Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20474 del 11/10/2016

Cassazione civile sez. VI, 11/10/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 11/10/2016), n.20474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 795-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, c.f. (OMISSIS), in persona del Direttore

pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 91,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati MARIA SONIA VULCANO, NATALE

MANGANO giusta procura in calce al controricorrente;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1069/34/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO, emessa l’8/07/2014 e depositata il 26/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate, ricorre nei confronti del contribuente M.A., esercente l’attività di agente di commercio, che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte a 1069/34/14, depositata il 25 settembre 2014, con la quale, confermando la pronuncia di primo grado, è stato accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Ufficio sulla domanda di rimborso Irap relativa agli anni dal (OMISSIS).

La CTR, in particolare, rilevato che non risultava che il contribuente si fosse avvalso del lavoro altrui e che dal registro beni ammortizzabili risultava che il contribuente avesse unicamente utilizzato un computer, un fax, un cellulare ed un telefono fisso, affermava la carenza dell’autonoma organizzazione e rilevava altresì che in ordine all’effettiva attività svolta dal contribuente l’Agenzia non aveva adeguatamente provato le proprie deduzioni.

Con i due motivì di ricorso, che in quanto connessi vanno unitariamente esaminati, l’Agenzia denunzia la violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e artt. 2697 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), censurando la statuizione della sentenza impugnata secondo cui l’Ufficio non aveva supportato le proprie riserve “in relazione all’effettiva valenza dell’attività esercitata dal contribuente”, con errata applicazione dei principi di onere della prova in materia, incombendo sul contribuente, e non anche sull’Ufficio, l’onere di provare la legittimità e fondatezza della domanda di rimborso.

Deduce dunque che sarebbe spettato al contribuente l’onere di produrre la documentazione contabile in suo possesso, atta a dimostrare l’insussistenza della ulteriore attività di commercio e lamenta, invocando i principi in materia di attività cd. ausiliarie dalle Ss. Uu. di questa corte (sentt. Nn. 12108, 12109, 12110, 12111) che la CTR abbia escluso, nel caso di specie, avuto riguardo all’attività esercitata dal contribuente, la sussistenza del presupposto impositivo. Le censure non appaiono condivisibili.

La CTR ha infatti accertato, con valutazione di merito che non appare sindacabile nel presente giudizio, che il contribuente non svolgeva attività imprenditoriale con organizzazione in modo stabile di capitali e lavoro altrui, in quanto i rilievi ed i dubbi sollevati dall’Ufficio in relazione all’effettiva valenza delle prestazioni da questi effettuate non erano stati supportati da prove tangibili e concrete.

Non appare al riguardo ravvisabile la violazione dei principi in materia di ripartizione dell’onere della prova, atteso che, secondo quanto ritenuto dalla CTR, il M., che risulta svolgere l’attività di agente di commercio, ha assolto al proprio onere dimostrando la carenza di autonoma organizzazione sulla base degli elementi indicati nella propria dichiarazione dei redditi e ritenuti dal giudice di merito espressivi, per qualità e quantità dei beni strumentali indicati, della mancanza del suddetto presupposto impositivo.

La CTR ha altresì ritenuto che gli elementi dedotti dall’Agenzia, costituiti essenzialmente dall’ acquisto di materiale e da rimanenze di magazzino, non fossero idonei a dimostrare la sussistenza dell’autonoma organizzazione, qualificata come insieme di risorse, mezzi, capitali e lavoro altrui, di carattere abituale, organizzati dal soggetto passivo con modalità suscettibili di conferire quel quid pluris di capacità contributiva, oggetto dell’Irap.

Orbene, come questa Corte ha già affermato, avuto riguardo alla distinzione tra attività d’impresa e di lavoro autonomo in materia tributaria, esiste un’area grigia tra il territorio dell’impresa e quello del lavoro autonomo, onde, l’esercizio di un’attività astrattamente riconducibile nell’alveo dell’impresa non può essere sic et simpliciter inquadrato nell’ambito della produzione di reddito d’impresa, dovendo comunque verificarsi il fondamentale requisito dell’Autonoma organizzazione” (Cass. Ss.Uu. 12108/09).

In materia di Irap dunque, non rileva la natura dell’attività svolta, ma il modo in cui la stessa viene in concreto esercitata, in quanto evidenzi – secondo l’apprezzamento del giudice di merito, a cui compete in via esclusiva la valutazione al riguardo – quei parametri valutativi che risultano espressivi di un’attività autonomamente organizzata (Cass. 9561/2016).

Considerato che il ricorso è stato proposto prima del recente arresto delle Ss.Uu. richiamato in motivazione, sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA