposizione dei convenuti, che eccepivano l’insussistenza del dedotto contratto di locazione ed affermavano di essere proprietari degli immobili da loro occupati, costruiti su terreno demaniale e senza concessione edilizia da Sc.Ca.

e C.L. sin dal (OMISSIS), spiegando domanda riconvenzionale per sentir dichiarare tale diritto di proprietà, denegata l’ordinanza di rilascio, le cause venivano rimesse ratione valoris dinanzi al Tribunale di Napoli, che disponeva la riunione delle cause stesse.

Trasferito il fascicolo al Tribunale di Nola, nel frattempo istituito, con sentenza del 28.9.02 detto Tribunale rigettava la domanda principale ed in accoglimento di quella riconvenzionale dichiarava i coniugi S.- C. e P.- S. proprietari del fabbricato oggetto di contesa.

Appellata tale sentenza da S.V., gli appellati resistevano al gravame: quindi, con sentenza depositata il 9.3.05, la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, confermata per il resto, dichiarava il diritto di proprietà dei coniugi Sc. e P. su quelle parti del fabbricato de quo, edificato su suolo del demanio dello Stato, amministrazione delle bonifiche dei torrenti di Somma e Vesuvio, da loro occupate e richieste da S.V. con gli atti introduttivi dei giudizi.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione S. V., con cinque motivi, mente gli intimati hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 2697 c.c., avendo la Corte di merito dichiarato la proprietà, in capo ai resistenti, sulle singole parti del fabbricato dai medesimi occupate, nonostante la mancanza di alcun elemento di prova offerto al riguardo dagli interessati, nonchè assoluta mancanza di motivazione in punto di accoglimento della relativa domanda riconvenzionale.

Con il secondo motivo lamenta invece la violazione degli artt. 2908 e 2009 c.c., per essersi posta la sentenza impugnata in contrasto con le decisioni del Tribunale di Napoli, passate in giudicato, nn. 1496/97, 6670/99 e 5739/00, che avevano riconosciuto la proprietà di esso ricorrente sugli immobili per cui è causa nei confronti del Demanio dello Stato.

Con il terzo motivo lamenta poi motivazione inesistente, illogica, insufficiente e contraddittoria in ordine a tutte le prospettazioni di fatto in contrasto alla posizione processuale dei resistenti, svolte nell’atto di appello da esso ricorrente (pagamento delle indennità di occupazione, unitarietà delle strutture portanti dell’edificio in questione, nullità o inesistenza giuridica o di fatto dell’asserito appalto).

Con il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 1158 c.c., per avere erroneamente la Corte di merito ritenuto che le prove testimoniali assunte avessero potuto suffragare gli elementi richiesti dalla norma citata, nonchè l’assoluta mancanza in materia di valida motivazione.

Con il quinto motivo infine deduce la violazione della L. n. 47 del 1985, art. 31, comma 3 avendo la Corte di merito erroneamente ritenuto che il condono edilizio potesse essere richiesto solo dal proprietario del manufatto e non anche dal conduttore di esso.

1. Il primo motivo non è fondato.

Ed invero, la Corte di merito, con motivazione assolutamente congrua ed immune da vizi logici ed errori giuridici, ha compiutamente spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di sostanzialmente confermare l’accoglimento della domanda riconvenzionale degli odierni resistenti, disposto dal primo giudice, facendo riferimento a concreti elementi probatori acquisiti agli atti e così dimostrando che tale conferma non sia conseguita semplicemente ed in modo automatico al rigetto delle eccezioni al riguardo dell’odierno ricorrente.

La sentenza impugnata, infatti, ha evidenziato sul punto in discussione non solo la validità delle risultanze della prova testimoniale assunta nel giudizio di primo grado all’udienza del 19.3.02 con la partecipazione dei procuratori di entrambe le parti, ma anche la sussistenza di inequivocabili dati documentali, quali il condono edilizio e l’accatastamento dei cespiti immobiliari da parte degli odierni resistenti, nonchè il verbale di sequestro del manufatto eseguito in data (OMISSIS) dai CC di (OMISSIS), nel quale figuravano quali autrici della violazione urbanistica Sc.Ca. e C.L. (v. pagg. 11 e 12 della sentenza).

I giudici d’appello, in particolare, hanno giustamente valorizzato la circostanza che il ricorso al condono edilizio era consentito dalla L. n. 47 del 1985, art. 31 solo ai proprietari e agli altri soggetti legittimati a chiedere il rilascio della concessione edilizia, tra i quali non erano ricompresi i conduttori degli immobili, sottolineando comunque che era da escludere che i resistenti avessero potuto agire in tale veste stante il fatto che il ricorrente non aveva in alcun modo provato nel corso del giudizio la sussistenza del dedotto rapporto di locazione.

2. Per quanto riguarda il secondo motivo, si rileva che il ricorrente si limita a ripetere pedissequamente le censure già esposte con il primo motivo d’appello, senza replicare validamente alle argomentazioni fatte valere dalla Corte napoletana per disattendere dette censure.

Il motivo è comunque manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata ha chiaramente specificato, con motivazione affatto logica e congrua, le ragioni a fondamento del suo convincimento circa l’inopponibilità ai resistenti dei giudicati indicati dal ricorrente, facendo correttamente riferimento alla circostanza che non solo detti giudicati si erano formati in giudizi ai quali i resistenti medesimi non era stati chiamati a partecipare, ma che neppure poteva essere invocata nella specie l’opponibilità sotto il profilo del giudicato cd. riflesso, operando quest’ultimo solo nei riguardi di coloro che, pur estranei al processo, sono titolari di un diritto che dipende da quello in esso accertato.

Ipotesi, quest’ultima, che doveva essere esclusa nel caso in esame, in quanto i resistenti hanno rivendicato in riconvenzione la proprietà a titolo originario sugli immobili per cui è causa.

3. Anche il terzo motivo non presenta fondamento alcuno, atteso che sui singoli punti in fatto, che si sostengono essere stati disattesi dai giudici d’appello come non rilevanti ai fini della decisione e sui quali si denuncia una evidente carenza argomentativa, si riscontra in realtà una valida ed incontestabile motivazione sul piano logico-giuridico.

Ciò vale sia per le considerazioni che sono state svolte dalla Corte partenopea circa il pagamento da parte di S.V. di una indennità d’occupazione dell’area demaniale in cui è stato edificato il fabbricato de quo che per quelle riguardanti la ritenuta irrilevanza dell’unitarietà delle strutture portanti dell’edificio.

Sui punti in questione giustamente la sentenza impugnata ha posto in rilievo la circostanza che detto pagamento, oltre a non costituire prova che l’occupazione del suolo demaniale fosse realmente avvenuta, era comunque idoneo a conferire all’occupante solo il diritto di godimento ma non certo il possesso “uti dominus”utile per l’usucapione, che in ogni caso il ricorrente non ha assolutamente provato essersi verificata; mentre la decisività dell’elemento relativo all’unitarietà delle strutture dell’edificio è stata correttamente esclusa in base al fatto, pacifico tra le parti, che la costruzione venne eseguita dall’impresa edile dello S..

Nè il ricorrente ha specificato le ragioni per cui dovrebbe ravvisarsi una contraddizione tra l’asserzione relativa a quest’ultima circostanza (e cioè la costruzione realizzata dallo S., anche se in esecuzione di un contratto di appalto stipulato con gli odierni Resistenti, che giustifica quell’unitarietà delle strutture portanti dell’edificio) e quella successiva riguardante la nullità dell’appalto stesso, in quanto avente ad oggetto la costruzione di un manufatto abusivo.

Infatti, è del tutto arbitrario trarre dall’asserita nullità di detto contratto la conseguenza che lo stabile dovrebbe “restare al pseudo appaltatore-costruttore, non potendosi trasmettere ai presunti committenti, proprio per l’invalidità del rapporto giuridico”, non fosse altro perchè, conformemente al noto principio per cui “quod nullum est nullum effectum producit”, il negozio nullo non modifica la situazione preesistente e non da luogo all’acquisto di alcun diritto in capo alle parti.

Se poi, come sembra avvenuto nella specie, il contratto nullo di appalto sia stato comunque adempiuto da parte dello S., con la costruzione dei manufatti commissionati e la trasmissione del loro possesso agli odierni resistenti, la conseguenza non può che essere stata quella dell’acquisto, da parte dei medesimi, della proprietà sulle porzioni suddette di immobile per effetto dell’usucapione, ai sensi dell’art. 1158 c.c., così come è rimasto del resto comprovato nel corso della presente causa.

4. Il quarto motivo è inammissibile, in quanto censura la valutazione, da parte dei giudici d’appello, delle risultanze della prova testimoniale: valutazione che compete al potere discrezionale del giudice di merito e si sottrae, dunque, al sindacato di legittimità, quando – come si riscontra nel caso di specie – essa sia sorretta d congrua e valida motivazione.

5. Anche l’ultimo motivo è infondato, atteso che, anche se si volesse astrattamente far rientrare nella categoria dei soggetti interessati al conseguimento della sanatoria, contemplata nella L. n. 47 del 1985, art. 31, comma 3 la figura del conduttore dell’immobile abusivo, non resterebbe con ciò stesso provata la sussistenza dell’asserito contratto di locazione relativamente ai manufatti per cui è causa.

Risulta, pertanto, assolutamente inconfutabile l’affermazione conclusiva della sentenza impugnata, secondo cui va escluso che i resistenti abbiano richiesto il condono edilizio in veste di locatari, non essendo stato provato dallo S. il dedotto rapporto di locazione.

6. Il ricorso va, perciò, rigettato, mentre si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA