Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20476 del 06/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 06/10/2011), n.20476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SOCIETA’ OFFICINE LANZARONE SPA in persona del SUO Presidente del

C.d.A. e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

in ROMA PIAZZA CAIROLI 2, presso lo studio dell’avvocato PINELLI

NUNZIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in Calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PALERMO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 110/2005 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 14/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato BUCCELLATO, delega Avvocato

PINELLI, che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La società Officine Lanzarone s.p.a. propone ricorso per cassazione nei confronti del Comune di Palermo (che non ha resistito) e avverso la sentenza con la quale la C.T.R. Sicilia, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento ICI relativo al 1995, riformava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente.

Con i primi due motivi la società ricorrente si duole che i giudici d’appello abbiano ritenuto valida la notifica effettuata presso il domiciliatario benchè il suddetto (codifensore della società) fosse stato cancellato dall’albo degli avvocati per raggiunti limiti di età e nonostante detta notifica fosse intervenuta oltre l’anno dalla pubblicazione della sentenza, fosse stata effettuata a mani del sostituto del portiere dello stabile – senza indicare i motivi della mancata consegna a mani proprie del destinatario ovvero a personale dello studio – e benchè fossero stati notificati insieme in una unica busta ben cinque atti d’appello.

Le censure esposte sono in parte manifestamente infondate e in parte inammissibili.

Giova in proposito rilevare che, sia in relazione al D.P.R. n. 636 del 1972 che in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, dottrina e giurisprudenza sono state concordi nel ritenere l’inapplicabilità al rito tributario dell’art. 170 c.p.c., comma 1, secondo il quale dopo la costituzione in giudizio tutte le comunicazioni o notificazioni si fanno al procuratore costituito, che diviene perciò domiciliatario ex lege della parte. Su tale norma deve infatti ritenersi prevalente il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 secondo il quale le comunicazioni o notificazioni vanno fatte direttamente alla parte, non quindi al suo difensore (in coerenza con i compiti di quest’ultimo di assistenza tecnica, non di sostituzione procuratoria in senso stretto) e mediante consegna dell’atto nella residenza o nella sede, ove manchi elezione di domicilio (v. cass. n. 9104 del 2001).

L’elezione di domicilio nel rito tributario è pertanto solo eventuale e può essere effettuata presso qualunque soggetto (non necessariamente presso il difensore), con la conseguenza che, anche ove effettuata presso il difensore essa, differentemente da quanto accade nel giudizio civile, non viene meno con la cancellazione dall’albo professionale del domiciliatario (attesa la non necessaria coincidenza tra difensore e domiciliatario) e quest’ultimo conserva pertanto i poteri-doveri connessi alla funzione di domiciliatario anche dopo la cancellazione dall’albo e l’estinzione del rapporto professionale, salvo diverse determinazioni desumibili dall’atto dì elezione (circostanza, questa, nella specie neppure dedotta). Quanto alla dedotta necessità di notifica dell’appello alla parte personalmente, perchè intervenuta il 5.8.2004 laddove la sentenza era stata pubblicata il primo luglio 2003, è sufficiente osservare (anche prescindendo dai limiti di applicabilità dell’art. 330 c.p.c., comma 3 al rito tributario in ragione della specificità delle previsioni del citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17) che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la disposizione dettata dall’art. 330 c.p.c., comma 3, – secondo cui, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l’impugnazione, se ancora ammessa, si deve notificare alla parte personalmente – deve essere interpretata nel senso che essa si riferisce al termine di decadenza indicato nell’art. 327 c.p.c., il quale, dopo l’entrata in vigore della L. 7 ottobre 1969, n. 742, ha, rispetto alle cause in cui opera la sospensione feriale dei termini, la maggior durata corrispondente al periodo di detta sospensione (v. tra le altre cass. n. 21514 del 2004).

Quanto al fatto che la notifica avvenne a mani del sostituto del portiere, senza alcuna precisazione nella relata della impossibilità di consegna ad altri ed in unica busta unitamente ad altri atti, è sufficiente osservare, prescindendo da valutazioni circa la rilevanza o meno di tali circostanze e da ogni altra possibile considerazione nel merito delle censure proposte, che le suddette circostanze non risultano dalla sentenza impugnata e in ricorso vengono semplicemente affermate senza riportare (nel rispetto del principio di autosufficienza) il testo di eventuali atti e documenti dai quali esse eventualmente risultino (ad es.: la relata di notifica).

Col terzo motivo la ricorrente si duole che i giudici d’appello abbiano ritenuto ammissibile la proposizione da parte dell’Agenzia di domande nuove in appello comportanti l’applicazione di un criterio di tassazione diverso da quello di cui all’avviso di accertamento, posto che, avendo con l’atto impositivo e in primo grado affermato che l’accertamento era scaturito dal fatto che la rendita effettiva fissata dall’U.T.E. superava del 30% quella dichiarata ed avendo i primi giudici stabilito invece che il valore da assumere era quello determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati mediante l’applicazione dei coefficienti annualmente stabiliti dal Ministero delle Finanze, il Comune di Palermo cambiando linea difensiva, aveva censurato la sentenza di primo grado perchè i giudici della C.T.P. avevano ritenuto di disporre ai fini in esame la riduzione del 50% del valore contabile dell’immobile.

La censura è infondata, posto che nella specie il Comune non ha proposto alcuna domanda, tantomeno nuova, ma, a fronte della decisione dei primi giudici di accogliere il ricorso della contribuente, annullando l’avviso opposto e rideterminando il valore dell’immobile secondo un criterio diverso da quello adottato dall’amministrazione, ha (come legittimamente in suo potere) prestato acquiescenza solo parziale alla sentenza, non impugnando il criterio di determinazione del valore dell’immobile, ma limitandosi a contestare la sua applicazione concreta da parte dei giudici della C.T.P., peraltro senza introdurre fatti nuovi, bensì ponendo una questione di interpretazione ed applicazione della legge (asseritamente non prevedente la riduzione del 50% applicata dai primi giudici).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. In assenza di attività difensiva, nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011

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