Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20475 del 11/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 11/10/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 11/10/2016), n.20475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17752-2015 proposto da:

CO.R.EDIL. COSTRUZIONI E RESTAURI EDILI S.R.L., in persona del suo

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA

PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’Avvocato MARCO CAMPORA che la rappresenta e difende giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, cf. (OMISSIS), in persona del Direttore

pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4427/48/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, emessa il 23/04/2015 depositata il 12/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO;

udito l’Avvocato Marco Campora per la società ricorrente che si

riporta ai motivi del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La società Coredil Costruzioni e Restauri srl ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 4427/48/15, depositata il 12 maggio 2015, con la quale, confermando la pronuncia di primo grado, è stato respinto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale erano state accertate operazioni inesistenti e conseguentemente rettificato il reddito della contribuente per l’anno (OMISSIS).

La CTR, per quanto ancora interessa ha disatteso l’eccezione preliminare di intervenuta decadenza dal potere accertativo in capo all’Amministrazione, ritenendo la ricorrenza del presupposto di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 come modificato dal D.L. n. 223 del 2006 (convertito dalla L. n. 248 del 2006), per il raddoppio dei termini in conseguenza di una violazione che comporti l’obbligo di denuncia, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000.

Il giudice di appello disattendeva altresì l’eccezione di nullità L. n. 212 del 2000, ex art. 12, comma 7 per emissione anticipata dell’avviso di accertamento, affermando la natura ordinatoria, e non anche perentoria, del termine ivi previsto, ed in ogni caso la ravvisabilità del requisito dell’urgenza.

La contribuente ha altresì depositato memoria illustrativa.

Con il primo motivo di ricorso la contribuente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), deducendo l’intervenuta decadenza dell’Amministrazione dal potere impositivo, non operando il raddoppio dei termini previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 che era stato invece applicato dalla CTR nell’impugnata sentenza, contestando la statuizione della CTR secondo cui ai fini del raddoppio su menzionato non assume rilievo nè l’effettiva presentazione della denuncia, nè l’esercizio dell’azione penale.

Con il secondo motivo di ricorso la contribuente, denunziando violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), censura la statuizione della CTR che, nel respingere l’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento per inosservanza del termine previsto dalla disposizione citata, ha affermato la natura ordinatoria e non anche perentoria, del termine di 60 gg. previsto da detta norma, ed ha ritenuto sussistente il requisito dell’urgenza “tenuto conto dei tempi dell’accertamento e dell’entità dello stesso.

Conviene per ragioni di priorità logica esaminare anzitutto il secondo motivo di ricorso, con il quale si denunzia la nullità dell’accertamento per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

Va al riguardo disattesa la dedotta tardività della questione, asseritamente proposta solo nel giudizio di appello, atteso che non risulta specificamente impugnato dall’Agenzia l’omesso rilievo della inammissibilità del relativo motivo di impugnazione per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 da parte della CTR, che ha esaminato nel merito la relativa censura della contribuente.

Nel merito, il motivo appare fondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, affermatosi sin dalla pronunzia dalle Ss.Uu. n. 18184/2013, infatti, “in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sè, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante tempus”, poichè detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza, che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’ufficio”.

Si è al riguardo precisato che le ragioni di urgenza le quali, ove sussistenti e provate dall’Amministrazione finanziaria, consentono l’inosservanza del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell’ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicchè non possono in alcun modo essere individuate nell’imminente scadenza del termine decadenziale dell’azione accertativa. (Cass. 22786/2015).

A tali principi non risulta essersi conformata la sentenza impugnata che ha escluso il carattere perentorio del termine ed ha ritenuto di far discendere il requisito dell’urgenza genericamente “dai tempi dell’accertamento ed entità dello stesso”, mentre non risulta che l’Amministrazione abbia assolto all’onere sulla stessa gravante (Cass. Ss.Uu.18184/2013) di provare la sussistenza di specifiche ragioni di urgenza che esulino dalla sua sfera di azione e fuoriescano dalla sua diretta responsabilità (Cass. 22786/15).

L’accoglimento del presente motivo assorbe l’esame del primo.

La sentenza impugnata va dunque cassata e, considerato che non appare necessario effettuare ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, con accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente.

Considerata la natura della causa e la complessità delle questioni trattate, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese dei gradi di merito.

L’Agenzia va invece condannata alla refusione delle spese delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara compensate tra le parti le spese dei gradi di merito.

Condanna l’Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 10.000,00 Euro per compensi, oltre a rimborso spese vive in misura di 200,00 Euro e rimborso forfettario spese generali in misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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