Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20479 del 28/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 28/08/2017, (ud. 18/05/2017, dep.28/08/2017),  n. 20479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16551-2016 proposto da:

A.V., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIUSEPPE MAURIELLO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SARNO, – P.I. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARCO PAPIO 15,

presso lo studio dell’avvocato ANGELO BONITO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 680/2016 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE,

depositata il 04/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/05/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Nocera Inferiore ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione all’opposizione agli atti esecutivi proposta da A.V. (in proprio e quale erede di P.L.) avverso un’ordinanza emessa dal G.E. nell’ambito del procedimento di pignoramento presso terzi promosso dalla medesima A. nei confronti del Comune di Sarno (debitor) e della Banca Monte dei Paschi di Siena (terzo pignorato); provvedendo sulle spese di lite, il Tribunale ha dichiarato di dover decidere in base al criterio della soccombenza virtuale e, dopo aver ritenuto l’infondatezza dell’opposizione, ha affermato che “ai fini del governo delle spese, tuttavia, la novità delle questioni trattate e la controvertibilità delle tesi sostenute, in uno all’assenza di precedenti di legittimità sul punto, giustificano la compensazione integrale delle spese fra le parti di giudizio”;

ha proposto ricorso straordinario per cassazione la A. (nelle anzidette qualità) affidandosi a tre motivi con cui ha denunciato la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione “degli artt. 548,549,617 e 618 c.p.c. nonchè artt. 91,112 e 127 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 111 Cost. e all’art. 6 CEDU” (primo motivo), “degli artt. 100,101,102,543,547,548 e 549 c.p.c., art. 132, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 111 Cost. nonchè artt. 617e 618 c.p.c.” (secondo) e “degli artt. 543,547,548,549 e 617 c.p.c. e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio” (terzo motivo);

ha resistito il Comune di Sarno, con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

nell’illustrazione dei motivi, la ricorrente ha censurato la sentenza per avere ritenuto che ai fini dell’accertamento sulla contestata dichiarazione del terzo fosse necessaria un’ulteriore istanza della parte creditrice (primo motivo); per avere ritenuto che il terzo fosse portatore di un interesse che ne comportava la legittimazione a interloquire sull’opposizione agli atti esecutivi (secondo); infine, per non aver tenuto conto che la contestazione della dichiarazione del terzo era stata già effettuata all’udienza di comparizione ex art. 543 c.p.c. (terzo motivo);

le censure sono svolte senza individuare alcuna correlazione fra le norme indicate nella rubrica dei singoli motivi e specifiche affermazioni compiute dal Tribunale, ma in modo generico, contestandosi – nella sostanza – il fatto che il G.E. abbia ritenuto necessaria un’espressa istanza della creditrice (successiva alla mancata comparizione della Banca all’udienza fissata per rendere chiarimenti) per attivare gli accertamenti previsti dall’art. 549 c.p.c.; in tal modo, tuttavia, la ricorrente prescinde dalla deduzione di violazioni di norme di diritto per investire la valutazione della inidoneità delle originarie contestazioni della creditrice a valere come istanza di accertamento ai sensi del cit. art. 549 c.p.c.; il motivo risulta pertanto inammissibile perchè investe un accertamento di fatto – sulla portata dell’originaria contestazione – che è rimesso al giudice di merito;

a prescindere dalle considerazioni che precedono, risulta decisiva -nel senso della inammissibilità del ricorso – la circostanza che nessuna censura diretta e specifica sia stata mossa alla disposta compensazione, che costituisce l’oggetto dell’unica statuizione adottata dal Tribunale sulla residua materia controversa;

al riguardo, deve anche considerarsi che non risulta concretamente apprezzabile l’interesse della ricorrente a far valere i motivi proposti giacchè difettano elementi per ritenere che un’opposta soluzione (nel senso della fondatezza del ricorso) avrebbe inciso sul regime delle spese, essendo plausibile – alla luce della motivazione adottata – che il Tribunale avrebbe in ogni caso compensato le spese processuali;

alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio;

trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA