Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20475 del 28/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/08/2017, (ud. 28/06/2017, dep.28/08/2017),  n. 20475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16591-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AURELIA 641,

presso lo studio dell’avvocato FABIO STEFANO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 87/5/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA, depositata il 20/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/06/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 14 settembre 2015 la Commissione tributaria regionale della Liguria dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 122/1/11 della Commissione tributaria provinciale di Genova che aveva parzialmente accolto il ricorso di D.G. contro l’avviso di accertamento IRPEF ed altro 2007. La CTR osservava in particolare che, essendo la sentenza appellata stata depositata il 13 ottobre 2011 e, non essendo stata notificata, risultando perciò appellabile nel termine c.d. “lungo” semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c., il gravame agenziale notificato il 15 maggio 2012 doveva considerarsi tardivo. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – l’agenzia fiscale ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 327 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, lett. c), poichè la CTR non ha considerato il periodo di sospensione revisto, anche ai fini delle impugnazioni, dall’ultima disposizione legislativa evocata.

La censura è fondata.

Non è infatti dubbio che la disposizione condonistica di cui al D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, debba essere applicata al caso di specie, trattandosi pacificamente di lite pendente al 31 dicembre 2011 (termine originario 1 maggio 2011) di valore inferiore a 20.000 Euro (16.585 Euro), essendone stato notificato il ricorso introduttivo il 23 ottobre 2010.

Ne consegue de plano che la trattazione della lite medesima sia stata sospesa fino al 30 giugno 2012 ed in particolare che fino a tale data siano stati ex lege sospesi i termini per proporre le impugnazioni ordinarie, quale quella di che si tratta (D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, lett. c).

La violazione di legge denunciata dalla ricorrente è dunque palese, non avendo la CTR assolutamente considerato tale specifica disposizione legislativa, come era suo obbligo fare d’ufficio in base al principio jura novit curia, con specifico riguardo all’eccezione di tardività del gravame sollevata dalla parte contribuente appellata.

Se infatti ne avesse tenuto conto il giudice tributario di appello sarebbe giunto alla opposta conclusione che l’appello, in quanto proposto il 15 maggio 2012 ossia addirittura prima che scadesse il termine finale della sospensione de qua, era del tutto tempestivo.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo proposto, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2017

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