Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20478 del 11/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 11/10/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 11/10/2016), n.20478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nel procedimento 6389 – 2015 R.G. per il regolamento di competenza

richiesto d’ufficio dal giudice di pace di Siracusa con ordinanza

dei 12/16.2.2015, procedimento nel quale:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di SIRACUSA, – c.f. (OMISSIS) – in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa, giusta procura speciale a margine dell’atto di citazione in

riassunzione, dall’avvocato Galvagno Salvatore ed elettivamente

domiciliata in Roma, alla via Guido Alfani, n. 29, presso lo studio

dell’avvocato Gianmarco Panetta, ha depositato scrittura difensiva

ex art. 47 c.p.c., u.c.;

udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 26 maggio

2016 del consigliere dott. Luigi Abete;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto

dichiararsi la competenza del giudice di pace di Roma.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con decreto n. 2323/2013 il giudice di pace di Roma ingiungeva all’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa di pagare alla ricorrente, “Autonomi s.r.l. Impresa Sociale”, la somma di Euro 799,98, oltre interessi e spese.

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa proponeva opposizione.

Chiedeva in via preliminare che il giudice adito in via monitoria dichiarasse la propria incompetenza territoriale in dipendenza della natura del credito oggetto dell’ingiunzione e della stipulazione di apposita clausola contrattuale con cui le parti avevano individuato, in ipotesi controversia, quale foro competente ratione loci quello di Siracusa.

Con ordinanza in data 23.3.2014 il giudice di pace di Roma dichiarava la propria incompetenza per territorio e la competenza ratione loci del giudice di pace di Siracusa senza provvedere tuttavia alla revoca dell’ingiunzione.

Riassunto il giudizio dinanzi al giudice di pace di Siracusa, la “Autonomi s.r.l. Impresa Sociale” ne eccepiva l’incompetenza a pronunciare in ordine all’opposizione a decreto ingiuntivo.

Con ordinanza dei 12/16.2.2015 il giudice di pace di Siracusa dichiarava a sua volta la propria incompetenza per territorio e formulava d’ufficio richiesta di regolamento di competenza.

Esponeva che, in dipendenza delle inequivocabili espressioni adoperate – “il Foro competente, in caso di controversia, è quello di Siracusa” – la clausola dalle parti pattuita non era da interpretare come atta ad attribuire al foro di Siracusa carattere di esclusività, sicchè permaneva impregiudicata la possibilità di adire il foro concorrente di cui all’art. 20 c.p.c.; che correttamente quindi era stato adito il giudice di pace di Roma, quale giudice destinatae solutionis ex art. 1182 c.c..

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa ha depositato scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c..

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa ha altresì depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2.

Il regolamento d’ufficio è inammissibile.

Va debitamente premesso che l’ordinanza in data 23.3.2014 con cui il giudice di pace di Roma ha dichiarato la propria incompetenza per territorio deve essere intesa in aderenza all’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte.

Segnatamente, alla luce dell’insegnamento per cui la sentenza con cui il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l’incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto, non comporta la declinatoria della competenza funzionale ed inderogabile di quest’ultimo a decidere sulla opposizione, ma contiene, ancorchè implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo, sicchè la tempestiva riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente non può essere riferita alla causa di opposizione al decreto, che ormai non esiste più, ma costituisce un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la medesima domanda proposta con il ricorso in sede monitoria (cfr. Cass. 9.11.2004, n. 21297; cfr. altresì Cass. 17.7.2009, n. 16744, secondo cui la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata dallo stesso giudice funzionalmente competente ex art. 645 c.p.c. – configurandosi il requisito della competenza come condizione di ammissibilità del decreto, come adombrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 410/2005 – determina in ogni caso la caducazione del decreto, della quale non possono disporre nè quel giudice nè le parli; cosicchè, qualora il predetto giudice, nel dichiararsi incompetente, non abbia espressamente dichiarato caducato il decreto ingiuntivo, l’eventuale riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore e, ove le parti riassumano formalmente l’opposizione al decreto ingiuntivo come tale, il giudice “ad quem” è tenuto ad interpretare la domanda contenuta nell’atto di riassunzione esclusivamente come diretta ad investirlo della cognizione dell’azione di cognizione ordinaria sulla pretesa del creditore e sulle altre eventualmente introdotte).

Al contempo, è fuor di dubbio, nel segno dell’art. 45 c.p.c., che il giudice di pace di Siracusa ben avrebbe potuto richiedere d’ufficio il regolamento di competenza, se il giudice di pace di Roma in precedenza adito si fosse dichiarato incompetente per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all’art. 28 c.p.c. (inderogabile) e se (il medesimo giudice di pace di Siracusa), a sua volta, si fosse reputato incompetente sotto i medesimi profili (cfr. Cass. (ord.) 11.22006, n. 15694, secondo cui la sentenza con cui in sede di opposizione a decreto ingiuntivo si dichiari l’incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull’opposizione, ma contiene, anche se implicitamente, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo, in quanto tale declaratoria è conseguenza necessaria e inscindibile dalla pronuncia di incompetenza del giudice che lo ha emesso; di conseguenza ciò che trasmigra al giudice “ad quem” non è propriamente la causa di opposizione, ma una causa che si svolge secondo il rito ordinario, sulla base della previsione dell’art. 645 c.p.c.; pertanto, la riassunzione tempestiva della causa davanti al giudice dichiarato competente non consente a quest’ultimo di richiedere d’ufficio, a norma dell’art. 45 c.p.c., il regolamento di competenza se non denuncia la violazione di uno dei casi di competenza inderogabile di cui all’art. 28 c.p.c.; cfr. Cass. sez. lav. (ord.) 4.3.1998, n. 195, secondo cui, per il disposto dell’art. 45 c.p.c. la proposizione del regolamento d’ufficio di competenza postula che emessa dal giudice adito in un determinato processo la pronuncia dichiarativa dell’incompetenza per materia e per territorio inderogabile e riassunta la causa davanti al giudice competente, quest’ultimo deve ritenersi a sua volta incompetente sotto gli stessi profili e deve asserire, quindi che la competenza, per ragione di materia o di territorio inderogabile, spetta al primo ovvero a un terzo giudice, con la conseguenza che deve essere dichiarato inammissibile il conflitto di competenza qualora il (secondo) giudice, indicato come competente per materia dal primo giudice e davanti al quale la causa è stata riassunta, nell’escludere di essere munito di competenza per materia, sostenga che la competenza spetti ad altro giudice per ragione di valore).

Ebbene, negli enunciati termini si rappresenta quanto segue.

Da un canto, che non viene in rilievo – siccome premesso – la competenza funzionale ed inderogabile a decidere sulla opposizione a decreto ingiuntivo; sicchè non è pertinente l’argomentazione del giudice a quo secondo cui il giudice di pace di Roma “coincide con quello indicato dall’art. 645 c.p.c. e cioè l’ufficio giudiziario a cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, la cui competenza è funzionale ed inderogabile” (così ordinanza dei 12/16.2.2015 del giudice di pace di Siracusa, pag. 2).

Dall’altro, che pur ad ipotizzare che la clausola (“il Foro competente, in caso di controversia, è quello di Siracusa”) dalle parti pattuita valga a connotare il foro di Siracusa come foro “esclusivo” – il che, in verità, è certamente da disconoscere (cfr. Cass. (ord.) 4.9.2014, n. 18707, secondo cui la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche ove coincidente con alcuno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, deve comunque risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge, sicchè la clausola. con la quale venga stabilita la competenza di un determinato foro “per qualsiasi controversia”, non è idonea ad individuare un foro esclusivo) – nondimeno deve senza dubbio escludersi che la presunta (e da disconoscere) competenza (ratione loci) convenzionale esclusiva del foro di Siracusa integri gli estremi di una competenza per territorio inderogabile.

Difatti a tal ultimo riguardo questa Corte spiega che il foro stabilito dalle parti (convenzionale), essendo di origine pattizia e non legale, dà luogo ad un’ipotesi di competenza derogata, e non inderogabile, e ciò anche quando sia stabilito come esclusivo (art. 29 c.p.c.) (cfr. Cass. 21.8.1998, n. 8316).

In conclusione non vi era margine per richiedere il regolamento d’ufficio, giacchè nel quadro del conflitto negativo de quo agitur, nei termini quali prefigurati dal giudice a quo, non vengono in rilievo nè ipotesi di competenza inderogabile (e funzionale) ratione materiae nè ipotesi di competenza inderogabile ratione loci.

Nessuna statuizione va assunta in tema di spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio; rimette nel termine di legge le parti dinanzi al giudice di pace di Siracusa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sez. sesta civ. – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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