Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20476 del 02/08/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 20476 Anno 2018
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: D’ARRIGO COSIMO
ORDINANZA
sul ricorso 2646-2017 proposto da:
CAVE MANTOVANE s.r.I., in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in Roma, via Dardanelli, n. 37, presso lo
studio dell’avvocato Giuseppe Campanelli, rappresentata e difesa
dall’avvocato Alessia Lieto;
–
ricorrente e resistente
–
LAGNI MARIA TERESA e TOSONI ADRIANO, elettivamente domiciliati
in Roma, via Archimede, n. 138, presso lo studio dell’avvocato Giulio
Bellini, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Franca
Tondini;
–
controricorrentí e ricorrenti incidentali
–
avverso la sentenza n. 552/2016 della Corte d’appello di Brescia,
emessa il 6/06/2016;
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 29/11/2017 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.
Data pubblicazione: 02/08/2018
RITENUTO
La Cave Mantovane s.r.l. ha proposto ricorso, basato su un unico
motivo, avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Brescia,
rigettando il gravame interposto dalla medesima società, ha
confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto le
Legni.
Questi ultimi hanno resistito con controricorso e hanno proposto
ricorso incidentale, al quale la Cave Mantovane s.r.l. ha resistito, a
sua volta, con controricorso.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui
all’art. 380-bis cod. proc. civ. (come modificato dal comma 1, lett. e),
dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25
ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del
ricorso in camera di consiglio non partecipata.
Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.
La Corte, dopo aver esaminato il ricorso nella camera di consiglio del
29 novembre 2017, si è riconvocata in camera di consiglio in data 5
luglio 2018.
CONSIDERATO
La proposta del relatore, orientata nel senso della improcedibilità del
ricorso per totale carenza del requisito di cui all’art. 366, primo
comma, n. 3, cod. proc. civ., riguarda unicamente il ricorso
principale.
Per il ricorso incidentale, invece, non emergono ictu °culi cause di
manifesta infondatezza o fondatezza ovvero di inammissibilità o
improcedibilità che possano essere rilevate con il rito semplificato di
cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., ferma restando impregiudicata una
diversa valutazione sul punto da parte della sezione ordinaria, cui il
fascicolo deve essere quindi trasmesso per la trattazione.
Ric. 2017 n. 02646 sez. M3 – ud. 29-11-2017
-2-
domande proposte nei confronti di Adriano Tosoni e Maria Teresa
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Sezione Terza ordinaria.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio 29 novembre 2017
Il Presidente
Uliant a Armano
e a seguito della riconvocazione del 5 luglio 2018.