Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20475 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 28/09/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 28/09/2020), n.20475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18341-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA

DEI PORTOGHESI n. 12;

– ricorrente –

contro

A.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1254/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/01/2014 R.G.N. 2648/2010.

 

Fatto

RITENUTO

1. Che la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 1254 del 2013, accoglieva in parte l’impugnazione proposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nei confronti di A.F., avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Milano e, in parziale riforma della suddetta sentenza, rigettava l’originaria domanda di accertamento della nullità e/o illegittimità della sanzione disciplinare irrogata in data 4 aprile 2007; confermava nel resto l’impugnata sentenza.

2. Il Tribunale aveva accolto la domanda proposta da A.F. di illegittimità della sanzione diciplinare della sospensione di quattro giorni irrogatagli dalla suddetta Amministrazione datrice di lavoro, con conseguente annullamento della stessa e obbligo del datore di lavoro di rimborsare quanto eventualmente trattenuto in esecuzione della sanzione.

Il Tribunale, inoltre, condannava l’Amministrazione a rimborsare al lavoratore le spese di lite sostenute dallo stesso nel procedimento penale, nella misura complessiva di Euro 4.000,00, oltre oneri ed accessori di legge.

3. Entrambe le statuizioni venivano impugnate dall’Amministrazione dinanzi alla Corte d’Appello, che accoglieva solo in parte l’appello, nei termini sopra ricordati.

4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, prospettando un motivo di ricorso.

5. All’adunanza camerale del 9 luglio 2019, la Corte (poichè il lavoratore non si era costituito, ed il ricorso risultava notificato presso un domicilio diverso da quello eletto in appello) disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ad A.F. presso il domicilio eletto nel giudizio di appello nel termine di trenta giornio dalla data di comunicazione dell’ordinanza, e rinviava la causa a nuovo ruolo.

6. Dopo che l’Amministrazione depositava l’avviso di ricevimento della rinotifica del ricorso a mezzo posta, la causa veniva fissata all’odierna adunanza camerale.

7. A.F. è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

1. Che attesa la mancata costituzione del lavoratore, è preliminare all’esame del motivo di ricorso, la verifica della rituale instaurazione del contraddittorio.

Ed infatti, poichè il ricorso per cassazione non era stato notificato al controricorrente nel domicilio eletto in appello, la Corte ritenendo di essere in presenza di un vizio implicante la nullità della notificazione, in coerenza con la stretta limitazione delle ipotesi di inesistenza della notifica individuata dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 14916 del 2016, all’adunanza camerale del 9 luglio 2019 ne aveva ordinato la rinnovazione.

2. In esito a detto ordine di rinnovazione della notifica del ricorso, l’Amministrazione ha depositato in data 5 novembre 2019 -notifica atto non andata a buon fine (rinnovo notifica)”, con allegato avviso di ricevimento della notifica del ricorso a mezzo posta, in cui si dava atto della irreperibilità del destinatario A.F. elett. dom. in (OMISSIS), presso gli avv.ti Milanoli Alessandra e Stefania Zanardi, Milano.

Tale era il domicilio eletto in appello come riportato nell’epigrafe della sentenza della Corte d’Appello di Milano.

3. Nella specie, in ragione della risultata irreperibilità del destinatario, trova applicazione l’art. 140 c.p.c.

E’ dunque necessario, ai fini del perfezionamento della notifica, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, e l’omissione di uno degli adempimenti di cui al predetto art. 140 c.p.c. rende la notifica nulla (Cass., 31724 del 2019).

4. Nella specie, il ricorrente, a cui era stato dato termine per rinotificare il ricorso, non ha proceduto agli adempimenti di cui all’art. 140 c.p.c.; la conseguente nullità della notifica non è stata sanata dalla costituzione del controricorrente che è rimasto intimato; resta esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso (Cass., n. 14742 del 2019).

5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

6. Nulla spese, atteso che A.F. è rimasto intimato.

7. Come ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte, con sentenza n. 9938 del 2014, stante la non debenza delle amministrazioni pubbliche del versamento del contributo unificato, non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

 

 

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