Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20478 del 30/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 30/07/2019), n.20478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Mario – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25461/2012 R.G. proposto da:

P.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Claudio

Lucisano, come da procura speciale in atti, con domicilio eletto

presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Crescenzio, n. 91;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con

domicilio eletto presso quest’ultima in Roma, via dei Portoghesi 12;

– controricorrente-

e contro

EQUITALIA NOMOS s.p.a., in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 37/02/11, depositata il 10 febbraio 2011; e, ai sensi

della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 8, avverso il

provvedimento di rigetto della definizione della lite D.L. 6 luglio

2011, n. 98, ex art. 39, comma 12, emesso dall’Agenzia delle Entrate

e notificato il 12 settembre 2012 al ricorrente.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16 maggio 2019

dal Consigliere Dott. CATALDI MICHELE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. Pedicini Ettore, che ha concluso chiedendo il rigetto

del ricorso;

udito l’Avv. dello Stato Paolo Gentili per l’Agenzia delle Entrate;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.G. propone ricorso, affidato ad otto motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 37/02/11, depositata il 10 febbraio 2011, che, per quanto qui interessa, nel contraddittorio esteso all’Agenzia delle Entrate, ha accolto l’appello principale dell’agente per la riscossione per la provincia di Aosta, Equitalia Nomos s.p.a., e rigettato l’appello incidentale del predetto contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Vercelli, che aveva accolto il ricorso di quest’ultimo contro la cartella esattoriale recante intimazione al pagamento delle maggiori imposte accertate come dovute, a titolo di IRPEF, per gli anni d’imposta 2002 e 2003.

2. Contestualmente alla citata sentenza, P.G. ha altresì impugnato, ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16,comma 8, per 6 motivi, il provvedimento di rigetto della definizione, ai sensi del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12, vigente ratione temporis, della lite pendente relativamente al ruolo esecutivo n. (OMISSIS), emesso dall’Agenzia delle Entrate e limitato agli importi dovuti dal contribuente a seguito dell’avviso d’accertamento della maggiore IREF dovuta per l’anno d’imposta 2002.

3. L’Agenzia delle Entrate si è costituita, notificando e depositando controricorso;

4. Equitalia Nomos s.p.a. è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, deve darsi atto che lo stesso ricorrente deduce (alle pagg. 8-11 dell’atto introduttivo), con relativa riproduzione dei provvedimenti, che in data 2 febbraio 2011, successivamente alla data di deposito della sentenza impugnata – e prima della proposizione, da parte del contribuente, sia della domanda di definizione della lite pendente relativamente all’impugnazione del ruolo n. (OMISSIS); sia del ricorso per il quale si procede- l’Agenzia delle Entrate ha provveduto all’annullamento totale dell’iscrizione a ruolo, relativa ai titoli controversi nel giudizio a quo, per gli anni 2002 e 2003, e che il concessionario della riscossione ha comunicato di aver ottemperato al conseguente sgravio il 4 febbraio 2011.

1.1. Deduce inoltre il medesimo ricorrente (alle pagg. 13-14 del ricorso) che, al momento in cui egli ha versato l’importo che riteneva congruo ai fini della definizione della relativa lite, in conseguenza del predetto annullamento totale dell’iscrizione a ruolo, relativa ai titoli controversi nel giudizio a quo, da parte dell’Agenzia delle Entrate, e del conseguente sgravio, non esistevano più in concreto alcun atto ed alcuna lite da definire, tanto che, assume lo stesso ricorrente, l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto rigettare la sua domanda di definizione “per assenza dell’oggetto”.

1.2. Tanto premesso, non sussiste pertanto l’interesse del ricorrente all’impugnazione del provvedimento di diniego della definizione ed il ricorso è quindi inammissibile in parte qua.

1.3. In conseguenza del già menzionato annullamento in autotutela degli atti oggetto del contenzioso, e del conseguente sgravio, si è altresì verificata, con riferimento al ricorso proposto avverso la sentenza impugnata, la cessazione della materia del contendere, che va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perchè inidonee a regolare il rapporto fra le parti (Cass., 18/04/2017, n. 9573).

1.4. Le spese dei gradi di merito e quelle del giudizio di legittimità si compensano, in ragione della cessazione della materia del contendere.

PQM

Pronunziando sul relativo capo del ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata;

dichiara inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di diniego della definizione della lite;

compensa le spese processuali di tutti i gradi.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019

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