Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2048 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/01/2011, (ud. 17/11/2010, dep. 27/01/2011), n.2048

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

G.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 87/21/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Bologna, Sezione Staccata di Parma n. 21, in data

06.06.2007, depositata il 02 agosto 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

17 novembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale dott. Carlo Destro.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 26401/2008 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 87/21/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Bologna, Sezione Staccata di Parma n. 21, il 06.06.2007 e DEPOSITATA il 02 agosto 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate e riconosciuto il diritto al rimborso, per insussistenza dei presupposti impositivi.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del silenzio rifiuto su domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 1998 al 2001, è affidato ad un mezzo, con cui si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3.

3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

4 – Alle formulate censure può rispondersi, sia con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui “a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate”. (Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007).

4 bis – La sentenza, in vero, appare in linea con i richiamati principi, avendo verificato l’insussistenza degli elementi indice dell’autonoma organizzazione, risultando essere stati utilizzati beni strumentali minimali in assenza di dipendenti e collaboratori.

Nè tale opinamento resta incrinato dalle considerazioni svolte con l’unico motivo del ricorso, tenuto conto che l’accertamento in fatto, operato dalla CTR circa “la minima se non quasi inesistente dotazione di mezzi”, anche avuto riguardo alla rilevata assenza di contestazione (Cass. n. 1540/2007, n. 5488/2006, n. 2273/2005), induce ragionevolmente a ritenere trattarsi di “quel minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività” fissato dal richiamato principio, senza il quale il professionista non sarebbe posto nelle condizioni di svolgere il proprio lavoro.

5 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con il relativo rigetto, per manifesta infondatezza.

Il Relatore Cons. Antonino Di filasi”.

Vista che la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va rigettato;

Considerato che nulla va disposto per le spese del giudizio, in assenza dei relativi presupposti;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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