Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20476 del 11/10/2016

Cassazione civile sez. VI, 11/10/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 11/10/2016), n.20476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6893-2015 proposto da:

D.M.F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO

ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SERGIO MONTICONE giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.S.D.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1753/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

16/09/2014, depositata l’08/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che la Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 8 ottobre 2014 e notificata il 7 gennaio 2015, ha accolto parzialmente l’appello proposto da R.S.D. avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Torino n. 5196 del 2011, e nei confronti di D.M.F.A.;

che il Tribunale, adito dal sig. D.M., ordinò lo scioglimento della comunione tra gli ex coniugi, avente ad oggetto l’immobile sito in Torino, alla via Di Nanni n. 108, determinò l’importo spettante all’attore a titolo di indennità per il periodo di occupazione senza titolo dell’immobile da parte della convenuta, e rigettò la domanda riconvenzionale di restituzione delle spese sostenute per il bene comune, concernenti le rate del mutuo, la manutenzione e il pagamento delle imposte;

che la Corte d’appello, adita dalla sig.ra R., ha accolto la domanda riconvenzionale limitatamente alla restituzione delle spese di mutuo, ritenuta ammissibile la produzione nel giudizio di secondo grado dei verbali della causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di due procedimenti penali a carico del sig. D.M., dai quali risultava che il predetto aveva ammesso di non aver mai contribuito al pagamento del mutuo contrato per l’acquisto dell’immobile;

che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso D.M.F.A., sulla base di tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.;

che la parte intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che con il primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., e si contesta l’ammissione della documentazione prodotta dall’appellante, in quanto non sorretta da adeguata motivazione sulla indispensabilità dei documenti stessi;

che la doglianza è infondata, poichè la Corte distrettuale ha argomentato esaustivamente in merito alla indispensabilità della produzione documentale, intesa nel senso di influenza causale più incisiva della prova così introdotta, nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sul testo previgente dell’art. 345 c.p.c., applicabile ratione temporis alla presente causa;

che con il secondo motivo è dedotto omesso esame di un fatto controverso e decisivo, nonchè violazione di legge, e si contesta che la Corte d’appello non aveva tenuto conto del credito di 15.000,00 Euro, riconosciuto dal Tribunale a favore del ricorrente D.M. per l’occupazione senza titolo dell’immobile da parte della sig.ra R.;

che con il terzo motivo è dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. e si lamenta l’ultrapetizione in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello per avere condannato l’odierno ricorrente al pagamento dell’importo di Euro 50.224,8, a fronte di domanda dell’appellante di assegnazione dell’intera proprietà dell’immobile o, in subordine, di tutto il ricavato della vendita;

che le doglianze, da esaminarsi congiuntamente per l’evidente connessione, sono fondate in quanto la Corte d’appello non ha tenuto conto del credito, accertato dal Tribunale a favore del sig. D.M., per l’occupazione dell’immobile da parte della sig.ra R. nel periodo successivo alla revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, trattandosi di credito che non viene meno automaticamente per effetto dell’accertata della provenienza dalla sig.ra R. delle somme con cui è stato pagato il mutuo di acquisto dell’immobile, adibito a casa coniugale;

che, inoltre, sussiste la denunciata ultrapetizione perchè la Corte d’appello ha pronunciato condanna del sig. D.M. alla restituzione dell’importo corrispondente al 50% delle rate del mutuo di acquisto dell’immobile, in ambito di giudizio divisorio e a fronte della domanda riconvenzionale della sig.ra R. di assegnazione della proprietà esclusiva dell’immobile, ovvero dell’intera somma ricavata dalla vendita dello stesso;

che il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata nei limiti indicati, con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa sezione, che riesaminerà le questioni indicate, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, cassa e rinvia a diversa sezione della Corte d’appello di Torino, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta – 2 civile della Corte suprema di Cassazione, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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