Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20478 del 28/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/08/2017, (ud. 18/01/2017, dep.28/08/2017),  n. 20478

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2845-2013 proposto da:

M.A., (OMISSIS), P.S. (OMISSIS),

PE.SA. (OMISSIS), P.L. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato

MARIO CARA, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI

123, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA VOTANO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

MA.AN., D.L., D.F., D.A.;

– intimati –

avverso l’ordinanza 8777/2012, emessa il 28/11/2012 della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 11/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE

D’ASCOLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con provvedimento datato 6 luglio 2012, la Corte di appello di Roma ha liquidato in favore dell’architetto odierno resistente un compenso di 60.000 Euro per onorari, oltre spese.

Le parti a carico delle quali era stato posto l’onere dell’anticipazione hanno proposto opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 lamentando che il potere del giudice di liquidare il compenso si era consumato con la definizione del giudizio, avvenuta in precedenza.

La Corte di appello con ordinanza dell’11 dicembre 2012 ha dichiarato inammissibile l’opposizione, avendo ritenuto che in un caso del genere debba essere proposto direttamente il ricorso per cassazione e non l’opposizione al giudice autore del provvedimento. Ha compensato le spese di lite.

Gli opponenti hanno notificato il 16 gennaio 2013, quindi entro il termine di legge ex art. 327 c.p.c. (comprensivo di sospensione feriale), ricorso per cassazione rivolto sia contro il provvedimento di liquidazione, sia contro l’ordinanza del 1 dicembre 2012.

Il professionista ha resistito con controricorso; gli altri intimati non si sono difesi.

Il giudice relatore ha avviato la causa a trattazione camerale previa relazione preliminare, ma la causa è stata rinviata per astensione di un componente del Collegio.

Nuovamente fissata previa comunicazione della proposta di decisione ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., è stata decisa in camera di consiglio non partecipata.

2) Preliminarmente va chiarito che è ammissibile l’impugnazione di una pluralità di provvedimenti con un unico atto quando questi, come nella specie, siano pronunciati fra le medesime parti e nell’ambito di un unico procedimento, ancorchè in diverse fasi o gradi. (Cass.19470/14 e inoltre Cass. 16861 del 05/07/2013 e Cass. N. 69 del 2002).

In ogni caso, anche per corrispondere ad esigenze di ragionevole durata del processo, le due eventuali impugnazioni separate avrebbero dovuto essere riunite, sicchè non v’è luogo per doglianza sul punto.

3) L’ordinanza collegiale dell’il dicembre 2012 ha correttamente affermato, in conformità a Cass. 28299/09, che “Il giudice, una volta definito il giudizio e regolato con sentenza l’onere delle spese processuali, non ha più il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d’ufficio; ne consegue che il relativo provvedimento risulta abnorme e in relazione ad esso, trattandosi di atto idoneo ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo, è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d’ufficio ad ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c., n. 3”.

Consegue da quanto esposto il rigetto del ricorso avverso l’ordinanza 11 dicembre 2012, che ha dichiarato inammissibile l’opposizione alla stessa Corte di appello.

4) L’impugnabilità ex art. 111 Cost. del provvedimento di liquidazione vanifica l’eccezione di tardività del ricorso.

Il controricorso ha in proposito dedotto che “secondo le vigenti disposizioni in materia di procedimenti in camera di consiglio” il termine perentorio per ricorrere è di sessanta giorni dalla comunicazione, che parte ricorrente aveva ricevuto dalla cancelleria nel luglio 2012.

Tale regola limitativa è stata disattesa dalla Suprema Corte anche a Sezioni Unite (Cass.5615/98; v. anche Cass. 10450/14 e 24000/11) e non potrebbe mai valere per un provvedimento reso da un giudice in carenza, come si è detto, del potere di provvedere in materia, provvedimento che, essendo idoneo a incidere su diritti, è ricorribile per cassazione con ricorso straordinario proponibile nei tempi di cui all’art. 327 c.p.c..

Va aggiunto che non è neppure configurabile tardività in relazione alla “consumazione” del mezzo di impugnazione (SU 12084/16), atteso che nell’ambito del termine lungo sono stati esperiti due diversi rimedi.

5) Il principio affermato da Cass. 28299/09 (cfr anche Cass. 7633/06) impone l’accoglimento del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso del consulente.

Definito il giudizio e regolato con sentenza l’onere delle spese processuali, il giudice non ha più il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d’ufficio, cosicchè questi, senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del suo diritto ad ottenere il compenso per la propria prestazione, può agire in via sussidiaria e ordinaria nei confronti delle parti dopo la conclusione del giudizio nel quale ha prestato la sua opera, ma non può pretendere la liquidazione dal giudice della causa.

Di qui discende che, come richiesto in ricorso sub 2.b), va cassato senza rinvio il provvedimento del giudice (nella specie la Corte di appello di Roma) con il quale era stato liquidato il compenso del consulente dopo l’esaurimento del giudizio nell’ambito del quale era stata acquisita la consulenza tecnica d’ufficio. Restano conseguentemente assorbiti i profili subordinati di ricorso, relativi alla sussistenza del diritto del professionista e alla congruità degli importi liquidati, su cui il giudice, come qui si stabilisce, non poteva pronunciarsi.

5) La singolarità del caso, determinato dall’avere la Corte di appello inizialmente affermato il proprio potere di decidere sull’istanza di liquidazione, giustifica, ai sensi dell’art. 92 c.p.c. ratione temporis applicabile, la compensazione delle spese anche di questo grado di giudizio.

Non è applicabile, considerati l’esito e la data di notifica del ricorso, il disposto di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso avverso l’ordinanza dell’11 dicembre 2012 della Corte di appello di Roma.

Accoglie il ricorso avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi reso inter partes dalla stessa Corte e per l’effetto cassa senza rinvio il suddetto provvedimento.

Spese compensate.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2017

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